| (Trattamento economico).
1. Al personale del Corpo di polizia finanziaria spetta il
trattamento economico previsto per gli appartenenti alla
Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395.
2. Il personale del disciolto Corpo della guardia di
finanza è compreso, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tra le forze di polizia ad
ordinamento civile di cui al titolo I del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.
3. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 1^
aprile 1980, n. 121, sono integrate dal Ministro delle finanze
o dal sottosegretario dallo stesso designato, dal direttore
generale del Corpo della polizia finanziaria e dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16.
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