| GIUSEPPE GAMBALE, Sottosegretario di Stato per la
pubblica istruzione. Ad avviso del Ministero della pubblica
istruzione non sembrano rilevarsi irregolarità nel
trasferimento disposto dalla provincia regionale di
Caltanissetta del responsabile amministrativo in servizio
presso l'Istituto tecnico commerciale per geometri "Carlo
Maria Carafa" di Mazzarino all'Istituto tecnico commerciale
"Rapisardi" di Caltanissetta ove, secondo quanto precisato al
provveditore agli studi di Caltanissetta, un responsabile
amministrativo titolare mancava da circa sei anni.
L'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha
precisato al riguardo che il responsabile amministrativo
dell'Istituto tecnico commerciale per geometri di Mazzarino
aveva richiesto, già in data 5 maggio 1999, il trasferimento
nella sede dell'Istituto commerciale di Caltanissetta che non
era stato accolto per imprescindibili esigenze di servizio.
L'interessato ha tuttavia sollecitato il trasferimento
ribadendo i motivi di famiglia. Nel contempo è intervenuta la
legge n. 124 del 25 maggio 1999, che ha previsto il
trasferimento del personale amministrativo tecnico e
ausiliario dipendente dagli enti locali allo Stato.
In data 23 dicembre 1999 l'amministrazione provinciale,
nell'esigenza di dare concreta risposta all'istanza
dell'interessato, non individuando nella legge e nelle
disposizioni emanate dal Ministero puntuali riferimenti circa
il modus operandi, ha ritenuto nel caso di specie di
richiedere il parere al provveditorato agli studi, il quale,
in calce alla medesima richiesta ha risposto che non vi erano
ostacoli, specificando che la competenza apparteneva
all'amministrazione provinciale. A tale riguardo occorre
precisare che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, nel
trasferire allo Stato il personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario degli enti locali, ha previsto che il trasferimento
in parola avviene gradualmente, secondo tempi e modalità da
stabilire con decreto del Ministero della pubblica istruzione,
emanato di concerto con i Ministeri dell'interno, del tesoro,
bilancio e programmazione economica e della funzione
pubblica.
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Il decreto in parola, emanato in data 25 luglio 1999,
all'articolo 3 ha precisato che gli enti locali dovevano
provvedere, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999,
alla retribuzione ed all'applicazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali nei
confronti del personale di ruolo da trasferire allo Stato.
L'articolo 5 del medesimo decreto ha previsto poi che la
collocazione nelle aree e nei profili del contratto collettivo
nazionale del comparto scuola, corrispondenti a quelli di
appartenenza, avvenisse a decorrere dal 1^ gennaio 2000,
precisando anche che in dette aree, con la medesima
decorrenza, dovesse essere collocato anche il personale di
ruolo assunto dagli enti locali fino alla data del 31 dicembre
1999 per la copertura dei posti lasciati liberi dal personale
che avesse abbandonato il servizio o per la copertura di posti
a seguito di procedure di reclutamento indette prima del 25
maggio 1999.
Per quanto su esposto, si rileva che il rapporto del
personale di ruolo ATA con gli enti locali fino alla data del
31 dicembre 1999 non era soltanto di natura contabile o
stipendiale, ma anche contrattuale. Ciò si rileva pure dalle
precisazioni alle quali fa riferimento l'onorevole
interrogante, contenute nella circolare n. 245 del 15 ottobre
1999, circolare peraltro recante sintetici chiarimenti circa
le problematiche più complesse che detto trasferimento ha
fatto emergere, ritenute utili al fine di dare applicazione
omogenea alle operazioni nelle varie realtà territoriali,
nonché dall'intesa siglata ai sensi dell'articolo 5 del
contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola con le
organizzazioni sindacali, ove al punto 1 si precisa che al
personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato si
applicano le disposizioni normative e contrattuali di natura
giuridica ed economica riferite al contratto collettivo
nazionale di lavoro della scuola e al contratto collettivo
nazionale integrato a far data dal 1^ gennaio 2000.
In merito al caso in questione, l'ufficio scolastico
provinciale di Caltanissetta ha infine precisato che non è
stato arrecato alcun danno dal trasferimento in questione e
che, anzi, si è sanata una situazione che, sicuramente,
avrebbe creato problemi con l'inizio dell'anno scolastico
2000-2001.
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