Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115217
STA0723-0034
Somm. e Sten. d'Aula n. 723 del 22 maggio 2000 (STA13-723)
(suddiviso in 69 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.10 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.8)
SVOLGIMENTO: 3 - 03649; 3 - 04862; 3 - 04934; 3 - 05043; 3 - 05221; 2 - 01213; 2 - 01271; 3 - 01731; 3 - 02514; 2 - 02156; 3 - 01805; 3 - 05124; 3 - 05143. ...(Irregolarità nello svolgimento delle elezioni amministrative svolte a Roma nel novembre del 1997)
...SVOLGIMENTO: 3 - 03649; 3 - 04862; 3 - 04934; 3 - 05043; 3 - 05221; 2 - 01213; 2 - 01271; 3 - 01731; 3 - 02514; 2 - 02156; 3 - 01805; 3 - 05124; 3 - 05143. ...(Irregolarità nello svolgimento delle elezioni amministrative svolte a Roma nel novembre del 1997)
SEVERINO LAVAGNINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. ZZGOV GOVERNO
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI PETRINI
ZZSTA ZZRES ZZSTA220500 ZZSTA000522 ZZSTA000500 ZZSTA000000 ZZSTA723 ZZ13
    SEVERINO LAVAGNINI,  Sottosegretario di Stato per
  l'interno.  Signor Presidente, colleghi deputati, rispondo
  alle interpellanze ed alle interrogazioni iscritte all'ordine
  del giorno della seduta odierna, con le quali gli onorevoli
  Giannattasio, Taradash, Scajola e Savarese hanno chiesto
  alcuni chiarimenti sui risultati delle operazioni di scrutinio
  delle elezioni amministrative di Roma del 16 novembre 1997.
     Sulla questione si è già ampiamente riferito presso il
  Senato della Repubblica in relazione a specifici atti di
  sindacato ispettivo.  Richiamo, quindi, il contenuto della
  relazione a suo tempo illustrata in Parlamento, con gli
  aggiornamenti resi necessari dal tempo trascorso e dagli
  accertamenti nel frattempo eseguiti.
     Il Governo aveva già dato la propria disponibilità a
  rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni odierne
  fin dalla seduta del 16 febbraio scorso; tuttavia, per
  concomitanti impegni parlamentari, lo svolgimento di tali atti
  è stato di volta in volta rinviato.
     Il vigente sistema normativo attribuisce, come è noto, al
  Ministero dell'interno il compito di garantire lo svolgimento
  delle consultazioni elettorali, ma non quello di procedere per
  via amministrativa alla modifica dei risultati elettorali, con
  la rettifica dei dati che dovessero risultare errati.  Tale
  compito compete esclusivamente all'autorità giudiziaria.
     Per la correzione di errori, inesattezze e incongruenze
  varie nei verbali delle sezioni, unico rimedio previsto dalla
  vigente normativa è quello del ricorso all'autorità
  giudiziaria competente, che la legge individua nel giudice
  amministrativo, ove le irregolarità riscontrate costituiscano
  vizi di legittimità del procedimento, o nel giudice ordinario,
  nel caso di irregolarità relative a diritti soggettivi
  perfetti.
     Fatta questa premessa, rispondo ai quesiti formulati sulla
  base degli elementi informativi acquisiti presso il comune di
  Roma dalla prefettura e degli accertamenti disposti tramite il
  Ministero della giustizia.
     In occasione delle elezioni del 16 novembre 1997 si sono
  effettivamente riscontrate delle irregolarità, tanto che il
  prefetto di Roma il 5 dicembre 1997, a seguito della
  conclusione delle operazioni di proclamazione degli eletti al
  consiglio comunale, chiedeva al sindaco di valutare l'esigenza
  di segnalare al presidente della corte d'appello i nominativi
  dei presidenti di seggio che risultavano aver commesso errori
  o inadempienze.
     Il 20 luglio 1998 il comune di Roma comunicava al
  presidente della corte d'appello 70 nominativi di presidenti
  di seggio responsabili di aver compilato i verbali nelle
  operazioni elettorali, depositati presso la segreteria
  generale, in modo inesatto, incompleto o in bianco.  In circa
  70 verbali infatti è risultato possibile il computo dei voti
  di lista o di preferenza solo ricorrendo ad altri atti del
  seggio elettorale; in tutti gli altri casi, invece, la maggior
  parte delle irregolarità o degli errori ha reso possibile
  accertare il voto espresso dall'elettore.
     In considerazione delle irregolarità verificatesi nelle
  operazioni elettorali, la prefettura di Roma ha chiesto alla
  corte d'appello di provvedere agli adempimenti previsti dalla
  legge 21 maggio 1990 che disciplina, tra l'altro, i casi di
  cancellazione dall'albo, istituito presso la corte d'appello,
  delle persone ritenute non idonee all'ufficio di presidenza
  del seggio elettorale.  Tra i motivi indicati dall'articolo 1,
  comma 4, della legge, vi sono quelli di aver presieduto i
  seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del
  giudice amministrativo, anche non definitiva; di essersi resi
  responsabili di gravi inadempienze accertate e segnalate dai
  presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli
  uffici elettorali di sezione.
     Con nota n. 27546 del 25 settembre 1998, il presidente
  della corte d'appello di Roma ha comunicato al prefetto di
  Roma
 
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  la decisione di non procedere, in occasione delle elezioni
  provinciali e amministrative del 27 novembre 1998, alla nomina
  di quei presidenti di seggio che avevano dato luogo a
  rilievi.
     Le irregolarità lamentate dagli interpellanti e
  interroganti nelle operazioni di scrutinio hanno formato
  oggetto di tre distinti ricorsi elettorali, dichiarati
  ammissibili dal TAR del Lazio e per i quali lo stesso giudice
  amministrativo ha disposto, con apposita ordinanza, la
  verificazione delle operazioni elettorali da parte della
  prefettura di Roma.
     I ricorsi elettorali sono stati tutti respinti dal TAR.  In
  particolare, il ricorso elettorale n. 16570 del 1998, proposto
  da Bernardini Rita, respinto dal TAR del Lazio, sezione
  II- bis,  con sentenza n. 2040 del 21 ottobre 1999; il
  ricorso elettorale n. 17199 del 1997, proposto da Ciani Fabio,
  respinto dal TAR del Lazio, sezione II- bis,  con sentenza
  n. 553 del 21 gennaio 1999; il ricorso elettorale n. 17355 del
  1997, proposto da Magnolfi Romano ed altri (Celi, Angelini,
  Bechelli e Torre), rigettato dal TAR del Lazio con sentenza n.
  354 del 14 gennaio 1999.
     Avverso la citata sentenza è stato interposto appello al
  Consiglio di Stato che, con sentenza interlocutoria n. 2670
  del 1^ febbraio 2000, pervenuta in data 20 maggio a questo
  Ministero, ha ordinato al comune di Roma il deposito, presso
  la V sezione del predetto consesso, del verbale relativo alle
  operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di
  Roma svoltesi il 16 novembre 1998, nonché del verbale delle
  operazioni di verifica effettuate dalla prefettura di Roma a
  seguito della sentenza del TAR del Lazio, sezione
  II- bis,  dell'11 giugno 1998, n. 1136.
     Invero, i vizi attinenti alla regolarità del procedimento
  elettorale (irregolarità o carenza di verbalizzazione, omessa
  indicazione dei voti di lista, discordanza tra numero dei
  votanti e numero dei voti attribuiti alle liste) ed altre
  varie censure, lamentate nei ricorsi stessi, sono stati
  ritenuti dal giudice amministrativo irrilevanti ai fini
  dell'attribuzione dei voti di preferenza a favore dei
  ricorrenti nonché per la validità complessiva delle operazioni
  elettorali.  Per quanto riguarda, invece, l'elezione dei
  consigli circoscrizionali del 16 novembre 1997, sono stati
  proposti complessivamente 25 ricorsi per l'annullamento o la
  correzione dei risultati.  Di essi 17 ricorsi sono stati
  dichiarati inammissibili, uno è stato respinto e per tre è
  stata rigettata l'istanza di sospensione; infine, tre ricorsi
  sono stati accolti.
     Per quanto riguarda, in particolare, la IV circoscrizione,
  il ricorso per l'annullamento delle operazioni elettorali
  relative alle sezioni nn. 157, 180, 530 e 533, è stato accolto
  il 3 febbraio scorso, dal TAR del Lazio, con sentenza n. 1118.
  Tuttavia, con ordinanza del successivo 11 aprile, il Consiglio
  di Stato ha sospeso l'esecuzione della sentenza in
  accoglimento di un ricorso presentato dal comune di Roma in
  attesa della decisione di merito.  Di conseguenza, sono stati
  sospesi i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio
  circoscrizionale limitatamente a tali sezioni, già convocati
  per il 30 aprile.
     Dall'esame della relazione e della documentazione inviate
  al presidente della corte d'appello di Roma dal presidente del
  competente ufficio centrale elettorale non sono emersi
  elementi di rilievo disciplinare a carico di magistrati.
     Risponde al vero che un certo numero di dipendenti del
  comune di Roma è stato distaccato presso l'ufficio centrale di
  via Induno.  Ciò è avvenuto su esplicita richiesta del
  tribunale di Roma e gli stessi dipendenti comunali hanno
  provveduto a svolgere le operazioni loro attribuite
  dall'ufficio di presidenza alle dirette dipendenze dei
  magistrati e cancellieri componenti l'ufficio centrale, così
  come, peraltro, è avvenuto in occasione di tutte le precedenti
  elezioni amministrative.
     Su tale aspetto sono necessarie alcune precisazioni.  Il
  comune di Roma ha, attualmente, 3.878 sezioni elettorali ed è
  facile immaginare, quindi, ciò che avverrebbe qualora
  l'ufficio centrale elettorale non potesse contare sulla
  collaborazione - non prevista, peraltro, dalla legge - di
  personale fornito dal comune.
 
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     Quanto, infine, alle iniziative ed ai provvedimenti
  invocati dall'interpellante e dagli interroganti per evitare
  il ripetersi di anomalie in occasione dello svolgimento delle
  operazioni di scrutinio, il Governo non può che condividere
  l'esigenza di migliorare il procedimento elettorale nel suo
  complesso.  Tuttavia, occorre prendere atto che gli istituti
  disciplinati dalla legislazione vigente non rendono possibile
  quella rigorosa selezione che sarebbe, invece, necessaria per
  aspiranti alla nomina di presidente di seggio.  Infatti, a
  norma dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 1990
  (che subordina l'iscrizione all'albo al possesso del titolo di
  studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
  secondo grado), la legittimazione a conseguire la nomina
  stessa è attribuita a tutti i cittadini iscritti all'albo, con
  la sola esclusione dei casi di inettitudine specificata e
  provata.
     Per superare tali inconvenienti sarebbe opportuno
  prevedere, in via legislativa, qualche correttivo come quello
  di riservare, ad esempio, gli uffici di presidente e di
  componenti di seggio a persone qualificate: i primi, in virtù
  dell'appartenenza a determinati settori professionali (ordine
  giudiziario, avvocatura, notariato, dirigenti di
  amministrazioni pubbliche), i secondi sulla base di elementi
  obiettivi che denotino il possesso di esperienza o di
  attitudine alla raccolta, al computo e alla registrazione dei
  dati.
     E', inoltre, in corso di esame presso il Ministero
  dell'interno un'iniziativa che si propone di ripristinare,
  almeno in parte, il numero delle sezioni elettorali soppresse
  per favorire la diminuzione del numero degli iscritti nelle
  singole sezioni elettorali e rendere più agevole, in
  definitiva, le operazioni di scrutinio.
     Per quanto riguarda, infine, l'elezione dei consigli
  circoscrizionali, l'adozione delle norme che ne regolano il
  procedimento e l'organizzazione tecnica spettano in via
  esclusiva al comune di Roma che, con deliberazione n. 172 del
  1^ settembre 1997, ha adottato il regolamento di attuazione
  dello statuto comunale.  Con tale atto, approvato con
  deliberazione consiliare n. 316 del 26 settembre 1991, sono
  state puntualmente disciplinate tutte le operazioni connesse
  alle consultazioni circoscrizionali ed il relativo sistema
  elettorale.  In particolare, l'articolo 10 stabilisce che
  l'ufficio centrale, costituito a norma dell'articolo
  22- bis,  comma 10 dello statuto, deve provvedere a
  determinare la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di
  liste, a procedere al riparto dei seggi ed alle conseguenti
  proclamazioni secondo le modalità ivi espressamente
  stabilite.
 
DATA=000522 FASCID=STA13-723 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0723 TOTPAG=0036 TOTDOC=0069 NDOC=0034 TIPDOC=O DOCTIT=0008 COMM= PAGINIZ=0016 RIGINIZ=006 PAGFIN=0018 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES=0005223 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00723 SORTNAV=5³005222 00723 200000 ZZSTA723 NDOC0034 TIPDOCO DOCTIT0008 NDOC0008



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