| SEVERINO LAVAGNINI, Sottosegretario di Stato per
l'interno. Signor Presidente, colleghi deputati, rispondo
alle interpellanze ed alle interrogazioni iscritte all'ordine
del giorno della seduta odierna, con le quali gli onorevoli
Giannattasio, Taradash, Scajola e Savarese hanno chiesto
alcuni chiarimenti sui risultati delle operazioni di scrutinio
delle elezioni amministrative di Roma del 16 novembre 1997.
Sulla questione si è già ampiamente riferito presso il
Senato della Repubblica in relazione a specifici atti di
sindacato ispettivo. Richiamo, quindi, il contenuto della
relazione a suo tempo illustrata in Parlamento, con gli
aggiornamenti resi necessari dal tempo trascorso e dagli
accertamenti nel frattempo eseguiti.
Il Governo aveva già dato la propria disponibilità a
rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni odierne
fin dalla seduta del 16 febbraio scorso; tuttavia, per
concomitanti impegni parlamentari, lo svolgimento di tali atti
è stato di volta in volta rinviato.
Il vigente sistema normativo attribuisce, come è noto, al
Ministero dell'interno il compito di garantire lo svolgimento
delle consultazioni elettorali, ma non quello di procedere per
via amministrativa alla modifica dei risultati elettorali, con
la rettifica dei dati che dovessero risultare errati. Tale
compito compete esclusivamente all'autorità giudiziaria.
Per la correzione di errori, inesattezze e incongruenze
varie nei verbali delle sezioni, unico rimedio previsto dalla
vigente normativa è quello del ricorso all'autorità
giudiziaria competente, che la legge individua nel giudice
amministrativo, ove le irregolarità riscontrate costituiscano
vizi di legittimità del procedimento, o nel giudice ordinario,
nel caso di irregolarità relative a diritti soggettivi
perfetti.
Fatta questa premessa, rispondo ai quesiti formulati sulla
base degli elementi informativi acquisiti presso il comune di
Roma dalla prefettura e degli accertamenti disposti tramite il
Ministero della giustizia.
In occasione delle elezioni del 16 novembre 1997 si sono
effettivamente riscontrate delle irregolarità, tanto che il
prefetto di Roma il 5 dicembre 1997, a seguito della
conclusione delle operazioni di proclamazione degli eletti al
consiglio comunale, chiedeva al sindaco di valutare l'esigenza
di segnalare al presidente della corte d'appello i nominativi
dei presidenti di seggio che risultavano aver commesso errori
o inadempienze.
Il 20 luglio 1998 il comune di Roma comunicava al
presidente della corte d'appello 70 nominativi di presidenti
di seggio responsabili di aver compilato i verbali nelle
operazioni elettorali, depositati presso la segreteria
generale, in modo inesatto, incompleto o in bianco. In circa
70 verbali infatti è risultato possibile il computo dei voti
di lista o di preferenza solo ricorrendo ad altri atti del
seggio elettorale; in tutti gli altri casi, invece, la maggior
parte delle irregolarità o degli errori ha reso possibile
accertare il voto espresso dall'elettore.
In considerazione delle irregolarità verificatesi nelle
operazioni elettorali, la prefettura di Roma ha chiesto alla
corte d'appello di provvedere agli adempimenti previsti dalla
legge 21 maggio 1990 che disciplina, tra l'altro, i casi di
cancellazione dall'albo, istituito presso la corte d'appello,
delle persone ritenute non idonee all'ufficio di presidenza
del seggio elettorale. Tra i motivi indicati dall'articolo 1,
comma 4, della legge, vi sono quelli di aver presieduto i
seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del
giudice amministrativo, anche non definitiva; di essersi resi
responsabili di gravi inadempienze accertate e segnalate dai
presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli
uffici elettorali di sezione.
Con nota n. 27546 del 25 settembre 1998, il presidente
della corte d'appello di Roma ha comunicato al prefetto di
Roma
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la decisione di non procedere, in occasione delle elezioni
provinciali e amministrative del 27 novembre 1998, alla nomina
di quei presidenti di seggio che avevano dato luogo a
rilievi.
Le irregolarità lamentate dagli interpellanti e
interroganti nelle operazioni di scrutinio hanno formato
oggetto di tre distinti ricorsi elettorali, dichiarati
ammissibili dal TAR del Lazio e per i quali lo stesso giudice
amministrativo ha disposto, con apposita ordinanza, la
verificazione delle operazioni elettorali da parte della
prefettura di Roma.
I ricorsi elettorali sono stati tutti respinti dal TAR. In
particolare, il ricorso elettorale n. 16570 del 1998, proposto
da Bernardini Rita, respinto dal TAR del Lazio, sezione
II- bis, con sentenza n. 2040 del 21 ottobre 1999; il
ricorso elettorale n. 17199 del 1997, proposto da Ciani Fabio,
respinto dal TAR del Lazio, sezione II- bis, con sentenza
n. 553 del 21 gennaio 1999; il ricorso elettorale n. 17355 del
1997, proposto da Magnolfi Romano ed altri (Celi, Angelini,
Bechelli e Torre), rigettato dal TAR del Lazio con sentenza n.
354 del 14 gennaio 1999.
Avverso la citata sentenza è stato interposto appello al
Consiglio di Stato che, con sentenza interlocutoria n. 2670
del 1^ febbraio 2000, pervenuta in data 20 maggio a questo
Ministero, ha ordinato al comune di Roma il deposito, presso
la V sezione del predetto consesso, del verbale relativo alle
operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di
Roma svoltesi il 16 novembre 1998, nonché del verbale delle
operazioni di verifica effettuate dalla prefettura di Roma a
seguito della sentenza del TAR del Lazio, sezione
II- bis, dell'11 giugno 1998, n. 1136.
Invero, i vizi attinenti alla regolarità del procedimento
elettorale (irregolarità o carenza di verbalizzazione, omessa
indicazione dei voti di lista, discordanza tra numero dei
votanti e numero dei voti attribuiti alle liste) ed altre
varie censure, lamentate nei ricorsi stessi, sono stati
ritenuti dal giudice amministrativo irrilevanti ai fini
dell'attribuzione dei voti di preferenza a favore dei
ricorrenti nonché per la validità complessiva delle operazioni
elettorali. Per quanto riguarda, invece, l'elezione dei
consigli circoscrizionali del 16 novembre 1997, sono stati
proposti complessivamente 25 ricorsi per l'annullamento o la
correzione dei risultati. Di essi 17 ricorsi sono stati
dichiarati inammissibili, uno è stato respinto e per tre è
stata rigettata l'istanza di sospensione; infine, tre ricorsi
sono stati accolti.
Per quanto riguarda, in particolare, la IV circoscrizione,
il ricorso per l'annullamento delle operazioni elettorali
relative alle sezioni nn. 157, 180, 530 e 533, è stato accolto
il 3 febbraio scorso, dal TAR del Lazio, con sentenza n. 1118.
Tuttavia, con ordinanza del successivo 11 aprile, il Consiglio
di Stato ha sospeso l'esecuzione della sentenza in
accoglimento di un ricorso presentato dal comune di Roma in
attesa della decisione di merito. Di conseguenza, sono stati
sospesi i comizi elettorali per il rinnovo del consiglio
circoscrizionale limitatamente a tali sezioni, già convocati
per il 30 aprile.
Dall'esame della relazione e della documentazione inviate
al presidente della corte d'appello di Roma dal presidente del
competente ufficio centrale elettorale non sono emersi
elementi di rilievo disciplinare a carico di magistrati.
Risponde al vero che un certo numero di dipendenti del
comune di Roma è stato distaccato presso l'ufficio centrale di
via Induno. Ciò è avvenuto su esplicita richiesta del
tribunale di Roma e gli stessi dipendenti comunali hanno
provveduto a svolgere le operazioni loro attribuite
dall'ufficio di presidenza alle dirette dipendenze dei
magistrati e cancellieri componenti l'ufficio centrale, così
come, peraltro, è avvenuto in occasione di tutte le precedenti
elezioni amministrative.
Su tale aspetto sono necessarie alcune precisazioni. Il
comune di Roma ha, attualmente, 3.878 sezioni elettorali ed è
facile immaginare, quindi, ciò che avverrebbe qualora
l'ufficio centrale elettorale non potesse contare sulla
collaborazione - non prevista, peraltro, dalla legge - di
personale fornito dal comune.
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Quanto, infine, alle iniziative ed ai provvedimenti
invocati dall'interpellante e dagli interroganti per evitare
il ripetersi di anomalie in occasione dello svolgimento delle
operazioni di scrutinio, il Governo non può che condividere
l'esigenza di migliorare il procedimento elettorale nel suo
complesso. Tuttavia, occorre prendere atto che gli istituti
disciplinati dalla legislazione vigente non rendono possibile
quella rigorosa selezione che sarebbe, invece, necessaria per
aspiranti alla nomina di presidente di seggio. Infatti, a
norma dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 1990
(che subordina l'iscrizione all'albo al possesso del titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado), la legittimazione a conseguire la nomina
stessa è attribuita a tutti i cittadini iscritti all'albo, con
la sola esclusione dei casi di inettitudine specificata e
provata.
Per superare tali inconvenienti sarebbe opportuno
prevedere, in via legislativa, qualche correttivo come quello
di riservare, ad esempio, gli uffici di presidente e di
componenti di seggio a persone qualificate: i primi, in virtù
dell'appartenenza a determinati settori professionali (ordine
giudiziario, avvocatura, notariato, dirigenti di
amministrazioni pubbliche), i secondi sulla base di elementi
obiettivi che denotino il possesso di esperienza o di
attitudine alla raccolta, al computo e alla registrazione dei
dati.
E', inoltre, in corso di esame presso il Ministero
dell'interno un'iniziativa che si propone di ripristinare,
almeno in parte, il numero delle sezioni elettorali soppresse
per favorire la diminuzione del numero degli iscritti nelle
singole sezioni elettorali e rendere più agevole, in
definitiva, le operazioni di scrutinio.
Per quanto riguarda, infine, l'elezione dei consigli
circoscrizionali, l'adozione delle norme che ne regolano il
procedimento e l'organizzazione tecnica spettano in via
esclusiva al comune di Roma che, con deliberazione n. 172 del
1^ settembre 1997, ha adottato il regolamento di attuazione
dello statuto comunale. Con tale atto, approvato con
deliberazione consiliare n. 316 del 26 settembre 1991, sono
state puntualmente disciplinate tutte le operazioni connesse
alle consultazioni circoscrizionali ed il relativo sistema
elettorale. In particolare, l'articolo 10 stabilisce che
l'ufficio centrale, costituito a norma dell'articolo
22- bis, comma 10 dello statuto, deve provvedere a
determinare la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di
liste, a procedere al riparto dei seggi ed alle conseguenti
proclamazioni secondo le modalità ivi espressamente
stabilite.
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