| ALOI, MARENGO e OZZA. - Al Ministro della pubblica
istruzione. - Per sapere - premesso che:
il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, prevede
che il reclutamento dei docenti deve avvenire attraverso due
procedure concorsuali, per soli titoli e per titoli ed esami,
ripartendo per ogni categoria il 50 per cento dei posti
annualmente disponibili. In sostanza, il legislatore ha
sancito il principio che quante cattedre vengono assegnate al
concorso per titoli, tante ne devono essere assegnate
all'altro;
in prima applicazione della legge, tutti i posti
reperiti e destinati al concorso per titoli ed esami furono
prestati al concorso per soli titoli, con obbligo della
integrale restituzione al concorso per esami e titoli indetto
in prima applicazione, cioè quello del 1990, così come
espressamente previsto dai commi primo e terzo, articolo 12,
della legge 27 dicembre 1989, n. 417;
presso il provveditorato agli studi di Bari nella classe
di concorso C270, laboratorio di elettronica e reparti di
lavorazione (oggi classe di concorso 026C), nell'anno
scolastico 1989/1990 erano disponibili 12 cattedre da
assegnare per il 50 per cento a concorso per titoli ed esami e
per il 50 per cento a concorso per soli titoli. In
ottemperanza alla legge n. 417 del 1989, le dodici cattedre
furono tutte assegnate al concorso per soli titoli, con futuro
recupero di sei posti, così come espressamente previsto dal
comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 novembre 1989, n.
357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre
1989, n. 417;
nei due anni scolastici successivi 1990/1991 e 1991/1992
non venne reperito alcun posto da destinare a nomina in
ruolo;
nell'anno scolastico 1992/1993 furono reperite, ex
novo, altre sei cattedre disponibili per nomine in ruolo
(tre relative al 50 per cento di diritto al concorso per esami
e tre per parziale recupero dal concorso per soli titoli con
residuo ancora di tre cattedre da restituire);
le sei cattedre furono sospese per le note vicende dei
docenti accantonati (articolo 3/22^, legge n. 537 del 1993),
ma a tutt'oggi il provveditorato di Bari le ha regolarmente
conferite agli aventi titolo;
gli atti del provveditorato di Bari per tutti questi
anni hanno riportato documentalmente il recupero delle tre
cattedre di bilanciamento a favore del concorso ordinario del
1990 (articolo 12, commi primo e terzo, legge n. 417 del
1989);
nell'anno scolastico 1998/1999 tale dato numerico (tre
cattedre da recuperare) improvvisamente non risulta più
esistente agli atti;
gli interessati, cioè i vincitori del concorso ordinario
del 1990 che hanno prestato all'epoca le cattedre e che da ben
9 anni sono in attesa del recupero, preoccupati, hanno
richiesto formalmente - legge n. 241 del 1990 - le ragioni di
tale misteriosa cancellazione delle cattedre relative al
recupero del bilanciamento;
il provveditorato agli studi di Bari, con formale
risposta, non ritiene di ripristinare tale recupero di
cattedre, in base
Pag. 11
alla circolare ministeriale n. 299 del 1992, ritenendo che i
posti reperiti ex novo nell'anno scolastico 1992/1993
non dovevano essere ripartiti al 50 per cento;
poiché trattasi di violazione della legge n. 417 del
1989, che prevede la ripartizione dei posti annualmente
reperiti al 50 per cento, previa eventuale restituzione della
quota spettante, si sospetta che il reiterato operato del
provveditorato di Bari sia discriminatorio nei confronti di
tali vincitori, atteso che già nel 1994 nella stessa
disciplina si manifestò altra strana sparizione di cattedre e
dovette intervenire sia la procura della Repubblica che il
ministero, accertando l'ulteriore illegittimità con
conseguente rettifica degli atti;
i docenti in attesa del recupero-bilanciamento da 9
anni, sono fortemente preoccupati ed impotenti nei confronti
della posizione dominante degli uffici che modificano e
rimodificano gli atti interni -:
quali provvedimenti ed iniziative si intendano adottare
per evitare tale palese violazione della normativa a danno di
docenti che, nonostante il prestito delle loro cattedre, sono,
a tutt'oggi da ben 9 anni, passivamente, in attesa della
restituzione sancita per legge, e devono scontrarsi anche con
una forzata interpretazione di una circolare ministeriale che
"vanifica" un evidente diritto - oltre al danno anche la beffa
- essendo tale interpretazione nella direzione opposta a
quella sancita dal bilanciamento delle cattedre previsto dal
legislatore.
(3-03649)
(25 marzo 1999)
| |