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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115276
ALA0723-0024
Allegato A n. 723 del 22 maggio 2000 (ALA13-723)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.12 dello stampato)
Palumbo 3 - 04934. TESTIASS
(Sezione 3 - Trasferimento del segretario dell'istituto tecnico per geometri "Carafa" di Mazzarino ad altro istituto di Caltanissetta) C) Interrogazione:
Palumbo 3 - 04934.
ZZALA ZZRES ZZALA220500 ZZALA000522 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA723 ZZ13 ZZTX
    PALUMBO e AMATO. -  Al Ministro della pubblica
  istruzione.  - Per sapere - premesso che:
       in data 27 dicembre 1999 la provincia regionale di
  Caltanissetta, a firma del responsabile del settore pubblica
  istruzione, ha disposto il trasferimento del segretario
  dell'Itcg "Carafa" di Mazzarino all'Itc "Rapisardi" di
  Caltanissetta, sulla base di un nulla-osta del provveditore
  agli studi (prot. n. 15622 del 23 dicembre 1999);
       una scuola, Itcg "Carafa", viene privata del suo
  segretario di ruolo e deve ricorrere alle supplenze.  Un'altra,
  Itc "M.  Rapisardi", che ha funzionato bene per sei anni con un
  facente funzione, è costretta ad accettare, ad anno scolastico
  inoltrato e con tutte le complicazioni e i guasti del caso, un
  responsabile amministrativo che non conosce nulla
  dell'istituto;
       con la decisione illegittima adottata dalla provincia si
  è tolto a chiunque ne abbia titolo il diritto di accedere
  all'Itc "M.  Rapisardi", per svolgervi le funzioni di
  responsabile amministrativo (supplenza, nuova nomina,
  trasferimento, reggenza, eccetera);
       questo trasferimento ha violato tutte le norme vigenti
  in materia di mobilità del personale della scuola e quelle
  prima indicate, riguardanti il passaggio del personale Ata
  (ausiliari tecnico-amministrativi) dagli enti locali allo
  Stato, come di seguito illustrato;
       il personale Ata degli Itc fino al 25 maggio 1999 ha
  avuto un rapporto di lavoro con gli enti locali e un rapporto
  di servizio con le scuole;
       la legge n. 124 del 3 maggio 1999, che ha sancito il
  passaggio di detto personale nei ruoli dello Stato, ha reciso
  tutte le ambiguità che derivavano dalla duplicità delle
  appartenenze (contrattuale con gli enti locali, organizzativa
  con le scuole);
       in ragione di questo passaggio, agli enti locali fino al
  31 dicembre 1999 sono rimasti compiti residuali e
  prevalentemente contabili, come la retribuzione (articolo 3
  del decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999);
       le possibilità ulteriori di incidenza sullo stato
  giuridico del personale Ata (mobilità, nomine, eccetera) da
  parte degli enti locali sono state confinate in alcuni
  specifici casi previsti dall'articolo 4 del decreto
  interministeriale n. 184 del 1999 e nella circolare
  ministeriale n. 245 del 15 ottobre 1999.  In tale circolare, in
  relazione a numerosi quesiti formulati al ministero, è stato
  chiarito che il personale di ruolo degli enti locali poteva
  essere trasferito solo in sedi di nuova istituzione e solo se
  eccedente nella propria sede di servizio.  Non esistono altri
  casi contemplati;
       ad avviso dell'interrogante la provincia regionale ha
  operato detto trasferimento tenendo all'oscuro di queste
  operazioni le due scuole con totale spregio di tutte le norme
  sull'autonomia scolastica e garantendosi solo un formale
  avallo del provveditore;
       nelle ordinanze ministeriali sulle operazioni di avvio
  dell'anno scolastico da molto tempo viene disposto che il
  personale
 
                              Pag. 13
 
  della scuola non possa essere messo in mobilità dopo il 20^
  giorno dall'inizio delle lezioni;
       l'Itc "Mario Rapisardi" non è una sede di nuova
  istituzione e il segretario oggetto del trasferimento non era
  soprannumerario nella sua sede di servizio (Itcg Carafa di
  Mazzarino) -:
       qual sia l'opinione del Ministro interrogato su questo
  atto amministrativo che viola palesemente le norme in
  materia;
       per quale motivo sia stato richiesto il nulla-osta al
  provveditore agli studi, se l'ente locale avesse facoltà in
  materia di trasferimento del personale Ata;
       su quale norma sia fondata la potestà di concedere
  nulla-osta in materia di mobilità del personale scolastico e
  nella delicata materia del passaggio degli Ata dagli enti
  locali allo Stato;
       quale provvedimento si intenda adottare al fine di
  ripristinare la legalità e, pertanto, di revocare il
  provvedimento di trasferimento del segretario dall'Itcg di
  Mazzarino all'Itc "M.  Rapisardi" di Caltanissetta.
                                                    (3-04934)
  (20 gennaio 2000)
 
DATA=000522 FASCID=ALA13-723 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0723 TOTPAG=0020 TOTDOC=0034 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0021 COMM= TX PAGINIZ=0012 RIGINIZ=015 PAGFIN=0013 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES=0005225 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00723 SORTNAV=5³005222 00723 300000 ZZALA723 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0021 NDOC0021



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