| PALUMBO e AMATO. - Al Ministro della pubblica
istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 27 dicembre 1999 la provincia regionale di
Caltanissetta, a firma del responsabile del settore pubblica
istruzione, ha disposto il trasferimento del segretario
dell'Itcg "Carafa" di Mazzarino all'Itc "Rapisardi" di
Caltanissetta, sulla base di un nulla-osta del provveditore
agli studi (prot. n. 15622 del 23 dicembre 1999);
una scuola, Itcg "Carafa", viene privata del suo
segretario di ruolo e deve ricorrere alle supplenze. Un'altra,
Itc "M. Rapisardi", che ha funzionato bene per sei anni con un
facente funzione, è costretta ad accettare, ad anno scolastico
inoltrato e con tutte le complicazioni e i guasti del caso, un
responsabile amministrativo che non conosce nulla
dell'istituto;
con la decisione illegittima adottata dalla provincia si
è tolto a chiunque ne abbia titolo il diritto di accedere
all'Itc "M. Rapisardi", per svolgervi le funzioni di
responsabile amministrativo (supplenza, nuova nomina,
trasferimento, reggenza, eccetera);
questo trasferimento ha violato tutte le norme vigenti
in materia di mobilità del personale della scuola e quelle
prima indicate, riguardanti il passaggio del personale Ata
(ausiliari tecnico-amministrativi) dagli enti locali allo
Stato, come di seguito illustrato;
il personale Ata degli Itc fino al 25 maggio 1999 ha
avuto un rapporto di lavoro con gli enti locali e un rapporto
di servizio con le scuole;
la legge n. 124 del 3 maggio 1999, che ha sancito il
passaggio di detto personale nei ruoli dello Stato, ha reciso
tutte le ambiguità che derivavano dalla duplicità delle
appartenenze (contrattuale con gli enti locali, organizzativa
con le scuole);
in ragione di questo passaggio, agli enti locali fino al
31 dicembre 1999 sono rimasti compiti residuali e
prevalentemente contabili, come la retribuzione (articolo 3
del decreto interministeriale n. 184 del 23 luglio 1999);
le possibilità ulteriori di incidenza sullo stato
giuridico del personale Ata (mobilità, nomine, eccetera) da
parte degli enti locali sono state confinate in alcuni
specifici casi previsti dall'articolo 4 del decreto
interministeriale n. 184 del 1999 e nella circolare
ministeriale n. 245 del 15 ottobre 1999. In tale circolare, in
relazione a numerosi quesiti formulati al ministero, è stato
chiarito che il personale di ruolo degli enti locali poteva
essere trasferito solo in sedi di nuova istituzione e solo se
eccedente nella propria sede di servizio. Non esistono altri
casi contemplati;
ad avviso dell'interrogante la provincia regionale ha
operato detto trasferimento tenendo all'oscuro di queste
operazioni le due scuole con totale spregio di tutte le norme
sull'autonomia scolastica e garantendosi solo un formale
avallo del provveditore;
nelle ordinanze ministeriali sulle operazioni di avvio
dell'anno scolastico da molto tempo viene disposto che il
personale
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della scuola non possa essere messo in mobilità dopo il 20^
giorno dall'inizio delle lezioni;
l'Itc "Mario Rapisardi" non è una sede di nuova
istituzione e il segretario oggetto del trasferimento non era
soprannumerario nella sua sede di servizio (Itcg Carafa di
Mazzarino) -:
qual sia l'opinione del Ministro interrogato su questo
atto amministrativo che viola palesemente le norme in
materia;
per quale motivo sia stato richiesto il nulla-osta al
provveditore agli studi, se l'ente locale avesse facoltà in
materia di trasferimento del personale Ata;
su quale norma sia fondata la potestà di concedere
nulla-osta in materia di mobilità del personale scolastico e
nella delicata materia del passaggio degli Ata dagli enti
locali allo Stato;
quale provvedimento si intenda adottare al fine di
ripristinare la legalità e, pertanto, di revocare il
provvedimento di trasferimento del segretario dall'Itcg di
Mazzarino all'Itc "M. Rapisardi" di Caltanissetta.
(3-04934)
(20 gennaio 2000)
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