| Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro
dell'interno, per sapere - premesso che:
a seguito delle numerose e gravi irregolarità segnalate
in occasione dello spoglio dei voti per l'elezione del sindaco
di Roma, un comitato di cittadini, costituitosi come comitato
per la difesa della sovranità popolare e formato anche da
alcuni candidati alla carica di consigliere, ha presentato, il
31 dicembre 1997, al Tar Lazio un ricorso per l'annullamento
dell'atto di proclamazione dei risultati elettorali e per la
rinnovazione delle operazioni elettorali; nel ricorso si
denuncia che "il procedimento
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elettorale risulta inficiato da numerosi vizi concernenti le
operazioni dell'ufficio centrale di computo dei voti e di
proclamazione degli eletti nonché le operazioni elettorali
effettuate nelle singole sezioni e la loro
verbalizzazione";
il Tar, sezione II- bis, ha disposto, in
conseguenza del ricorso, lo svolgimento di adempimenti
istruttori in relazione alle irregolarità denunciate;
per le operazioni svolte in occasione delle elezioni,
cinquanta impiegati comunali sarebbero stati distaccati presso
l'ufficio centrale per le operazioni di rilevamento dei
verbali di scrutinio, in violazione delle norme di legge
inerenti la composizione dell'ufficio centrale;
il presidente dell'ufficio elettorale centrale, il
dottor Michele Trantino, in riferimento alle elezioni
amministrative svoltesi a Roma il 16 novembre scorso, in base
a quanto risulta da alcuni quotidiani (Il Messaggero, 5
febbraio 1998; Il Giornale - cronaca di Roma, 9 febbraio
1998) avrebbe affermato che "i dati riportati sui verbali di
circa cento sezioni non risultano pienamente attendibili, in
particolare per i voti di preferenza", che "tra i presidenti
di seggio c'erano molti giovani di scarsa esperienza e, fra
questi, è probabile che qualcuno non fosse pienamente
consapevole del ruolo e della responsabilità rivestita",
concludendo che "ciò spiegherebbe il gran numero di omissioni
e di contraddizioni nella compilazione dei verbali" e che
aveva rimesso al presidente della Corte di appello di Roma,
per i provvedimenti del caso, una lista di circa cento
presidenti di sezione;
l'articolo 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce la composizione
dell'ufficio centrale, che "è presieduto dal presidente del
tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è
composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di
sezione elettorale...";
l'articolo 72 del già citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 570 del 1960 indica come compito
dell'ufficio centrale quello di "riassumere i risultati delle
varie sezioni, senza poterne modificare i risultati";
l'articolo 48 della Costituzione stabilisce il principio
della parità formale e sostanziale del voto, come più volte
confermato dalla Corte Costituzionale che ha ritenuto che
l'atto di correzione dei risultati elettorali è atto "di
innegabile gravità" (Corte Costituzionale n. 44 del 1961),
essendo il voto espressione della sovranità, appartenente al
popolo, ai sensi dell'articolo 1 della Costituzione -:
se risulti che per 432 sezioni, l'ufficio centrale, in
presenza di rilevanti irregolarità commesse sui verbali
(correzioni illegali, uso del bianchetto, incongruenza e/o
assenza di totali), invece di procedere all'annullamento degli
stessi, abbia cercato di reperire i risultati in documenti non
ufficiali quali le tabelle di scrutinio;
se risulti che per 21 sezioni, come affermato
dall'ufficio centrale, non sia stato possibile "appurare in
maniera certa i risultati elettorali";
se risulti che i dati della sezione n. 584, per quanto
concerne i voti di lista, sono stati forniti a voce, quattro
giorni dopo la chiusura delle urne, dal presidente della
sezione medesima;
quali siano le irregolarità effettivamente riscontrate e
quali i seggi in cui si sono verificate;
se non si ritenga opportuno adottare tutte le iniziative
necessarie perché siano accertate le dichiarazioni del
presidente dell'ufficio centrale, il dottor Trantino, e
verificata la ricorrenza di eventuali responsabilità
amministrative e penali di coloro che erano preposti a
presiedere ai procedimenti di scrutinio ed alla
verbalizzazione dei relativi risultati;
se non ritenga opportuno adottare tutte le iniziative
necessarie per evitare che si ripetano situazioni di
illegalità, nel corso delle procedure di verifica dei
risultati elettorali e di scrutinio, che finiscono per ledere
in modo inammissibile il diritto di
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voto dei cittadini e per falsare il valore rappresentativo
degli organi elettivi, espressione suprema dei valori primari
di un ordinamento democratico.
(2-01271)
"Taradash".
(13 luglio 1998)
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