| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in
titolo.
Vincenzo SINISCALCHI, relatore, illustra il
provvedimento che stabilisce un adeguamento dei termini di
custodia cautelare in relazione alla nuova disciplina del
giudizio abbreviato, quale introdotta dalla legge n. 479 del
1999. Il Senato nel corso della prima lettura ha introdotto
ulteriori modifiche alla disciplina del rito abbreviato,
nonché una normativa transitoria che riguarda l'applicazione
ai giudizi pendenti delle norme per l'attivazione del giudizio
abbreviato. Altre disposizioni introdotte dall'altro ramo del
Parlamento recano correzioni e integrazioni alla riforma
contenuta nella legge n. 479 del 1999. Tra le modificazioni
apportate dal Senato solo alcune sembrano immediatamente
connesse all'oggetto originario del decreto-legge, in quanto
riferite a finalità ulteriori rispetto a quelle che emergono
dal titolo del provvedimento. In linea generale si può
osservare che l'inserimento di modifiche ai codici attraverso
disposizioni contenute in provvedimenti di urgenza ed ancor
più attraverso disposizioni inserite con emendamenti approvati
nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, non
appare una modalità particolarmente consona alla natura
organica e tendenzialmente stabile proprio della normazione
codicistica, che dovrebbe essere oggetto di interventi più
sistematici e più "meditati".
Rileva inoltre che l'utilizzazione della clausola "in
quanto applicabili" in ben tre commi dell'articolo
2- nonies produce l'effetto di lasciare all'interprete il
compito di coordinare le discipline in questione, determinando
solo in sede applicativa le disposizioni di volta in volta non
applicabili.
Agli articoli 2- decies e 2- undecies, infine,
sembrano opportune alcune modifiche
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di carattere formale dirette ad una maggior chiarezza e
proprietà della formulazione del testo.
Gian Franco ANEDDA, constata che frequentemente, dopo
la prima lettura da parte del Senato di provvedimenti di
urgenza, risultano inserite nel testo dei provvedimenti
disposizioni che non appaiono omogenee rispetto al contenuto
del testo quale può individuarsi da un punto di vista
oggettivo anche con riferimento al titolo. Sembra opportuno
quindi inserire nel parere del Comitato un rilievo che
permetta di fornire un'indicazione significativa sulla
questione dell'omogeneità.
Maria Celeste NARDINI, Presidente, ricorda che la
questione della valutazione da parte del Comitato delle
disposizioni introdotte da parte del Senato in occasione
dell'esame di decreti-legge è stata sottoposta al Presidente
della Camera che in una lettera del 20 marzo 1998, ha
affermato che tale circostanza non può costituire un limite
alle funzioni del Comitato. Pertanto, poichè in più di una
occasione il Comitato ha espresso condizioni sotto il profilo
della omogeneità con riferimento a disposizioni introdotte in
decreti-legge nel corso dell'esame da parte del Senato, rileva
l'esigenza di esprimere un parere che sia coerente con la
costante giurisprudenza del Comitato. Non appare infatti
condivisibile la prassi più volte rilevata di introdurre
emendamenti contenenti disposizioni non omogenei e in
provvedimenti di urgenza al fine di approfittare di una
procedura che garantisce la conclusione dell'esame
parlamentare in tempi certi, tanto più che nel caso in esame
si tratta della materia codicistica.
Vincenzo SINISCALCHI, relatore, alla luce del
dibattito testé svolto formula la seguente proposta di
parere:
"Il Comitato per la legislazione,
esaminato il progetto di legge n. C. 6989;
premesso che il Senato, in occasione della prima lettura
del provvedimento in esame ha apportato numerose integrazioni,
introducendo ulteriori modifiche alla disciplina del giudizio
abbreviato, una normativa transitoria concernente
l'applicazione ai giudizi in corso delle norme che consentono
l'attivazione del giudizio immediato, nonché correzioni e
integrazioni alle norme penali e procedurali oggetto del
recente intervento riformatore recato dalla legge 479 del
1999;
considerato che, pertanto, tra le numerose disposizioni
aggiunte dal Senato solo alcune sembrano connesse all'oggetto
originario del decreto-legge, essendo riferite ai meccanismi
procedurali del rito abbreviato, mentre altre configurano
interventi correttivi di disposizioni introdotte dalla legge
n. 479 del 1999;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16- bis e 96- bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni, ai sensi e
per gli effetti di cui al comma 6 del citato articolo
16- bis:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
siano soppressi gli articoli 2- sexies,
2- septies e 2- ter decies, in quanto contrastanti
con le regole in materia di omogeneità di contenuto dei
decreti-legge;
all'articolo 2- nonies, sia sostituito l'inciso "in
quanto applicabili" con la individuazione delle disposizioni
non ritenute di volta in volta applicabili, evitando così di
lasciare all'interprete il compito di coordinare le discipline
in questione definendo in sede applicativa le disposizioni cui
il legislatore fa rinvio.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 2- decies appare opportuno precisare
che le parole di cui si
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dispone al soppressione sono contenute al primo periodo del
comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale;
all'articolo 2- undecies appare opportuno
sostituire la parola "risulta" con la seguente "risulti", al
fine di un maggior chiarimento delle parole di cui si dispone
la soppressione.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
dal punto di vista delle tendenze della legislazione,
l'inserimento di modifiche ai codici attraverso disposizioni
contenute in decreti-legge, ed ancor più attraverso
disposizioni inserite con emendamenti approvati nel corso
dell'esame del disegno di legge di conversione, non appare una
modalità particolarmente consona alla natura organica e,
almeno tendenzialmente, stabile proprio della normazione
codicistica, che dovrebbe essere oggetto di interventi più
sistematici e più "meditati". La stabilità della normazione
codicistica è inoltre posta in questione dal susseguirsi, in
un arco temporale molto ristretto, di successivi interventi
del legislatore: il decreto-legge in esame, nel testo
licenziato dal Senato, apporta infatti una serie di modifiche
a norme inserite nel codice ad opera della recente legge n.
479 del 1999".
La seduta termina alle 13.15.
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