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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115293
SMC0651-0007
Bollettino Giunte e Commissioni n. 651 del 23 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-651)
(suddiviso in 172 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.7 dello stampato)
                 ...COMMISSIONI RIUNITE
             VII (Cultura, scienza e istruzione)
               e XI (Lavoro pubblico e privato)
 
 
ATTI DEL GOVERNO
SCHEMA DI REGOLAMENTO. LAVCOMM
SCHEMA DI REGOLAMENTO.
Schema di regolamento concernente l'obbligo di frequenza di attività formative.
Lamberto RIVA. Sandro SCHMID. Renzo INNOCENTI, presidente.
Martedì 23 maggio 2000. - Presidenza del Presidente della XI Commissione Renzo INNOCENTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Giovanni Manzini.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230500 ZZSMC000523 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC651 ZZ13 ZZD ZZCR ZZC7 ZZC11 ZZNO ZZXX ZZFF
  (Esame e rinvio).
     Le Commissioni iniziano l'esame del
  provvedimento.
 
     Lamberto RIVA (PD-U),  relatore per la VII
  Commissione,  premette che l'obbligo formativo fino al
  compimento del diciottesimo anno di età è stato disposto
  dall'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, a partire
  dall'anno scolastico 1999-2000.
     La norma non incide sulla disciplina in materia di obbligo
  di istruzione, fissato dal sesto al quindicesimo anno di età
  dalla legge n. 30 del 2000.
     Il regolamento in esame è emanato in attuazione del citato
  articolo 68 e definisce i criteri e le modalità, anche
  temporali, per l'introduzione della nuova disciplina.  Inoltre
  il provvedimento si sofferma sull'attribuzione delle
  competenze e sulla fissazione e distribuzione delle risorse
  finanziarie.
     L'obbligo formativo può essere assolto, oltre che con la
  frequenza dei corsi di istruzione secondaria superiore o con
  lo svolgimento di rapporti di apprendistato, anche con la
  partecipazione ad interventi del sistema di formazione
  professionale regionale, secondo percorsi anche integrati.  Se
  ne desume il coinvolgimento sia di competenze statali, sia di
  competenze regionali.
     Soffermandosi più in particolare sui percorsi integrati di
  istruzione e formazione, afferma che l'articolo 4 prescrive
  che le scuole superiori attivino iniziative finalizzate al
  successo formativo, all'orientamento e al riorientamento anche
  nelle classi successive alla prima.  A tale scopo non solo si
  prevedono generici intrecci tra istruzione e formazione
  professionale, ma si fa carico alla scuola di coordinare la
  propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli
  enti locali.
     Giudica rivoluzionario l'articolo 7, che parla
  esplicitamente di percorsi formativi integrati che le scuole
  possono progettare e realizzare anche in convenzione con le
 
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  agenzie di formazione professionale, evidentemente d'intesa
  con le regioni.  A tal proposito l'articolo 7 delinea due
  tipologie fondamentali: percorsi con integrazione curriculare
  e percorsi con arricchimento curriculare.
     La differenza è costituita dal fatto che col primo tipo di
  percorso si consegue il diploma di istruzione secondaria
  superiore e, contestualmente, una qualifica professionale,
  mentre con l'altro tipo di percorso si consegue, in aggiunta
  al diploma di istruzione secondaria superiore, la
  certificazione di crediti spendibili nella formazione
  professionale.
     L'articolo 6 prevede la possibilità di passaggio tra i
  sistemi, presupponendo una certa equipollenza di alcuni titoli
  o almeno certificazioni di conoscenze, competenze e abilità,
  riconosciute da uno dei sistemi.  La disposizione delinea
  esaurientemente le modalità, i criteri e le competenze
  riguardo alla certificazione ai fini dei passaggi.
     La deliberazione in merito all'anno di corso scolastico
  cui può iscriversi un giovane che abbia seguito un percorso
  nella formazione professionale o che comunque vanti conoscenze
  acquisite nell'apprendistato o per autoformazione è affidata a
  commissioni istituite presso gli istituti scolastici, composti
  da docenti o da esperti del mondo del lavoro e della
  formazione professionale.  A tal proposito è di rilevante
  importanza il fatto che la certificazione rilasciata da un
  istituto scolastico dà diritto ad ottenere l'iscrizione anche
  presso altri istituti.
     L'esame delle disposizioni conferma il coinvolgimento di
  diversi soggetti istituzionali e che il regolamento disciplina
  solo la parte che riguarda il sistema dell'istruzione e
  dell'apprendistato.  Non è invece ancora stato emanato l'atto
  di indirizzo e coordinamento che servirà a dettare i criteri a
  cui le regioni dovranno attenersi in materia di formazione
  professionale.  Per sopperire a tale mancanza è stato stipulato
  un accordo tra Governo, regioni, province e comuni, che
  dovrebbe costituire la falsariga per l'adozione del futuro
  atto di indirizzo.
     Ritiene di importanza cruciale, per l'ottimo funzionamento
  del sistema relativo all'obbligo formativo, l'articolo 3, che
  prescrive gli adempimenti delle istituzioni scolastiche in
  ordine alla comunicazione ai servizi per l'impiego dei dati,
  anagrafici e di percorso scolastico, necessari alla
  realizzazione dell'anagrafe dei giovani soggetti all'obbligo
  formativo, corredandole di tutte le notizie utili anche per
  l'orientamento e la collocazione al lavoro.
     Tiene a segnalare due clausole dell'accordo tra Stato e
  Conferenza unificata.  Una contiene un richiamo a percorsi
  formativi personalizzati che tengano conto delle specificità
  del soggetto nonché delle specifiche esigenze dei soggetti
  portatori di  handicap,  per i quali devono essere
  previste misure adeguate di sostegno.  L'altra clausola prevede
  che, per conseguire una qualifica professionale valida ai fini
  dell'assorbimento dell'obbligo formativo, i percorsi di
  formazione non possano avere durata complessiva inferiore ai
  due anni, salvo il riconoscimento di eventuali crediti.
     Sollecita dal Governo qualche chiarimento sui percorsi di
  integrazione curriculare, soprattutto in relazione alla doppia
  valenza dei titoli finali, dopo aver ricordato che sia la
  Conferenza unificata, sia il Consiglio di Stato hanno espresso
  parere favorevole sul provvedimento senza alcun rilievo di
  natura sostanziale.
     Infine, tiene ad evidenziare l'urgenza dell'effettiva
  operatività della formazione professionale, dando finalmente
  attuazione all'articolo 17 della legge n. 196 del 1997,
  relativo all'accreditamento dei centri di formazione
  professionale, e sollecitando le regioni a costruire una seria
  struttura per la formazione professionale.
 
     Sandro SCHMID (DS-U),  relatore per la XI
  Commissione,  condivide le osservazioni del relatore per la
  VII Commissione.  Per parte sua, sottolinea come lo schema in
  esame costituisca un passaggio delicato e importante
  nell'attuazione delle disposizioni sull'innalzamento
  dell'obbligo scolastico e formativo.  Si tratta di completare
 
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  il percorso che consentirà al sistema italiano di istruzione
  e formazione di compiere quel salto di qualità che è imposto
  dalle trasformazioni in atto nell'economia.  L'istanza di
  flessibilità che proviene dal mercato del lavoro, il
  progressivo superamento del tradizionale modello del lavoro
  dipendente, l'emergere di nuove professionalità e di nuovi
  lavori rendono pressante la necessità di dotare i giovani
  degli strumenti culturali che ne consentano l'adattabilità in
  un contesto mutevole e competitivo.
     Pone in evidenza, peraltro, che i concetti di istruzione e
  formazione, fra loro connessi, non rilevano solo ai fini
  dell'adempimento dell'obbligo scolastico, bensì devono
  diventare il nucleo di un diritto permanente dei lavoratori e
  delle imprese, secondo l'indicazione che emerge anche dal
  Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre
  1998.
     Esprime preoccupazione, invece, per il fatto che il
  sistema formativo attende ancora di essere riordinato sulla
  base delle disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 196
  del 1997.  Sollecita pertanto il Governo a varare al più presto
  il relativo regolamento di attuazione.
     Nel merito dello schema di regolamento in esame, ricorda,
  innanzitutto, l'allarmante frequenza con la quale in Italia si
  verificano incidenti sul lavoro e la drammatica crescita delle
  malattie professionali.  Ritiene pertanto indispensabile che le
  misure di prevenzione in materia di sicurezza e igiene nei
  luoghi di lavoro costituiscano oggetto di uno specifico modulo
  nel sistema integrato d'istruzione e formazione e propone che
  di ciò sia fatta menzione nell'articolo 1 dello schema.
     In secondo luogo, considera l'articolo 3 come uno snodo
  cruciale del provvedimento.  L'anagrafe regionale dei soggetti
  che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
  rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per
  l'attuazione delle iniziative di orientamento dei giovani al
  lavoro e per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.
  Occorre quindi che l'anagrafe sia strutturata in modo da poter
  rendere, con assoluta tempestività, informazioni quantitative
  e qualitative sui giovani che provengono dalle istituzioni
  scolastiche.  Per significare la stretta connessione che dovrà
  stabilirsi fra l'anagrafe e le iniziative formative e di
  orientamento, propone di spostare all'articolo 4 le
  disposizioni del comma 6 dell'articolo 3.
     L'articolo 8, comma 4, pone a sua volta in termini di
  collegamento fra strumenti informatici lo stesso problema di
  coordinamento fra sistema di istruzione e formazione, enti
  territoriali e servizi per l'impiego che l'articolo 3
  rappresenta in termini politici.
     Si sofferma poi sulle disposizioni dell'articolo 5,
  sottolineando che, nelle more dell'approvazione del già citato
  regolamento di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del
  1997, sono stati stanziati 200 miliardi di lire per il solo
  1999 per il sostegno delle sperimentazioni in atto in tema di
  apprendistato.  L'articolo 5 opportunamente prevede moduli
  formativi per la durata di almeno 120 ore annue, che si
  aggiungono a quelle già stabilite dalla legislazione vigente;
  l'obiettivo è quello di potenziare il contenuto formativo
  dell'apprendistato.  Ritiene, tuttavia, che sia possibile
  prevedere (sulla scorta delle positive esperienze maturate, ad
  esempio, nella provincia autonoma di Trento) un "pacchetto" di
  ore di formazione più consistente, che consenta di
  accompagnare il giovane fino al conseguimento di una laurea
  breve.
     Ricorda, in conclusione, che il Governo non ha ancora
  attuato la delega per la riforma del sistema degli
  ammortizzatori sociali.  Tra le conseguenze negative di questo
  ritardo vi è anche l'impossibilità per le Commissioni di
  valutare in modo coordinato i molteplici punti di contatto che
  intercorrono fra il sistema della formazione e il futuro
  sistema degli ammortizzatori sociali.  Invita, quindi, il
  Governo a tenere conto delle indicazioni che giungeranno in
  questa occasione dal Parlamento ai fini dell'attuazione della
  delega di cui all'articolo 45 della legge n. 144 del 1999.
 
                              Pag. 10
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente,  prende atto che il
  rappresentante del Governo si riserva di intervenire in
  replica.  Ricorda che il Presidente della Camera ha accordato
  una proroga di dieci giorni del termine assegnato alle
  Commissioni per esprimere il parere sullo schema di
  regolamento.
     Rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.
 
     La seduta termina alle 12.20.
 
DATA=000523 FASCID=SMC13-651 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=0711 SEDE=XX NSTA=0651 TOTPAG=0142 TOTDOC=0172 NDOC=0007 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=CR D F PAGINIZ=0007 RIGINIZ=009 PAGFIN=0010 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=10 SORTRES=0005233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00651 SORTNAV=5³005230 00651 b00000 ZZSMC651 NDOC0007 TIPDOCB DOCTIT0007 NDOC0007



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