| (Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame del
provvedimento.
Lamberto RIVA (PD-U), relatore per la VII
Commissione, premette che l'obbligo formativo fino al
compimento del diciottesimo anno di età è stato disposto
dall'articolo 68 della legge n. 144 del 1999, a partire
dall'anno scolastico 1999-2000.
La norma non incide sulla disciplina in materia di obbligo
di istruzione, fissato dal sesto al quindicesimo anno di età
dalla legge n. 30 del 2000.
Il regolamento in esame è emanato in attuazione del citato
articolo 68 e definisce i criteri e le modalità, anche
temporali, per l'introduzione della nuova disciplina. Inoltre
il provvedimento si sofferma sull'attribuzione delle
competenze e sulla fissazione e distribuzione delle risorse
finanziarie.
L'obbligo formativo può essere assolto, oltre che con la
frequenza dei corsi di istruzione secondaria superiore o con
lo svolgimento di rapporti di apprendistato, anche con la
partecipazione ad interventi del sistema di formazione
professionale regionale, secondo percorsi anche integrati. Se
ne desume il coinvolgimento sia di competenze statali, sia di
competenze regionali.
Soffermandosi più in particolare sui percorsi integrati di
istruzione e formazione, afferma che l'articolo 4 prescrive
che le scuole superiori attivino iniziative finalizzate al
successo formativo, all'orientamento e al riorientamento anche
nelle classi successive alla prima. A tale scopo non solo si
prevedono generici intrecci tra istruzione e formazione
professionale, ma si fa carico alla scuola di coordinare la
propria attività con quella dei servizi per l'impiego e degli
enti locali.
Giudica rivoluzionario l'articolo 7, che parla
esplicitamente di percorsi formativi integrati che le scuole
possono progettare e realizzare anche in convenzione con le
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agenzie di formazione professionale, evidentemente d'intesa
con le regioni. A tal proposito l'articolo 7 delinea due
tipologie fondamentali: percorsi con integrazione curriculare
e percorsi con arricchimento curriculare.
La differenza è costituita dal fatto che col primo tipo di
percorso si consegue il diploma di istruzione secondaria
superiore e, contestualmente, una qualifica professionale,
mentre con l'altro tipo di percorso si consegue, in aggiunta
al diploma di istruzione secondaria superiore, la
certificazione di crediti spendibili nella formazione
professionale.
L'articolo 6 prevede la possibilità di passaggio tra i
sistemi, presupponendo una certa equipollenza di alcuni titoli
o almeno certificazioni di conoscenze, competenze e abilità,
riconosciute da uno dei sistemi. La disposizione delinea
esaurientemente le modalità, i criteri e le competenze
riguardo alla certificazione ai fini dei passaggi.
La deliberazione in merito all'anno di corso scolastico
cui può iscriversi un giovane che abbia seguito un percorso
nella formazione professionale o che comunque vanti conoscenze
acquisite nell'apprendistato o per autoformazione è affidata a
commissioni istituite presso gli istituti scolastici, composti
da docenti o da esperti del mondo del lavoro e della
formazione professionale. A tal proposito è di rilevante
importanza il fatto che la certificazione rilasciata da un
istituto scolastico dà diritto ad ottenere l'iscrizione anche
presso altri istituti.
L'esame delle disposizioni conferma il coinvolgimento di
diversi soggetti istituzionali e che il regolamento disciplina
solo la parte che riguarda il sistema dell'istruzione e
dell'apprendistato. Non è invece ancora stato emanato l'atto
di indirizzo e coordinamento che servirà a dettare i criteri a
cui le regioni dovranno attenersi in materia di formazione
professionale. Per sopperire a tale mancanza è stato stipulato
un accordo tra Governo, regioni, province e comuni, che
dovrebbe costituire la falsariga per l'adozione del futuro
atto di indirizzo.
Ritiene di importanza cruciale, per l'ottimo funzionamento
del sistema relativo all'obbligo formativo, l'articolo 3, che
prescrive gli adempimenti delle istituzioni scolastiche in
ordine alla comunicazione ai servizi per l'impiego dei dati,
anagrafici e di percorso scolastico, necessari alla
realizzazione dell'anagrafe dei giovani soggetti all'obbligo
formativo, corredandole di tutte le notizie utili anche per
l'orientamento e la collocazione al lavoro.
Tiene a segnalare due clausole dell'accordo tra Stato e
Conferenza unificata. Una contiene un richiamo a percorsi
formativi personalizzati che tengano conto delle specificità
del soggetto nonché delle specifiche esigenze dei soggetti
portatori di handicap, per i quali devono essere
previste misure adeguate di sostegno. L'altra clausola prevede
che, per conseguire una qualifica professionale valida ai fini
dell'assorbimento dell'obbligo formativo, i percorsi di
formazione non possano avere durata complessiva inferiore ai
due anni, salvo il riconoscimento di eventuali crediti.
Sollecita dal Governo qualche chiarimento sui percorsi di
integrazione curriculare, soprattutto in relazione alla doppia
valenza dei titoli finali, dopo aver ricordato che sia la
Conferenza unificata, sia il Consiglio di Stato hanno espresso
parere favorevole sul provvedimento senza alcun rilievo di
natura sostanziale.
Infine, tiene ad evidenziare l'urgenza dell'effettiva
operatività della formazione professionale, dando finalmente
attuazione all'articolo 17 della legge n. 196 del 1997,
relativo all'accreditamento dei centri di formazione
professionale, e sollecitando le regioni a costruire una seria
struttura per la formazione professionale.
Sandro SCHMID (DS-U), relatore per la XI
Commissione, condivide le osservazioni del relatore per la
VII Commissione. Per parte sua, sottolinea come lo schema in
esame costituisca un passaggio delicato e importante
nell'attuazione delle disposizioni sull'innalzamento
dell'obbligo scolastico e formativo. Si tratta di completare
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il percorso che consentirà al sistema italiano di istruzione
e formazione di compiere quel salto di qualità che è imposto
dalle trasformazioni in atto nell'economia. L'istanza di
flessibilità che proviene dal mercato del lavoro, il
progressivo superamento del tradizionale modello del lavoro
dipendente, l'emergere di nuove professionalità e di nuovi
lavori rendono pressante la necessità di dotare i giovani
degli strumenti culturali che ne consentano l'adattabilità in
un contesto mutevole e competitivo.
Pone in evidenza, peraltro, che i concetti di istruzione e
formazione, fra loro connessi, non rilevano solo ai fini
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, bensì devono
diventare il nucleo di un diritto permanente dei lavoratori e
delle imprese, secondo l'indicazione che emerge anche dal
Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del dicembre
1998.
Esprime preoccupazione, invece, per il fatto che il
sistema formativo attende ancora di essere riordinato sulla
base delle disposizioni dell'articolo 17 della legge n. 196
del 1997. Sollecita pertanto il Governo a varare al più presto
il relativo regolamento di attuazione.
Nel merito dello schema di regolamento in esame, ricorda,
innanzitutto, l'allarmante frequenza con la quale in Italia si
verificano incidenti sul lavoro e la drammatica crescita delle
malattie professionali. Ritiene pertanto indispensabile che le
misure di prevenzione in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro costituiscano oggetto di uno specifico modulo
nel sistema integrato d'istruzione e formazione e propone che
di ciò sia fatta menzione nell'articolo 1 dello schema.
In secondo luogo, considera l'articolo 3 come uno snodo
cruciale del provvedimento. L'anagrafe regionale dei soggetti
che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per
l'attuazione delle iniziative di orientamento dei giovani al
lavoro e per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Occorre quindi che l'anagrafe sia strutturata in modo da poter
rendere, con assoluta tempestività, informazioni quantitative
e qualitative sui giovani che provengono dalle istituzioni
scolastiche. Per significare la stretta connessione che dovrà
stabilirsi fra l'anagrafe e le iniziative formative e di
orientamento, propone di spostare all'articolo 4 le
disposizioni del comma 6 dell'articolo 3.
L'articolo 8, comma 4, pone a sua volta in termini di
collegamento fra strumenti informatici lo stesso problema di
coordinamento fra sistema di istruzione e formazione, enti
territoriali e servizi per l'impiego che l'articolo 3
rappresenta in termini politici.
Si sofferma poi sulle disposizioni dell'articolo 5,
sottolineando che, nelle more dell'approvazione del già citato
regolamento di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del
1997, sono stati stanziati 200 miliardi di lire per il solo
1999 per il sostegno delle sperimentazioni in atto in tema di
apprendistato. L'articolo 5 opportunamente prevede moduli
formativi per la durata di almeno 120 ore annue, che si
aggiungono a quelle già stabilite dalla legislazione vigente;
l'obiettivo è quello di potenziare il contenuto formativo
dell'apprendistato. Ritiene, tuttavia, che sia possibile
prevedere (sulla scorta delle positive esperienze maturate, ad
esempio, nella provincia autonoma di Trento) un "pacchetto" di
ore di formazione più consistente, che consenta di
accompagnare il giovane fino al conseguimento di una laurea
breve.
Ricorda, in conclusione, che il Governo non ha ancora
attuato la delega per la riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali. Tra le conseguenze negative di questo
ritardo vi è anche l'impossibilità per le Commissioni di
valutare in modo coordinato i molteplici punti di contatto che
intercorrono fra il sistema della formazione e il futuro
sistema degli ammortizzatori sociali. Invita, quindi, il
Governo a tenere conto delle indicazioni che giungeranno in
questa occasione dal Parlamento ai fini dell'attuazione della
delega di cui all'articolo 45 della legge n. 144 del 1999.
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Renzo INNOCENTI, presidente, prende atto che il
rappresentante del Governo si riserva di intervenire in
replica. Ricorda che il Presidente della Camera ha accordato
una proroga di dieci giorni del termine assegnato alle
Commissioni per esprimere il parere sullo schema di
regolamento.
Rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 12.20.
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