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Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, in riferimento
al parere espresso, all'unanimità, dalla Commissione affari
costituzionali
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il 10 maggio scorso sul testounificato dei progetti di legge
recanti disposizioni in materia di giustizia amministrativa,
fa presente che, successivamente a tale data, le è stato
segnalato dal relatore che nell'ambito dell'esame
dell'articolo 16 la Commissione è incorsa in un equivoco di
carattere normativo concernente uno dei presupposti in base ai
quali è stato deciso di inserire nel parere una condizione
soppressiva della predetta disposizione, che riguarda le
modalità di nomina del presidente della Corte dei conti.
Ricorda in proposito che la richiesta di soppressione si
fondava su tre presupposti, di cui due relativi a profili di
carattere formale e concernenti, per un verso, il fatto che la
materia oggetto dell'articolo 16 rientra nell'ambito delle
competenze proprie della I Commissione, come rilevato nella
premessa al parere, e, per altro verso, che essa appare
estranea rispetto al contenuto del provvedimento. Il terzo
presupposto riguardava, invece, il merito della disposizione,
che sopprime la facoltà di nominare il presidente della Corte
dei conti tra personalità esterne, essendo stata rilevata dal
relatore e da altri deputati intervenuti nel dibattito
l'inopportunità di prevedere una disciplina non omogenea, su
questo punto, rispetto a quella vigente per il Consiglio di
Stato e per l'Avvocatura generale dello Stato. A seguito di
una più attenta riflessione è emerso, tuttavia, che tale
presupposto si basava su una erronea valutazione della
normativa vigente per il Consiglio di Stato. Fa presente che
appare necessario procedere ad una correzione del parere
limitatamente a tale profilo, sottolineando che ciò non
costituisce un precedente di riesame da parte della
Commissione di un parere già espresso.
Vincenzo CERULLI IRELLI (PD-U), relatore, ricorda
che la norma recata dall'articolo 16 del testo unificato è
stata contestata segnatamente sotto il profilo della sua
congruenza nell'ambito di un testo normativo avente diverso
oggetto, nonché per il fatto che la disciplina della Corte dei
conti è materia riservata alla competenza della Commissione
affari costituzionali. Nell'ultima seduta dedicata all'esame
del provvedimento è emerso, tuttavia, un ulteriore profilo
problematico inerente alla medesima norma, e cioè che con essa
si sarebbe privato il Governo del potere di nomina alla carica
di presidente di personalità esterne alla Corte dei conti,
potere che è stato previsto sin dalla legge istitutiva del
1859. E' stata pertanto sollevata la questione relativa
all'inopportunità di prevedere una disciplina non omogenea, su
questo punto, rispetto a quella vigente per il Consiglio di
Stato, atteso che i due istituti sono accomunati dall'articolo
100 della Costituzione. Tale rilievo è stato quindi recepito
nella parte motiva della condizione di cui al punto 2 del
parere espresso dalla Commissione, con la quale è stata
richiesta la soppressione della disposizione in questione.
A seguito di una più attenta riflessione, cui non era
stato possibile procedere nel corso della seduta, circa la
presenza nell'ordinamento del Consiglio di Stato di norma
analoga a quella recata dall'articolo 16 del testo unificato,
è emerso che per il Consiglio di Stato una modificazione
normativa sul punto, rispetto all'antico ordinamento, è stata
introdotta dall'articolo 22 della legge del 27 aprile 1982, n.
186, che prevede che il presidente del Consiglio di Stato sia
nominato tra i magistrati amministrativi con funzioni
direttive, con almeno cinque anni di effettivo servizio; norma
quindi che non circoscrive ai consiglieri di Stato la
legittimazione alla nomina e la estende anche ai magistrati
dei TAR con funzioni direttive; ma esclude, tuttavia, dalla
legittimazione le personalità esterne all'ambito, appunto, dei
magistrati amministrativi. Dopo aver ricordato che la
normativa vigente per l'Avvocatura generale dello Stato
consente che l'Avvocato generale sia scelto tra personalità
esterne all'Avvocatura, fa presente che sulla questione appare
opportuna una ulteriore riflessione. Se, da un lato, restano
infatti confermate le ragioni di contrarietà fondate
sull'estraneità della materia e sulla lesione dell'ambito
delle competenze della I Commissione, rimane ferma anche
l'esigenza di un allineamento
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delle discipline richiamate. Propone, pertanto, di adeguare
il parere limitatamente a questo profilo, chiedendo alla
Commissione di merito di procedere allo stralcio dell'articolo
16, anziché alla sua soppressione. In tal modo sarà possibile,
anche in tempi rapidi, procedere a una nuova definizione
normativa della materia, al fine di rendere omogenee le
modalità di nomina del presidente del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ritiene che la
proposta formulata dal relatore sia condivisibile, in quanto,
riaffermando la competenza della I Commissione sulla materia,
consentirà al contempo di approfondire nelle opportune sedi
gli aspetti problematici della materia e di individuare una
idonea soluzione normativa.
Marco BOATO (misto-verdi-U), nel condividere le
dichiarazioni del presidente, ribadisce che nel corso
dell'esame del testo unificato la disposizione recata
dall'articolo 16 è stata contestata sotto il profilo della
competenza e della estraneità di materia, mentre la questione
di merito è emersa solamente nell'ambito dell'ultima seduta
dedicata a tale esame. Ritiene che sia necessario, per onestà
intellettuale, procedere a una correzione del parere,
sottolineando come ciò non costituisca comunque un precedente,
trattandosi di una ipotesi del tutto eccezionale che non può
preludere a nuove eccezioni. Con questa premessa, si dichiara
d'accordo con la proposta del relatore, in quanto lo stralcio
dell'articolo 16 consentirà alla Commissione affari
costituzionali di esaminare nel merito tale questione, qualora
la norma stralciata venga assegnata a questa Commissione.
Franco FRATTINI (FI) dichiara di condividere la proposta
del relatore, ricordando che tutti i deputati intervenuti nel
dibattito nella seduta del 20 maggio scorso avevano concordato
sull'esigenza di pervenire alla definizione di una disciplina
omogenea quanto alle modalità di nomina alle cariche di
presidente della Corte dei conti, presidente del Consiglio di
Stato e Avvocato generale dello Stato. Pertanto, alla luce di
un più approfondito esame della normativa vigente, non appare
possibile mantenere inalterato il parere espresso, che è in
palese contrasto rispetto alla volontà dichiarata dai
componenti della Commissione.
Giacomo GARRA (FI) chiede al presidente di chiarire se la
modifica che la Commissione si accinge a deliberare riguarda
solamente i profili sin qui evidenziati, o investa anche altri
aspetti.
Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente, ribadisce che la
correzione che si intende apportare al parere si riferisce
esclusivamente all'articolo 16.
Il sottosegretario Raffaele CANANZI si dichiara d'accordo
con la proposta formulata dal relatore, sottolineando
l'esigenza di pervenire a una nuova definizione complessiva
della disciplina della materia, relativamente agli aspetti
evidenziati nel corso del dibattito.
Vincenzo CERULLI IRELLI (PD-U), relatore, propone,
conclusivamente che la seconda condizione contenuta nel parere
espresso dalla I Commissione il 20 maggio 2000 sia modificata
nei seguenti termini: "2. sia richiesto lo stralcio
dell'articolo 16, che concerne la nomina del presidente della
Corte dei conti, tenuto conto delle competenze in materia
della I Commissione nonché dell'estraneità della norma
rispetto al contenuto del testo unificato;".
La Commissione accoglie all'unanimità la proposta del
relatore.
La seduta termina alle 11.20.
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