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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115297
SMC0651-0011
Bollettino Giunte e Commissioni n. 651 del 23 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-651)
(suddiviso in 172 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.12 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
 
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
C2228. LAVCOMM
C2228.
Sul parere relativo al testo unificato C. 2228 ed abbinate, recante "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa".
Martedì 23 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Raffaele Cananzi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230500 ZZSMC000523 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC651 ZZ13 ZZD ZZC1 ZZNO ZZXX ZZHH ZZFF
 
     Rosa JERVOLINO RUSSO,  presidente,  in riferimento
  al parere espresso, all'unanimità, dalla Commissione affari
  costituzionali
 
                              Pag. 13
 
  il 10 maggio scorso sul testounificato dei progetti di legge
  recanti disposizioni in materia di giustizia amministrativa,
  fa presente che, successivamente a tale data, le è stato
  segnalato dal relatore che nell'ambito dell'esame
  dell'articolo 16 la Commissione è incorsa in un equivoco di
  carattere normativo concernente uno dei presupposti in base ai
  quali è stato deciso di inserire nel parere una condizione
  soppressiva della predetta disposizione, che riguarda le
  modalità di nomina del presidente della Corte dei conti.
  Ricorda in proposito che la richiesta di soppressione si
  fondava su tre presupposti, di cui due relativi a profili di
  carattere formale e concernenti, per un verso, il fatto che la
  materia oggetto dell'articolo 16 rientra nell'ambito delle
  competenze proprie della I Commissione, come rilevato nella
  premessa al parere, e, per altro verso, che essa appare
  estranea rispetto al contenuto del provvedimento.  Il terzo
  presupposto riguardava, invece, il merito della disposizione,
  che sopprime la facoltà di nominare il presidente della Corte
  dei conti tra personalità esterne, essendo stata rilevata dal
  relatore e da altri deputati intervenuti nel dibattito
  l'inopportunità di prevedere una disciplina non omogenea, su
  questo punto, rispetto a quella vigente per il Consiglio di
  Stato e per l'Avvocatura generale dello Stato.  A seguito di
  una più attenta riflessione è emerso, tuttavia, che tale
  presupposto si basava su una erronea valutazione della
  normativa vigente per il Consiglio di Stato.  Fa presente che
  appare necessario procedere ad una correzione del parere
  limitatamente a tale profilo, sottolineando che ciò non
  costituisce un precedente di riesame da parte della
  Commissione di un parere già espresso.
     Vincenzo CERULLI IRELLI (PD-U),  relatore,  ricorda
  che la norma recata dall'articolo 16 del testo unificato è
  stata contestata segnatamente sotto il profilo della sua
  congruenza nell'ambito di un testo normativo avente diverso
  oggetto, nonché per il fatto che la disciplina della Corte dei
  conti è materia riservata alla competenza della Commissione
  affari costituzionali.  Nell'ultima seduta dedicata all'esame
  del provvedimento è emerso, tuttavia, un ulteriore profilo
  problematico inerente alla medesima norma, e cioè che con essa
  si sarebbe privato il Governo del potere di nomina alla carica
  di presidente di personalità esterne alla Corte dei conti,
  potere che è stato previsto sin dalla legge istitutiva del
  1859.  E' stata pertanto sollevata la questione relativa
  all'inopportunità di prevedere una disciplina non omogenea, su
  questo punto, rispetto a quella vigente per il Consiglio di
  Stato, atteso che i due istituti sono accomunati dall'articolo
  100 della Costituzione.  Tale rilievo è stato quindi recepito
  nella parte motiva della condizione di cui al punto 2 del
  parere espresso dalla Commissione, con la quale è stata
  richiesta la soppressione della disposizione in questione.
     A seguito di una più attenta riflessione, cui non era
  stato possibile procedere nel corso della seduta, circa la
  presenza nell'ordinamento del Consiglio di Stato di norma
  analoga a quella recata dall'articolo 16 del testo unificato,
  è emerso che per il Consiglio di Stato una modificazione
  normativa sul punto, rispetto all'antico ordinamento, è stata
  introdotta dall'articolo 22 della legge del 27 aprile 1982, n.
  186, che prevede che il presidente del Consiglio di Stato sia
  nominato tra i magistrati amministrativi con funzioni
  direttive, con almeno cinque anni di effettivo servizio; norma
  quindi che non circoscrive ai consiglieri di Stato la
  legittimazione alla nomina e la estende anche ai magistrati
  dei TAR con funzioni direttive; ma esclude, tuttavia, dalla
  legittimazione le personalità esterne all'ambito, appunto, dei
  magistrati amministrativi.  Dopo aver ricordato che la
  normativa vigente per l'Avvocatura generale dello Stato
  consente che l'Avvocato generale sia scelto tra personalità
  esterne all'Avvocatura, fa presente che sulla questione appare
  opportuna una ulteriore riflessione.  Se, da un lato, restano
  infatti confermate le ragioni di contrarietà fondate
  sull'estraneità della materia e sulla lesione dell'ambito
  delle competenze della I Commissione, rimane ferma anche
  l'esigenza di un allineamento
 
                              Pag. 14
 
  delle discipline richiamate.  Propone, pertanto, di adeguare
  il parere limitatamente a questo profilo, chiedendo alla
  Commissione di merito di procedere allo stralcio dell'articolo
  16, anziché alla sua soppressione.  In tal modo sarà possibile,
  anche in tempi rapidi, procedere a una nuova definizione
  normativa della materia, al fine di rendere omogenee le
  modalità di nomina del presidente del Consiglio di Stato,
  della Corte dei conti e dell'Avvocato generale dello Stato.
     Rosa JERVOLINO RUSSO,  presidente,  ritiene che la
  proposta formulata dal relatore sia condivisibile, in quanto,
  riaffermando la competenza della I Commissione sulla materia,
  consentirà al contempo di approfondire nelle opportune sedi
  gli aspetti problematici della materia e di individuare una
  idonea soluzione normativa.
     Marco BOATO (misto-verdi-U), nel condividere le
  dichiarazioni del presidente, ribadisce che nel corso
  dell'esame del testo unificato la disposizione recata
  dall'articolo 16 è stata contestata sotto il profilo della
  competenza e della estraneità di materia, mentre la questione
  di merito è emersa solamente nell'ambito dell'ultima seduta
  dedicata a tale esame.  Ritiene che sia necessario, per onestà
  intellettuale, procedere a una correzione del parere,
  sottolineando come ciò non costituisca comunque un precedente,
  trattandosi di una ipotesi del tutto eccezionale che non può
  preludere a nuove eccezioni.  Con questa premessa, si dichiara
  d'accordo con la proposta del relatore, in quanto lo stralcio
  dell'articolo 16 consentirà alla Commissione affari
  costituzionali di esaminare nel merito tale questione, qualora
  la norma stralciata venga assegnata a questa Commissione.
     Franco FRATTINI (FI) dichiara di condividere la proposta
  del relatore, ricordando che tutti i deputati intervenuti nel
  dibattito nella seduta del 20 maggio scorso avevano concordato
  sull'esigenza di pervenire alla definizione di una disciplina
  omogenea quanto alle modalità di nomina alle cariche di
  presidente della Corte dei conti, presidente del Consiglio di
  Stato e Avvocato generale dello Stato.  Pertanto, alla luce di
  un più approfondito esame della normativa vigente, non appare
  possibile mantenere inalterato il parere espresso, che è in
  palese contrasto rispetto alla volontà dichiarata dai
  componenti della Commissione.
     Giacomo GARRA (FI) chiede al presidente di chiarire se la
  modifica che la Commissione si accinge a deliberare riguarda
  solamente i profili sin qui evidenziati, o investa anche altri
  aspetti.
     Rosa JERVOLINO RUSSO,  presidente,  ribadisce che la
  correzione che si intende apportare al parere si riferisce
  esclusivamente all'articolo 16.
     Il sottosegretario Raffaele CANANZI si dichiara d'accordo
  con la proposta formulata dal relatore, sottolineando
  l'esigenza di pervenire a una nuova definizione complessiva
  della disciplina della materia, relativamente agli aspetti
  evidenziati nel corso del dibattito.
     Vincenzo CERULLI IRELLI (PD-U),  relatore,  propone,
  conclusivamente che la seconda condizione contenuta nel parere
  espresso dalla I Commissione il 20 maggio 2000 sia modificata
  nei seguenti termini: "2. sia richiesto lo stralcio
  dell'articolo 16, che concerne la nomina del presidente della
  Corte dei conti, tenuto conto delle competenze in materia
  della I Commissione nonché dell'estraneità della norma
  rispetto al contenuto del testo unificato;".
     La Commissione accoglie all'unanimità la proposta del
  relatore.
 
     La seduta termina alle 11.20.
 
DATA=000523 FASCID=SMC13-651 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=01 SEDE=XX NSTA=0651 TOTPAG=0142 TOTDOC=0172 NDOC=0011 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C1 D PAGINIZ=0012 RIGINIZ=046 PAGFIN=0014 RIGFIN=064 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES=0005233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00651 SORTNAV=5³005230 00651 b00000 ZZSMC651 NDOC0011 TIPDOCB DOCTIT0011 NDOC0011



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