| Marco BOATO (misto-verdi-U), relatore, illustra
il contenuto del provvedimento, che prevede un adeguamento dei
termini di custodia cautelare determinati con riferimento al
giudizio abbreviato, resosi necessario per effetto delle
modifiche a tale rito introdotte dalla legge 16 dicembre 1999,
n. 479.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento la
formulazione originaria degli articoli del decreto non è stata
modificata, mentre sono state introdotte numerose integrazioni
al decreto legge, che recano ulteriori modifiche alla
disciplina del giudizio abbreviato, nonché una normativa
transitoria concernente l'applicazione ai giudizi in corso
delle norme che consentono l'attivazione del giudizio
abbreviato. Ulteriori disposizioni introdotte dal Senato
riguardano correzioni ed integrazioni ad altre norme che sono
state oggetto del recente intervento riformatore recato dalla
legge n. 479 del 1999.
Formula, conclusivamente, la seguente proposta di
parere:
Il Comitato,
rilevato che nel corso dell'esame del disegno di legge
di conversione presso l'altro ramo del Parlamento sono state
apportate numerose integrazioni al contenuto del
decreto-legge, solo alcune delle quali appaiono strettamente
inerenti all'assetto originario del provvedimento di urgenza,
essendo riferite ai meccanismi procedurali del rito
abbreviato, mentre altre riguardano profili differenti e
autonomi rispetto a tale rito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2- octies del decreto-legge, si
segnala l'opportunità di chiarire espressamente se la
sospensione del giudizio di cui al comma 3 dell'articolo
441- bis del codice di procedura penale rientri in taluno
dei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo
Pag. 20
304 del codice di procedura penale, per la sospensione dei
termini di durata massima della custodia cautelare,
sospensione applicabile, ai sensi dell'articolo 2 del decreto,
anche nel giudizio abbreviato;
2) all'articolo 2- nonies, rilevato che il richiamo
all'osservanza delle disposizioni indicate preceduto dalla
clausola "in quanto applicabili" conferisce all'interprete un
rilevante spazio di discrezionalità nell'individuazione degli
ambiti di applicazione delle norme richiamate, si segnala, in
particolare, al comma 4, l'opportunità di chiarire la portata
applicativa del richiamo all'osservanza dell'articolo
441- bis del codice di procedura penale, inserito
all'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, dal
momento che la disposizione richiamata sembrerebbe far
riferimento ad una procedura specifica prevista per il rito
abbreviato e la cui applicazione, al di fuori di questa
fattispecie, non risulta di immediata percezione.
Giacomo GARRA (FI) annuncia voto favorevole sulla proposta
di parere del relatore.
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
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