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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115314
SMC0651-0028
Bollettino Giunte e Commissioni n. 651 del 23 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-651)
(suddiviso in 172 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.32 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
SEDE REFERENTE
C6989. LAVCOMM
C6989.
DL 82/00: Termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. C. 6989 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente. Gaetano PECORELLA.
Martedì 23 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Anna FINOCCHIARO FIDELBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Marianna Li Calzi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230500 ZZSMC000523 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC651 ZZ13 ZZD ZZC2 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  illustrando
  il provvedimento, in sostituzione del relatore, ricorda che il
  decreto-legge n. 82 del 2000 interviene sulla disciplina dei
  termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
  abbreviato.
     Il nuovo codice di procedura penale configura il giudizio
  abbreviato come una sorta di decisione pronunciata allo stato
  degli atti nell'udienza preliminare, quando vi sia richiesta
  dell'imputato e consenso del pubblico ministero.  Nel caso di
  condanna, la decisione comporta la riduzione di un terzo della
  pena ritenuta applicabile dal giudice, una limitata
  appellabilità della sentenza e la sua inefficacia nei
  confronti della parte civile che vi si opponga dopo aver
  dissentito dall'adozione di questo tipo di processo.
     La legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostanzialmente
  modificato tale disciplina.  In primo luogo, è stata eliminata
  la necessità del consenso del pubblico ministero.  La richiesta
  di accesso al giudizio abbreviato può essere presentata
  dall'imputato fino alla formulazione delle conclusioni, e può
  essere subordinata ad una richiesta di integrazione
  probatoria; analoga disposizione è recata dal comma 5
  dell'articolo 441, introdotto dall'articolo 32 della legge,
  per effetto del quale quando il giudice ritiene di non poter
  decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli
  elementi necessari ai fini della decisione ossia, in sostanza,
  prove integrative.
 
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     Per quanto attiene allo svolgimento del giudizio, il nuovo
  testo dell'articolo 441 del codice di procedura penale,
  chiarisce, tra l'altro, che il giudizio abbreviato si svolge
  normalmente in camera di consiglio, ma il giudice, su
  richiesta di tutti gli imputati, può disporre che si svolga in
  pubblica udienza.
     Inoltre, ai fini della deliberazione, il giudice utilizza
  gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini
  preliminari, la documentazione delle indagini eventualmente
  espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio e le prove
  assunte nell'udienza (nuovo articolo 442 del codice di
  procedura penale.
     Infine, è stato attenuato il regime dei limiti
  all'impugnabilità della sentenza, abrogando il comma 2
  dell'articolo 433 del codice di procedura penale, in base al
  quale l'imputato non può proporre appello contro le sentenze
  di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita,
  ovvero alla sola pena pecuniaria e disponendo, con modifica
  del comma 1 del citato articolo 433, che l'imputato e il
  pubblico ministero non possono proporre appello contro le
  sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad
  ottenere una diversa formula.
     Il decreto legge prevede un adeguamento dei termini di
  custodia cautelare in relazione alla nuova disciplina del
  giudizio abbreviato, quale introdotta dalla legge 16 dicembre
  1999, n. 479.  Tale rito è ora suscettibile di più ampie
  facoltà probatorie, con conseguente incidenza sui tempi del
  procedimento, che ne risultano dilatati.  Il completamento
  delle fasi che precedono il giudizio può quindi difficilmente
  verificarsi entro i termini massimi attualmente previsti per
  le misure cautelari.
     Il Senato ha apportato numerose integrazioni al decreto
  legge, introducendo ulteriori modifiche alla disciplina del
  giudizio abbreviato, nonché una normativa transitoria
  concernente l'applicazione ai giudizi in corso delle norme che
  consentono l'attivazione del giudizio abbreviato.
     L'articolo 1 del decreto-legge prevede una integrazione
  dell'articolo 303 del codice di procedura penale, individuando
  specifiche scadenze dei predetti termini, correlate alla fase
  che precede l'emissione dell'ordinanza che dispone il giudizio
  abbreviato.
     In particolare, al comma 1 dell'articolo 303, viene
  modificata la lettera  a),  ove si collega l'applicazione
  dei termini di custodia all'emissione della sentenza che
  conclude il giudizio abbreviato, sostituendo tale formulazione
  con il riferimento al provvedimento che dispone il giudizio
  abbreviato.  Viene in tal modo individuata una fase autonoma,
  con specifici, sebbene abbreviati, termini di custodia,
  applicabili al procedimento in esame, e indicati dalla nuova
  lettera  b-bis).
     Tali termini sono stabiliti in tre mesi per i delitti
  puniti con la reclusione fino a sei anni, in sei mesi per i
  delitti puniti con la reclusione fino a venti anni, in nove
  mesi per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, o con la
  reclusione superiore a venti anni.
     L'articolo 2 provvede ad estendere al procedimento in
  esame le cause di sospensione dei termini di custodia già
  previsti dall'articolo 304 del codice di procedura penale.
  Viene a tal fine introdotta una lettera  c-bis),  con la
  quale si dispone la predetta sospensione nel giudizio
  abbreviato, durante i periodi di sospensione o rinvio
  dell'udienza, e durante la pendenza dei termini relativi alla
  motivazione delle sentenza, di cui all'articolo 544, commi 2 e
  3.
     Viene inoltre estesa al giudizio abbreviato l'applicazione
  del comma 2 della norma di cui all'articolo 304, con la quale
  si prevede che quando si procede per reati di cui all'articolo
  407, comma 2, lettera  a),  ovvero in caso di dibattimenti
  particolarmente complessi, la sospensione dei termini può
  essere decisa anche durante i periodi di udienza, i periodi in
  cui si delibera la sentenza di primo grado e quelli relativi
  al giudizio sulle impugnazioni.
     Anche per il giudizio abbreviato, si prevede la non
  applicazione della sospensione dei termini ai coimputati cui
  non
 
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  siano riferite le cause di sospensione, e che chiedano la
  separazione dei relativi processi.
     Il comma 1- bis  dell'articolo 1 e gli articoli
  aggiuntivi all'articolo 2 sono stati introdotti dalla
  Commissione giustizia del Senato.
     Il comma 1- bis  modifica l'articolo 305, comma 2, il
  quale prevede che il pubblico ministero, nel corso delle
  indagini preliminari, possa chiedere la proroga dei termini di
  custodia cautelare in presenza di accertamenti particolarmente
  complessi.  Con il nuovo comma, si estende tale facoltà anche
  all'ipotesi di nuove indagini, disposte ai sensi dell'articolo
  415- bis.
     L'articolo 2- bis  modifica l'articolo 33 bis del
  codice di procedura penale, in relazione alle competenze del
  tribunale in composizione collegiale.  Il comma 2 di tale
  articolo stabilisce che sono attribuiti a tale organo i
  delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel
  massimo a dieci anni.  Il comma in esame estende la predetta
  competenza anche alle ipotesi del tentativo.
     L'articolo 2- ter,  modificando l'articolo
  33- ter,  riconduce alla competenza del tribunale in
  composizione collegiale, la cognizione dei delitti di cui
  all'articolo 73 del testo unico in materia di sostanze
  stupefacenti, ove aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma
  2, del medesimo testo unico, delitti che sono attualmente
  rimessi alla competenza del tribunale in composizione
  monocratica.
     Si ricorda che i delitti in questione riguardano la
  produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o
  psicotrope, e l'aggravante di cui al citato articolo 80, comma
  2, consiste nell'aumento di pena (fino a due terzi) per
  l'ipotesi in cui il fatto delittuoso ha ad oggetto quantità
  ingenti di tali sostanze.
     L'articolo 2- quater  interviene in materia di
  incompatibilità del giudice.  L'articolo 34 del codice di
  procedura penale, comma 2- bis,  prevede che il giudice il
  quale nello stesso procedimento abbia esercitato funzioni di
  giudice per le indagini preliminari non può emettere il
  decreto penale di condanna, tenere l'udienza preliminare, né
  partecipare al giudizio.  Il comma 2- ter  individua
  peraltro alcune deroghe a tale divieto.  L'articolo
  2- quater  introduce altre cause di non applicazione delle
  incompatibilità, prevedendo che le norme sulla incompatibilità
  non si applicano al giudice che abbia provveduto
  all'assunzione dell'incidente probatorio, o che abbia comunque
  adottato altri atti connessi a tale provvedimento.
     L'articolo 2- quinquies  aggiunge all'articolo 419 del
  codice di procedura penale una disposizione con la quale si
  specifica che, nella notifica all'imputato della data
  dell'udienza, deve essere contestualmente inserita
  l'avvertenza all'imputato che, non comparendo, si procederà al
  giudizio in contumacia.
     L'articolo 2- sexies  modifica l'articolo 425 del
  codice di procedura penale, in tema di sentenza di non luogo a
  procedere, che, ai sensi del comma 4, non può essere
  pronunciata quando debba essere accompagnata dalla previsione
  di misure di sicurezza a carico dell'imputato.  Viene ora
  prevista una eccezione a tale regola, escludendo la predetta
  preclusione nel caso che la misura di sicurezza venga
  individuata nella confisca.
     L'articolo 2- septies,  con riguardo alla disciplina
  del procedimento in contumacia, modifica l'articolo 429 del
  codice di procedura penale, stabilendo che il decreto che
  fissa il giudizio deve essere notificato all'imputato
  contumace, o all'imputato non presente alla lettura del
  decreto stesso, almeno venti giorni prima della data fissata
  per il giudizio.  Il vigente comma 4 dell'articolo 429 non
  prevede in proposito specifici termini, limitandosi a
  prevedere la notifica del decreto al contumace.
     L'articolo 2- octies,  mediante introduzione
  dell'articolo 441- bis  del codice di procedura penale,
  introduce una procedura di richiesta dell'imputato per la
  prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie.
     La nuova disciplina del giudizio abbreviato prevede la
  possibilità di integrazioni probatorie su richiesta
  dell'imputato, ovvero
 
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  d'ufficio, quando il giudice non ritenga di poter decidere
  allo stato degli atti.  In entrambi i casi, è fatta salva la
  possibilità del pubblico ministero di procedere, ai sensi
  dell'articolo 423, alla modifica dell'imputazione.  Con
  riferimento al verificarsi si queste ipotesi, il nuovo
  articolo 441- bis  prevede che l'imputato possa chiedere
  che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.  Per la
  formulazione della richiesta, il giudice concede un termine
  non superiore a dieci giorni, con contestuale sospensione del
  giudizio.  A seguito della richiesta dell'imputato, il giudice
  revoca l'ordinanza con cui si era disposto il giudizio
  abbreviato, e fissa l'udienza preliminare; sono fatti salvi
  gli atti già compiuti.
     L'articolo 2- nonies  reca una serie di norme di
  coordinamento, connesse alle modifiche introdotte dagli
  articoli precedenti.
     L'articolo 2- decies  sopprime, all'articolo 460,
  comma 2, del codice di procedura penale, la previsione della
  non menzione della condanna nel certificato penale richiesto
  dall'interessato.  La norma risulta infatti superata dalla
  nuova formulazione dell'articolo 689 del codice, che già
  prevede, in via generale, l'esclusione della iscrizione delle
  sentenze penali di condanna dai certificati richiesti dagli
  interessati al casellario giudiziale.
     L'articolo 2- undecies  opera una abrogazione di un
  periodo contenuto all'articolo 521, comma 1, del codice di
  procedura penale, periodo introdotto dall'articolo 47, comma
  6, della legge n. 479 del 1999.  Si tratta di una delle ipotesi
  nelle quali al giudice è preclusa la possibilità di dare nella
  sentenza una definizione diversa da quella enunciata
  nell'imputazione ed, in particolare, di quella del reato per
  il quale sia prevista l'udienza preliminare e questa non si
  sia tenuta.  Tale ipotesi viene ora soppressa dall'articolo
  2- undecies.
     L'articolo 2- duodecies  modifica l'articolo 550 del
  codice di procedura penale, che indica le fattispecie
  demandate alla competenza del tribunale in composizione
  monocratica.  Tali sono quelle concernenti reati puniti con la
  reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche
  congiunta a pena pecuniaria.  Restano quindi escluse le ipotesi
  di reato sanzionate con la sola pena pecuniaria.
     L'articolo 2- terdecies  modifica l'articolo 7 della
  legge n. 479 del 1999, in tema di attività professionale dei
  praticanti avvocati.  Tale articolo, al comma 1, lettera
  b),  individua le fattispecie di reato per le quali è
  ammesso l'esercizio del patrocinio da parte dei praticanti.
  L'articolo 2- terdecies  sostituisce tale lettera con una
  disposizione che fa rinvio ai reati indicati dall'articolo 550
  del codice di procedura penale, il quale stabilisce le
  competenze del tribunale in composizione monocratica.
     Ne risulta una riduzione dell'ambito di esercizio del
  patrocinio dei praticanti, posto che nell'elenco dell'articolo
  550 non compaiono i reati di omicidio colposo, di violazione
  di domicilio aggravata, di truffa aggravata, maltrattamento in
  famiglia, favoreggiamento reale.
     L'articolo 2- quattuordecies  abroga il comma 7
  dell'articolo 162 bis del codice penale, introdotto dalla
  legge n. 479 del 1999.  Il comma prevede che in caso di
  modifica dell'imputazione, e la nuova imputazione comporti la
  possibilità dell'oblazione, l'imputato è rimesso in termini
  per avvalersi di tale facoltà.  L'abrogazione consegue, secondo
  quanto emerge dalla lettura dei lavori del Senato, dal fatto
  che una previsione analoga, che riguarda in generale tutti i
  procedimenti di oblazione, è già contenuta dall'articolo 141,
  comma 4- bis,  delle disposizioni di attuazione del codice
  di procedura penale, introdotto dall'articolo 53 della citata
  legge n. 479 del 1999.
     L'articolo 3 del decreto-legge reca una modifica
  all'articolo 13, comma 4, della legge n. 479 del 1999, in
  materia di sottoscrizione delle procure.  Il comma 4 dispone
  che il comma 2 dell'articolo 13 trova applicazione anche alle
  procure conferite prima dell'entrata in vigore della legge, ma
  il richiamo dovrebbe in realtà essere effettuato al comma 3,
  che riguarda le procure speciali, mentre il comma 2 ha
 
                              Pag. 36
 
  ad oggetto le procure di costituzione di parte civile.  Tale
  sembra essere del resto la volontà del legislatore, quale di
  desume dai lavori parlamentari.  L'articolo in esame provvede
  quindi a correggere l'erroneo riferimento.
     L'articolo 3- bis  - introdotto dal Senato - modifica
  l'articolo 43- bis  del regio decreto n. 12 del 1941, in
  materia di competenze dei giudici onorari.  Nel testo vigente,
  si prevede che tali magistrati non svolgano funzioni di
  giudice per le indagini preliminare e giudice per l'udienza
  preliminare; ad essi non vengono inoltre assegnati i
  procedimenti relativi a reati puniti con la reclusione
  superiore nel massimo a quattro anni.
     L'articolo in esame sostituisce tale ultima disposizione,
  stabilendo che ai giudici onorari è preclusa la trattazione di
  procedimenti diversi da quelli indicati all'articolo 550 del
  codice di procedura penale Come già ricordato, l'articolo 550
  del codice di procedura penale concerne i procedimenti di
  competenza del tribunale in composizione monocratica, e
  contempla quelli riguardanti reati puniti con la reclusione
  non superiore nel massimo a quattro anni, nonché una serie di
  altri reati, espressamente indicati.
     L'articolo 4 dispone, con norma di natura transitoria,
  l'applicazione delle nuove norme in materia di custodia
  cautelare, di cui agli articoli 1 e 2, anche ai procedimenti
  in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge,
  salvo che il provvedimento di custodia cautelare non abbia già
  perso efficacia.  I termini decorrono dalla data in cui è stato
  disposto il giudizio abbreviato, o, se successiva, dalla data
  in cui ha avuto esecuzione la custodia.
     L'articolo 4- bis  - introdotto dal Senato - reca una
  norma interpretativa dell'articolo 328 del codice di procedura
  penale, comma 1- bis,  con il quale si prevede che, per i
  delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis
  (associazione di tipo mafioso, sequestro a scopo di
  estorsione, associazione finalizzata al traffico di
  stupefacenti), le funzioni di giudice per le indagini
  preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale
  capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente.
  L'articolo 4 bis precisa che tale norma va interpretata nel
  senso che anche le predette funzioni sono esercitate dal
  magistrato in questione, dovendosi quindi ritenere che la
  finalità della norma interpretativa consista nel chiarire che
  le competenze riguardanti i predetti procedimenti vadano
  comunque attribuite ai sensi del comma 1 bis citato.
     L'articolo 4- ter,  anch'esso introdotto dal Senato,
  reca norme che dispongono criteri applicativi dell'articolo
  438 e seguenti del codice di procedura penale, in tema di
  giudizio abbreviato, come modificati dalla legge n. 479 del
  1999.
     Il comma 1 stabilisce che tali norme si applicano ai
  processi nei quali non sia ancora iniziata l'istruzione
  dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del decreto-legge in esame.  Tale disposizione
  consente in sostanza una rimessione in termini per la
  richiesta di giudizio abbreviato nell'ambito di procedimenti
  già proseguiti secondo le forme ordinarie, essendo scaduto il
  termine per la richiesta stessa.
     Ai sensi del comma 3, la richiesta può essere presentata
  anche nel giudizio di appello, ove sia stata disposta la
  rinnovazione dell'istruzione, ed in quello di rinvio.
     Il comma 2 introduce una ulteriore normativa transitoria,
  con riferimento ai processi per delitti puniti con
  l'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della
  legge di conversione del decreto legge in esame, e per i
  quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del
  1999, era scaduto il termine di richiesta del giudizio
  abbreviato.  Si prevede dunque che la richiesta possa essere
  effettuata nella prima udienza utile successiva alla data di
  entrata in vigore della legge di conversione.
     Si ricorda, in proposito, che l'articolo 30 della legge n.
  479 del 1999 ha reintrodotto per il giudizio abbreviato la
  possibilità di procedere anche nel caso di processi relativi a
  delitti puniti con la pena dell'ergastolo, prevedendo che la
  pena
 
                              Pag. 37
 
  risulti in tal caso ridotta a trenta anni di reclusione.  La
  norma, già contenuta nel codice del 1989, era stata dichiarata
  incostituzionale con sentenza n. 176 del 1991.  La Corte aveva
  ritenuto infatti non conforme ai criteri direttivi della
  delega l'estensione della praticabilità del giudizio
  abbreviato anche alle ipotesi di reato punite con
  l'ergastolo.
     Con la modifica recata dal comma 2 dell'articolo
  4- ter  si intende recuperare, ove ancora possibile, la
  facoltà di azionare il rito abbreviato anche per quei
  procedimenti ancora in corso nei quali, a seguito della citata
  pronuncia di illegittimità, l'istanza non era più risultata
  ammissibile, ed il relativo termine era già decorso al momento
  della reintroduzione della norma ad opera dell'articolo 30
  della legge n. 479 del 1999.
 
     Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea che il contenuto del
  decreto in esame tende ad aggravare il quadro complessivo del
  processo penale e del sistema della custodia cautelare.  In
  riferimento all'assetto del processo penale evidenzia che il
  provvedimento introduce per il giudizio abbreviato norme che
  sarebbero ragionevoli solo se applicabili al giudizio
  ordinario.  Si dichiara pertanto contrario a tale forma di
  collegamento del giudizio abbreviato ai moduli propri del
  giudizio ordinario.  Fa notare quindi la insussistenza di
  fondati motivi per l'adozione dello strumento del
  decreto-legge al fine di estendere, per il giudizio
  abbreviato, i termini della custodia cautelare, di cui non
  condivide la proroga dei termini stabilita nel testo in esame.
  Ritiene inoltre incongruo prevedere, come si evince dal
  provvedimento, che i termini di custodia cautelare inizino a
  decorrere nuovamente nel momento in cui si dispone il giudizio
  abbreviato, mentre invece per l'udienza preliminare non si
  prevede alcun nuovo termine di decorrenza dei termini di
  custodia cautelare.  In particolare si sofferma sul contenuto
  di talune disposizioni, contestando quanto dispone l'articolo
  1- bis,  che collega la proroga della custodia cautelare
  all'esercizio del diritto di prova, nonché alla insufficiente
  acquisizione probatoria da parte del pubblico ministero.  In
  merito all'articolo 2- quater  lamenta la modifica della
  disciplina sull'incompatibilità delle funzioni tra il GIP e il
  GUP, ricordando che la norma attualmente vigente è stata
  approvata solo pochi mesi fa.  In relazione all'articolo
  2- sexies  non comprende la logica di precludere
  l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere nel caso
  in cui sia stata adottata la misura di sicurezza della
  confisca.  Desta inoltre perplessità, rileva, la prevista
  ipotesi di procedere al giudizio abbreviato anche nel caso in
  cui lo stesso giudizio non sia stato richiesto tempestivamente
  dall'imputato.  Si dichiara pertanto non convinto della
  complessiva utilità del provvedimento, che incide,
  modificandoli, su diversi istituti del sistema processuale
  penale.
 
     Anna FINOCCHIARO FIDELBO,  presidente,  nessun
  altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame
  alla seduta di domani, nella quale proseguirà la discussione
  di carattere generale sul provvedimento in esame, e fissa il
  termine per gli emendamenti allo stesso a domani, mercoledì 24
  maggio, alle ore 18.
 
     La seduta termina alle 13.50.
 
DATA=000523 FASCID=SMC13-651 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=02 SEDE=RE NSTA=0651 TOTPAG=0142 TOTDOC=0172 NDOC=0028 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C2 D PAGINIZ=0032 RIGINIZ=035 PAGFIN=0037 RIGFIN=060 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=37 SORTRES=0005233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00651 SORTNAV=5³005230 00651 b00000 ZZSMC651 NDOC0028 TIPDOCB DOCTIT0028 NDOC0028



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