| La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, illustrando
il provvedimento, in sostituzione del relatore, ricorda che il
decreto-legge n. 82 del 2000 interviene sulla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio
abbreviato.
Il nuovo codice di procedura penale configura il giudizio
abbreviato come una sorta di decisione pronunciata allo stato
degli atti nell'udienza preliminare, quando vi sia richiesta
dell'imputato e consenso del pubblico ministero. Nel caso di
condanna, la decisione comporta la riduzione di un terzo della
pena ritenuta applicabile dal giudice, una limitata
appellabilità della sentenza e la sua inefficacia nei
confronti della parte civile che vi si opponga dopo aver
dissentito dall'adozione di questo tipo di processo.
La legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha sostanzialmente
modificato tale disciplina. In primo luogo, è stata eliminata
la necessità del consenso del pubblico ministero. La richiesta
di accesso al giudizio abbreviato può essere presentata
dall'imputato fino alla formulazione delle conclusioni, e può
essere subordinata ad una richiesta di integrazione
probatoria; analoga disposizione è recata dal comma 5
dell'articolo 441, introdotto dall'articolo 32 della legge,
per effetto del quale quando il giudice ritiene di non poter
decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli
elementi necessari ai fini della decisione ossia, in sostanza,
prove integrative.
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Per quanto attiene allo svolgimento del giudizio, il nuovo
testo dell'articolo 441 del codice di procedura penale,
chiarisce, tra l'altro, che il giudizio abbreviato si svolge
normalmente in camera di consiglio, ma il giudice, su
richiesta di tutti gli imputati, può disporre che si svolga in
pubblica udienza.
Inoltre, ai fini della deliberazione, il giudice utilizza
gli atti contenuti nel fascicolo relativo alle indagini
preliminari, la documentazione delle indagini eventualmente
espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio e le prove
assunte nell'udienza (nuovo articolo 442 del codice di
procedura penale.
Infine, è stato attenuato il regime dei limiti
all'impugnabilità della sentenza, abrogando il comma 2
dell'articolo 433 del codice di procedura penale, in base al
quale l'imputato non può proporre appello contro le sentenze
di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita,
ovvero alla sola pena pecuniaria e disponendo, con modifica
del comma 1 del citato articolo 433, che l'imputato e il
pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento, quando l'appello tende ad
ottenere una diversa formula.
Il decreto legge prevede un adeguamento dei termini di
custodia cautelare in relazione alla nuova disciplina del
giudizio abbreviato, quale introdotta dalla legge 16 dicembre
1999, n. 479. Tale rito è ora suscettibile di più ampie
facoltà probatorie, con conseguente incidenza sui tempi del
procedimento, che ne risultano dilatati. Il completamento
delle fasi che precedono il giudizio può quindi difficilmente
verificarsi entro i termini massimi attualmente previsti per
le misure cautelari.
Il Senato ha apportato numerose integrazioni al decreto
legge, introducendo ulteriori modifiche alla disciplina del
giudizio abbreviato, nonché una normativa transitoria
concernente l'applicazione ai giudizi in corso delle norme che
consentono l'attivazione del giudizio abbreviato.
L'articolo 1 del decreto-legge prevede una integrazione
dell'articolo 303 del codice di procedura penale, individuando
specifiche scadenze dei predetti termini, correlate alla fase
che precede l'emissione dell'ordinanza che dispone il giudizio
abbreviato.
In particolare, al comma 1 dell'articolo 303, viene
modificata la lettera a), ove si collega l'applicazione
dei termini di custodia all'emissione della sentenza che
conclude il giudizio abbreviato, sostituendo tale formulazione
con il riferimento al provvedimento che dispone il giudizio
abbreviato. Viene in tal modo individuata una fase autonoma,
con specifici, sebbene abbreviati, termini di custodia,
applicabili al procedimento in esame, e indicati dalla nuova
lettera b-bis).
Tali termini sono stabiliti in tre mesi per i delitti
puniti con la reclusione fino a sei anni, in sei mesi per i
delitti puniti con la reclusione fino a venti anni, in nove
mesi per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, o con la
reclusione superiore a venti anni.
L'articolo 2 provvede ad estendere al procedimento in
esame le cause di sospensione dei termini di custodia già
previsti dall'articolo 304 del codice di procedura penale.
Viene a tal fine introdotta una lettera c-bis), con la
quale si dispone la predetta sospensione nel giudizio
abbreviato, durante i periodi di sospensione o rinvio
dell'udienza, e durante la pendenza dei termini relativi alla
motivazione delle sentenza, di cui all'articolo 544, commi 2 e
3.
Viene inoltre estesa al giudizio abbreviato l'applicazione
del comma 2 della norma di cui all'articolo 304, con la quale
si prevede che quando si procede per reati di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), ovvero in caso di dibattimenti
particolarmente complessi, la sospensione dei termini può
essere decisa anche durante i periodi di udienza, i periodi in
cui si delibera la sentenza di primo grado e quelli relativi
al giudizio sulle impugnazioni.
Anche per il giudizio abbreviato, si prevede la non
applicazione della sospensione dei termini ai coimputati cui
non
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siano riferite le cause di sospensione, e che chiedano la
separazione dei relativi processi.
Il comma 1- bis dell'articolo 1 e gli articoli
aggiuntivi all'articolo 2 sono stati introdotti dalla
Commissione giustizia del Senato.
Il comma 1- bis modifica l'articolo 305, comma 2, il
quale prevede che il pubblico ministero, nel corso delle
indagini preliminari, possa chiedere la proroga dei termini di
custodia cautelare in presenza di accertamenti particolarmente
complessi. Con il nuovo comma, si estende tale facoltà anche
all'ipotesi di nuove indagini, disposte ai sensi dell'articolo
415- bis.
L'articolo 2- bis modifica l'articolo 33 bis del
codice di procedura penale, in relazione alle competenze del
tribunale in composizione collegiale. Il comma 2 di tale
articolo stabilisce che sono attribuiti a tale organo i
delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel
massimo a dieci anni. Il comma in esame estende la predetta
competenza anche alle ipotesi del tentativo.
L'articolo 2- ter, modificando l'articolo
33- ter, riconduce alla competenza del tribunale in
composizione collegiale, la cognizione dei delitti di cui
all'articolo 73 del testo unico in materia di sostanze
stupefacenti, ove aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma
2, del medesimo testo unico, delitti che sono attualmente
rimessi alla competenza del tribunale in composizione
monocratica.
Si ricorda che i delitti in questione riguardano la
produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, e l'aggravante di cui al citato articolo 80, comma
2, consiste nell'aumento di pena (fino a due terzi) per
l'ipotesi in cui il fatto delittuoso ha ad oggetto quantità
ingenti di tali sostanze.
L'articolo 2- quater interviene in materia di
incompatibilità del giudice. L'articolo 34 del codice di
procedura penale, comma 2- bis, prevede che il giudice il
quale nello stesso procedimento abbia esercitato funzioni di
giudice per le indagini preliminari non può emettere il
decreto penale di condanna, tenere l'udienza preliminare, né
partecipare al giudizio. Il comma 2- ter individua
peraltro alcune deroghe a tale divieto. L'articolo
2- quater introduce altre cause di non applicazione delle
incompatibilità, prevedendo che le norme sulla incompatibilità
non si applicano al giudice che abbia provveduto
all'assunzione dell'incidente probatorio, o che abbia comunque
adottato altri atti connessi a tale provvedimento.
L'articolo 2- quinquies aggiunge all'articolo 419 del
codice di procedura penale una disposizione con la quale si
specifica che, nella notifica all'imputato della data
dell'udienza, deve essere contestualmente inserita
l'avvertenza all'imputato che, non comparendo, si procederà al
giudizio in contumacia.
L'articolo 2- sexies modifica l'articolo 425 del
codice di procedura penale, in tema di sentenza di non luogo a
procedere, che, ai sensi del comma 4, non può essere
pronunciata quando debba essere accompagnata dalla previsione
di misure di sicurezza a carico dell'imputato. Viene ora
prevista una eccezione a tale regola, escludendo la predetta
preclusione nel caso che la misura di sicurezza venga
individuata nella confisca.
L'articolo 2- septies, con riguardo alla disciplina
del procedimento in contumacia, modifica l'articolo 429 del
codice di procedura penale, stabilendo che il decreto che
fissa il giudizio deve essere notificato all'imputato
contumace, o all'imputato non presente alla lettura del
decreto stesso, almeno venti giorni prima della data fissata
per il giudizio. Il vigente comma 4 dell'articolo 429 non
prevede in proposito specifici termini, limitandosi a
prevedere la notifica del decreto al contumace.
L'articolo 2- octies, mediante introduzione
dell'articolo 441- bis del codice di procedura penale,
introduce una procedura di richiesta dell'imputato per la
prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie.
La nuova disciplina del giudizio abbreviato prevede la
possibilità di integrazioni probatorie su richiesta
dell'imputato, ovvero
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d'ufficio, quando il giudice non ritenga di poter decidere
allo stato degli atti. In entrambi i casi, è fatta salva la
possibilità del pubblico ministero di procedere, ai sensi
dell'articolo 423, alla modifica dell'imputazione. Con
riferimento al verificarsi si queste ipotesi, il nuovo
articolo 441- bis prevede che l'imputato possa chiedere
che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie. Per la
formulazione della richiesta, il giudice concede un termine
non superiore a dieci giorni, con contestuale sospensione del
giudizio. A seguito della richiesta dell'imputato, il giudice
revoca l'ordinanza con cui si era disposto il giudizio
abbreviato, e fissa l'udienza preliminare; sono fatti salvi
gli atti già compiuti.
L'articolo 2- nonies reca una serie di norme di
coordinamento, connesse alle modifiche introdotte dagli
articoli precedenti.
L'articolo 2- decies sopprime, all'articolo 460,
comma 2, del codice di procedura penale, la previsione della
non menzione della condanna nel certificato penale richiesto
dall'interessato. La norma risulta infatti superata dalla
nuova formulazione dell'articolo 689 del codice, che già
prevede, in via generale, l'esclusione della iscrizione delle
sentenze penali di condanna dai certificati richiesti dagli
interessati al casellario giudiziale.
L'articolo 2- undecies opera una abrogazione di un
periodo contenuto all'articolo 521, comma 1, del codice di
procedura penale, periodo introdotto dall'articolo 47, comma
6, della legge n. 479 del 1999. Si tratta di una delle ipotesi
nelle quali al giudice è preclusa la possibilità di dare nella
sentenza una definizione diversa da quella enunciata
nell'imputazione ed, in particolare, di quella del reato per
il quale sia prevista l'udienza preliminare e questa non si
sia tenuta. Tale ipotesi viene ora soppressa dall'articolo
2- undecies.
L'articolo 2- duodecies modifica l'articolo 550 del
codice di procedura penale, che indica le fattispecie
demandate alla competenza del tribunale in composizione
monocratica. Tali sono quelle concernenti reati puniti con la
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, anche
congiunta a pena pecuniaria. Restano quindi escluse le ipotesi
di reato sanzionate con la sola pena pecuniaria.
L'articolo 2- terdecies modifica l'articolo 7 della
legge n. 479 del 1999, in tema di attività professionale dei
praticanti avvocati. Tale articolo, al comma 1, lettera
b), individua le fattispecie di reato per le quali è
ammesso l'esercizio del patrocinio da parte dei praticanti.
L'articolo 2- terdecies sostituisce tale lettera con una
disposizione che fa rinvio ai reati indicati dall'articolo 550
del codice di procedura penale, il quale stabilisce le
competenze del tribunale in composizione monocratica.
Ne risulta una riduzione dell'ambito di esercizio del
patrocinio dei praticanti, posto che nell'elenco dell'articolo
550 non compaiono i reati di omicidio colposo, di violazione
di domicilio aggravata, di truffa aggravata, maltrattamento in
famiglia, favoreggiamento reale.
L'articolo 2- quattuordecies abroga il comma 7
dell'articolo 162 bis del codice penale, introdotto dalla
legge n. 479 del 1999. Il comma prevede che in caso di
modifica dell'imputazione, e la nuova imputazione comporti la
possibilità dell'oblazione, l'imputato è rimesso in termini
per avvalersi di tale facoltà. L'abrogazione consegue, secondo
quanto emerge dalla lettura dei lavori del Senato, dal fatto
che una previsione analoga, che riguarda in generale tutti i
procedimenti di oblazione, è già contenuta dall'articolo 141,
comma 4- bis, delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura penale, introdotto dall'articolo 53 della citata
legge n. 479 del 1999.
L'articolo 3 del decreto-legge reca una modifica
all'articolo 13, comma 4, della legge n. 479 del 1999, in
materia di sottoscrizione delle procure. Il comma 4 dispone
che il comma 2 dell'articolo 13 trova applicazione anche alle
procure conferite prima dell'entrata in vigore della legge, ma
il richiamo dovrebbe in realtà essere effettuato al comma 3,
che riguarda le procure speciali, mentre il comma 2 ha
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ad oggetto le procure di costituzione di parte civile. Tale
sembra essere del resto la volontà del legislatore, quale di
desume dai lavori parlamentari. L'articolo in esame provvede
quindi a correggere l'erroneo riferimento.
L'articolo 3- bis - introdotto dal Senato - modifica
l'articolo 43- bis del regio decreto n. 12 del 1941, in
materia di competenze dei giudici onorari. Nel testo vigente,
si prevede che tali magistrati non svolgano funzioni di
giudice per le indagini preliminare e giudice per l'udienza
preliminare; ad essi non vengono inoltre assegnati i
procedimenti relativi a reati puniti con la reclusione
superiore nel massimo a quattro anni.
L'articolo in esame sostituisce tale ultima disposizione,
stabilendo che ai giudici onorari è preclusa la trattazione di
procedimenti diversi da quelli indicati all'articolo 550 del
codice di procedura penale Come già ricordato, l'articolo 550
del codice di procedura penale concerne i procedimenti di
competenza del tribunale in composizione monocratica, e
contempla quelli riguardanti reati puniti con la reclusione
non superiore nel massimo a quattro anni, nonché una serie di
altri reati, espressamente indicati.
L'articolo 4 dispone, con norma di natura transitoria,
l'applicazione delle nuove norme in materia di custodia
cautelare, di cui agli articoli 1 e 2, anche ai procedimenti
in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge,
salvo che il provvedimento di custodia cautelare non abbia già
perso efficacia. I termini decorrono dalla data in cui è stato
disposto il giudizio abbreviato, o, se successiva, dalla data
in cui ha avuto esecuzione la custodia.
L'articolo 4- bis - introdotto dal Senato - reca una
norma interpretativa dell'articolo 328 del codice di procedura
penale, comma 1- bis, con il quale si prevede che, per i
delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis
(associazione di tipo mafioso, sequestro a scopo di
estorsione, associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti), le funzioni di giudice per le indagini
preliminari sono esercitate da un magistrato del tribunale
capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente.
L'articolo 4 bis precisa che tale norma va interpretata nel
senso che anche le predette funzioni sono esercitate dal
magistrato in questione, dovendosi quindi ritenere che la
finalità della norma interpretativa consista nel chiarire che
le competenze riguardanti i predetti procedimenti vadano
comunque attribuite ai sensi del comma 1 bis citato.
L'articolo 4- ter, anch'esso introdotto dal Senato,
reca norme che dispongono criteri applicativi dell'articolo
438 e seguenti del codice di procedura penale, in tema di
giudizio abbreviato, come modificati dalla legge n. 479 del
1999.
Il comma 1 stabilisce che tali norme si applicano ai
processi nei quali non sia ancora iniziata l'istruzione
dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto-legge in esame. Tale disposizione
consente in sostanza una rimessione in termini per la
richiesta di giudizio abbreviato nell'ambito di procedimenti
già proseguiti secondo le forme ordinarie, essendo scaduto il
termine per la richiesta stessa.
Ai sensi del comma 3, la richiesta può essere presentata
anche nel giudizio di appello, ove sia stata disposta la
rinnovazione dell'istruzione, ed in quello di rinvio.
Il comma 2 introduce una ulteriore normativa transitoria,
con riferimento ai processi per delitti puniti con
l'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto legge in esame, e per i
quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del
1999, era scaduto il termine di richiesta del giudizio
abbreviato. Si prevede dunque che la richiesta possa essere
effettuata nella prima udienza utile successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione.
Si ricorda, in proposito, che l'articolo 30 della legge n.
479 del 1999 ha reintrodotto per il giudizio abbreviato la
possibilità di procedere anche nel caso di processi relativi a
delitti puniti con la pena dell'ergastolo, prevedendo che la
pena
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risulti in tal caso ridotta a trenta anni di reclusione. La
norma, già contenuta nel codice del 1989, era stata dichiarata
incostituzionale con sentenza n. 176 del 1991. La Corte aveva
ritenuto infatti non conforme ai criteri direttivi della
delega l'estensione della praticabilità del giudizio
abbreviato anche alle ipotesi di reato punite con
l'ergastolo.
Con la modifica recata dal comma 2 dell'articolo
4- ter si intende recuperare, ove ancora possibile, la
facoltà di azionare il rito abbreviato anche per quei
procedimenti ancora in corso nei quali, a seguito della citata
pronuncia di illegittimità, l'istanza non era più risultata
ammissibile, ed il relativo termine era già decorso al momento
della reintroduzione della norma ad opera dell'articolo 30
della legge n. 479 del 1999.
Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea che il contenuto del
decreto in esame tende ad aggravare il quadro complessivo del
processo penale e del sistema della custodia cautelare. In
riferimento all'assetto del processo penale evidenzia che il
provvedimento introduce per il giudizio abbreviato norme che
sarebbero ragionevoli solo se applicabili al giudizio
ordinario. Si dichiara pertanto contrario a tale forma di
collegamento del giudizio abbreviato ai moduli propri del
giudizio ordinario. Fa notare quindi la insussistenza di
fondati motivi per l'adozione dello strumento del
decreto-legge al fine di estendere, per il giudizio
abbreviato, i termini della custodia cautelare, di cui non
condivide la proroga dei termini stabilita nel testo in esame.
Ritiene inoltre incongruo prevedere, come si evince dal
provvedimento, che i termini di custodia cautelare inizino a
decorrere nuovamente nel momento in cui si dispone il giudizio
abbreviato, mentre invece per l'udienza preliminare non si
prevede alcun nuovo termine di decorrenza dei termini di
custodia cautelare. In particolare si sofferma sul contenuto
di talune disposizioni, contestando quanto dispone l'articolo
1- bis, che collega la proroga della custodia cautelare
all'esercizio del diritto di prova, nonché alla insufficiente
acquisizione probatoria da parte del pubblico ministero. In
merito all'articolo 2- quater lamenta la modifica della
disciplina sull'incompatibilità delle funzioni tra il GIP e il
GUP, ricordando che la norma attualmente vigente è stata
approvata solo pochi mesi fa. In relazione all'articolo
2- sexies non comprende la logica di precludere
l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere nel caso
in cui sia stata adottata la misura di sicurezza della
confisca. Desta inoltre perplessità, rileva, la prevista
ipotesi di procedere al giudizio abbreviato anche nel caso in
cui lo stesso giudizio non sia stato richiesto tempestivamente
dall'imputato. Si dichiara pertanto non convinto della
complessiva utilità del provvedimento, che incide,
modificandoli, su diversi istituti del sistema processuale
penale.
Anna FINOCCHIARO FIDELBO, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame
alla seduta di domani, nella quale proseguirà la discussione
di carattere generale sul provvedimento in esame, e fissa il
termine per gli emendamenti allo stesso a domani, mercoledì 24
maggio, alle ore 18.
La seduta termina alle 13.50.
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