| Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati
al provvedimento in Assemblea.
Antonio BOCCIA, presidente, sostituendo il
relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente
il parere richiesto, trovandosi il provvedimento in titolo
all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea,
osserva che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli
emendamenti presentati, contenente emendamenti non compresi
nel fascicolo n. 1.
Il Comitato è in particolare chiamato a pronunciarsi sui
subemendamenti Parrelli 0.2.9.3, 0.2.9.4 e 0.2.9.5
all'emendamento 2.9 del Governo.
Ricorda in proposito che in data 14 marzo 2000 il Comitato
permanente per i pareri ha già espresso parere contrario
sull'emendamento 2.9 del Governo ai sensi dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, in quanto idoneo a
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato
non quantificati né coperti.
Per quanto riguarda i subemendamenti trasmessi, rileva
come i medesimi, in quanto tali, non appaiono comportare
conseguenze finanziarie. Essi sono infatti volti ad eliminare
il limite del quindici per cento entro il quale l'emendamento
del Governo consente la riproduzione per uso personale di
ciascun volume o fascicolo periodico con riferimento alle
opere che siano state editate o rieditate da almeno,
rispettivamente, dieci, quindici e venti anni. I medesimi
subemendamenti, ove approvati, non varrebbero comunque a
modificare le ragioni poste a base del parere contrario in
precedenza reso sull'emendamento
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2.9, restando inalterata la disciplina da quest'ultimo recata
per tutte le altre opere non contemplate nei subemendamenti in
argomento.
Ritiene per altro opportuno che il Comitato svolga un
ulteriore approfondimento in merito alle ragioni che hanno
indotto il Comitato medesimo ad esprimere avviso contrario in
merito all'emendamento 2.9 del Governo.
Con riferimento alla disposizione che prevede la
corresponsione di un compenso, da parte dei centri di
riproduzione pubblici, in favore degli autori delle opere
riprodotte, la medesima potrebbe infatti non determinare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, ove l'ammontare
del contributo risultasse compensato dalla corresponsione dei
diritti connessi all'attività di riproduzione da parte di
soggetti terzi. Al riguardo, occorre tuttavia rilevare come,
nel caso di riproduzioni di opere dell'ingegno attuate per
fini propri dell'amministrazione, non possa configurarsi alcun
introito, ciò che determina senz'altro nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI ritiene senz'altro
inopportuno imputare alle pubbliche amministrazioni costi
connessi al diritto d'autore, tra le quali sono comprese tra
l'altro anche le scuole, alla luce dell'esteso utilizzo della
riproduzione di opere di ingegno realizzato in tale ambito per
finalità istituzionali.
Antonio BOCCIA, presidente, in ordine al comma 2,
ritiene che dal medesimo non discendano oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato dal momento che, secondo il
tenore letterale della disposizione, il compenso in forma
forfettaria versato ogni anno dalle biblioteche è a valere
sugli introiti riscossi per il servizio. Quanto al comma 3,
concernente il compenso da corrispondere agli autori e agli
editori degli articoli riprodotti nelle rassegne stampa,
osserva invece come gli oneri da esso derivanti risultino
senz'altro non quantificati né coperti una volta decorsi tre
anni dall'entrata in vigore del provvedimento.
Il Sottosegretario Raffaele CANANZI giudica inopportuno
rendere più problematica la realizzazione delle rassegne
stampa nell'ambito degli enti pubblici, imputando agli stessi
i costi del diritto d'autore; ritiene pertanto preferibile che
dall'applicazione della disciplina del comma 3 vengano escluse
le amministrazioni pubbliche.
Antonio BOCCIA, presidente, concorda con le
valutazioni testé formulate dal sottosegretario Cananzi.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI fa quindi presente
che l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 159 del
1993, prevista dall'emendamento in esame, determinando la
mancata destinazione delle risorse ivi previste all'ente
nazionale di previdenza ed assistenza pittori e scultori,
comporta gravi riflessi sulla gestione finanziaria di tale
ente.
Concorda inoltre circa il fatto che la previsione della
corresponsione di un compenso agli autori ed agli editori
degli articoli riprodotti nelle rassegne stampa da parte di
soggetti pubblici determina oneri non quantificati e privi
della relativa copertura finanziaria.
Antonio BOCCIA, presidente, osserva come
l'abrogazione delle sanzioni previste dalla legge n. 159 del
1993 non possa essere configurata come una mancata entrata,
posta la natura meramente eventuale della sanzione medesima e
dei conseguenti introiti.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI sottolinea come di
fatto gli introiti derivanti dalla comminazione di sanzioni
amministrative abbiano comunque una significativa incidenza
sui bilanci delle amministrazioni pubbliche.
Guido POSSA (FI) ritiene che l'emendamento in questione
denoti l'evidente emergere di interessi riconducibili alla
categoria degli editori. Pur ritenendo inoppugnabile il
diritto degli autori e degli editori a ricevere un compenso,
sottolinea
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la necessità di ponderarne adeguatamente l'entità. La misura
di tale compenso deve essere infatti congrua e i costi a
carico della pubblica amministrazione debbono essere
necessariamente contenuti.
Antonio BOCCIA, presidente, fa presente che i
compensi per la riproduzioni in oggetto spettanti agli autori
e agli editori sono in definitiva demandati ad accordi tra le
parti interessate.
Silvio LIOTTA (misto-CCD) osserva come la normativa in
oggetto possa complicare ulteriormente i rapporti con la
magistratura contabile. E' facile infatti prevedere che la non
semplice applicazione delle disposizioni in esame genererà
rilevante contenzioso, posto che la Corte dei conti chiederà
ai centri di riproduzione pubblica di precisare nel dettaglio
le finalità in vista delle in quali le riproduzioni siano
state effettuate, esponendo gli amministratori al rischio di
severe, ma sovente non meritate, misure sanzionatorie.
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI ritiene in termini
generali non condivisibile l'emendamento 2.9, poiché da esso
scaturirebbe un sistema farraginoso e di difficile gestione.
Se la finalità è quella di corrispondere un compenso agli
autori ed editori di opere dell'ingegno, si potrebbe, in una
logica di semplificazione, prevedere una forma di rimborso
forfettario a carico di appositi fondi.
Antonio BOCCIA, presidente, relatore, preso atto
che permangono le ragioni poste alla base del parere contrario
reso a suo tempo sull'emendamento 2.9 del Governo, formula la
seguente proposta di parere:
"sui subemendamenti trasmessi dall'Assemblea:
fermo restando il parere contrario reso in ordine
all'emendamento 2.9 del Governo in data 14 marzo 2000,
NULLA OSTA
sui subemendamenti Parrelli 0.2.9.3, 0.2.9.4 e 0.2.9.5
all'emendamento 2.9 del Governo".
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
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