| Gabriella PISTONE (comunista), relatore, illustra
il contenuto del provvedimento, soffermandosi in particolare
sugli aspetti di competenza della Commissione.
Al riguardo, con riferimento all'articolo 2, comma 4 - che
prevede, a decorrere dal 1^ settembre 2001, la riduzione dei
trasferimenti statali in favore degli enti locali, in
relazione al trasferimento alle dipendenze dello Stato di
insegnanti dipendenti da amministrazioni comunali - osserva
l'opportunità di verificare la coerenza di tale disposizione
con la recente emanazione del decreto legislativo recante
norme sul federalismo fiscale.
In relazione all'articolo 6, comma 2, concernente la
cessione a titolo gratuito di personal computer in favore di
istituzioni scolastiche, rileva l'esigenza di coordinarne il
contenuto con le disposizioni vigenti in materia di imposta
sulle donazioni.
Segnala quindi, in relazione all'articolo 7, comma 2, la
necessità di verificare l'opportunità della estensione alle
attività economiche marginali svolte dalle associazioni
scolastiche, delle agevolazioni fiscali previste per le
organizzazioni di volontariato dalla legge 11 agosto 1991, n.
266, e successive modificazioni.
Per ciò che concerne l'articolo 18, comma 1, lettera
f), osserva che la disposizione, tenuto conto della sua
formulazione letterale, potrebbe ingenerare dubbi
interpretativi ed interferire con la disciplina prevista dal
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Analogamente, ritiene che l'articolo 21, comma 1, che
prevede la concessione di un credito d'imposta non
rimborsabile per lo sviluppo delle attività di commercio
elettronico, presenti una formulazione tecnicamente imperfetta
e necessiti di essere coordinata con la normativa approvata in
sede comunitaria sulla medesima materia.
Il sottosegretario Armando VENETO, nel condividere le
perplessità manifestate dal relatore con riferimento agli
articoli 18, comma 1, lettera f), e 21, comma 1,
sottolinea, in particolare, come la prima delle suddette
disposizioni debba essere riformulata anche per evitare
equivoci circa l'effettiva decorrenza della sua efficacia.
Osserva infatti che il rinvio all'articolo 30 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, potrebbe essere
interpretato nel senso che anche le agevolazioni previste dal
provvedimento in esame decorrano dalla data del 1^ gennaio
1998.
Ritiene pertanto che la disposizione debba essere
modificata, rendendo esplicita l'effettiva portata del rinvio
normativo in essa contenuta.
Antonio PEPE (AN) sottolinea come il provvedimento
contenga alcune disposizioni che suscitano perplessità dal
punto di vista tecnico-giuridico. L'articolo 7, ad esempio,
disciplina le associazioni scolastiche prevedendo tra l'altro
che gli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di
età acquistino capacità di rappresentare di fronti a terzi ed
in giudizio le associazioni medesime. Tale facoltà non appare
peraltro coordinata con l'attuale ordinamento civilistico il
quale prevede l'acquisizione della capacità di agire al
raggiungimento della maggiore età; da ciò ne deriva che ai
medesimi soggetti sarebbe attualmente precluso promuovere la
costituzione ed iscriversi alle associazioni medesime senza
l'intervento dei soggetti che esercitano la potestà. Da
approfondire appare anche la disposizione contenuta al
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medesimo articolo che esclude la responsabilità personale dei
soggetti che abbiano agito in nome dell'associazione, con ciò
limitando la tutela giuridica in favore di terzi. All'articolo
9 si demanda alle regioni la determinazione dei criteri per
individuare le fasce di reddito di contribuzione al costo dei
servizi; tale meccanismo rischia peraltro di determinare una
eccessiva eterogeneità nel livello delle prestazioni
assicurate in ciascuna realtà regionale. Concorda infine con i
dubbi formulati dalla relatrice relativamente agli articoli
18, comma 1, lettera f), nonché 21, comma 1, i quali
appaiono formulati in modo non ineccepibile.
Giorgio BENVENUTO, presidente, nessun altro
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad
altra seduta.
La seduta termina alle 11.25.
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