| Con l'interrogazione in titolo, premesso che la
somministrazione di gas metano per il normale uso di cucina e
acqua calda viene assoggettata all'aliquota ridotta del 10 per
cento, mentre per l'uso di riscaldamento è prevista l'aliquota
ordinaria del 20 per cento, ha ravvisato la necessità di un
tempestivo intervento volto alla corretta applicazione
dell'aliquota IVA ridotta almeno nei mesi in cui l'impianto di
riscaldamento non è funzionante, cioè da aprile ad ottobre.
Come è noto, il contratto di servizio di energia per uso
domestico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 10 per cento, ai sensi delle disposizioni
recate dal punto 122 della tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n 633 del 1972,
istitutivo dell'IVA.
Per quanto concerne la somministrazione di gas metano per
uso domestico, il Dipartimento delle entrate ha precisato -
con le circolari n. 273 del 23 novembre 1998, n. 82 del 7
aprile 1999 e n. 226 del 3 dicembre 1999 - che l'agevolazione
dell'aliquota IVA al 10 per cento si applica alle sole
forniture di gas metano usato come combustibile per usi
domestici di cottura cibi e per la produzione di acqua calda
di cui alla Tariffa T1 (prevista dal provvedimento del CIP n.
37 del 26 giugno 1986) e di gas petrolio liquefatti destinati
alle medesime finalità, secondo quanto stabilito dal n.
127- bis della tabella A del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché per l'uso
delle imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese
poligrafiche, editoriali e simili, ai sensi del n. 103 della
medesima tabella A.
Sulla base di quanto precede, in relazione alla prima
tipologia di consumi (cottura cibi e produzione di acqua
calda) è evidente che la norma di agevolazione fiscale fa
riferimento a due condizioni congiuntamente richieste per
l'applicazione dell'IVA al 10 per cento alla somministrazione
di gas metano e precisamente: l'uso domestico e, nell'ambito
di questo, la finalità di cottura di cibi e di produzione di
acqua calda.
Ne consegue, che gli utilizzi di gas metano diversi dai
precedenti, quali quelli per riscaldamento di cui alla tariffa
T2, sono soggetti all'aliquota IVA del 20 per cento.
Inoltre, anche nei casi di utenze ad utilizzazione
promiscua, in mancanza di contatori differenziati che
consentano la rilevazione dei consumi per i differenti usi,
soggetti ad aliquote diverse, l'imposta si applica con
l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura.
In merito alla possibilità di applicare l'aliquota ridotta
per la somministrazione del gas metano per riscaldamento nei
mesi in cui l'impianto non è funzionante, sono allo studio
degli uffici dell'amministrazione finanziaria proposte di
revisione della normativa riguardante il regime delle tariffe
del gas metano, nel rispetto delle direttive europee.
Tali proposte saranno in tempi brevi sottoposte
all'attenzione del Parlamento.
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Interrogazione Fino n. 5-07607
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