| Con l'interrogazione in titolo, premesso che il Ministero
delle finanze, con circolari n. 273 del 23 novembre 1998 e n.
82 del 7 aprile 1999, avrebbe chiarito che l'aliquota da
applicare ai contratti di servizio energia per uso domestico è
quella del 10 per Cento (prevista al n. 127- bis) della
tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) e che, invece, le aziende
erogatrici continuano ad applicare l'aliquota ordinaria del 20
per cento, si ravvisa la necessita di un tempestivo intervento
volto alla corretta applicazione dell'aliquota I.V.A ridotta
del 10 per cento sulla somministrazione di energia e di gas
metano per uso domestico, nonché al rimborso dell'I.V.A.
erroneamente versata in eccedenza.
Come è noto, il contratto di servizio di energia per uso
domestico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 10 per cento, ai sensi delle disposizioni
recate dal punto 122 della tabella A, parte III, allegata al
decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto (decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
Al riguardo, il dipartimento delle entrate, con le
circolari richiamate nell'interrogazione, ha fornito
chiarimenti in merito agli elementi qualificativi del
contratto di servizio di energia per uso domestico (di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera p) del decreto del
Presidente della Repubblica 20 agosto 1993, n. 412) e alla
stessa nozione di uso domestico.
Per quanto concerne la somministrazione di energia
elettrica e quella di gas metano per uso domestico, occorre
fare una distinzione.
Ed invero, l'energia elettrica per uso domestico è
espressamente assoggettata all'aliquota ridotta del 10 per
cento, ai sensi delle disposizioni recate dal n. 103) della
suindicata tabella.
Invece, il successivo n. 127- bis) della medesima
tabella prevede tale aliquota soltanto per la somministrazione
di gas metano usato come combustibile per usi domestici di
cottura cibi e per produzione di acqua calda, di cui alla
tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno
1986.
In relazione alla tipologia di consumi di gas metano per
cottura di cibi e per produzione di acqua calda, il
dipartimento delle entrate, da ultimo, con circolare del 3
dicembre 1999 (n. 226/E) ha precisato che la norma agevolativa
fa riferimento a due condizioni congiuntamente richieste per
l'applicazione dell'IV.A. al 10 per cento: l'uso domestico e,
nell'ambito di questo, la finalità di cottura cibi e
produzione di acqua calda.
Ne consegue che gli utilizzi di gas metano diversi da
quelli indicati dalla predetta disposizione normativa, quali
quelli per il riscaldamento di cui alla tariffa T2, sono
soggetti all'aliquota I.V.A. del 20 per cento.
Inoltre, in merito all'aliquota da applicarsi in caso di
utilizzo cosiddetto promiscuo, con la suindicata circolare è
stato specificato che in tale ipotesi, ove non sia possibile
determinare la parte destinata agli usi domestici agevolati,
per mancanza di distinti contatori, l'imposta si applica con
aliquota ordinaria del 20 per cento sull'intera fornitura.
Né, peraltro, è ipotizzabile, ad avviso del predetto
dipartimento, l'applicazione dell'imposta attribuendo
pro-quota (stimata o presunta) i consumi alle diverse
aliquote.
Tale possibilità, infatti, non trova riscontro normativo e
comporta una ripartizione della fornitura di gas metano, tra
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consumi soggetti ad aliquota del 10 per cento e consumi
soggetti ad aliquota del 20 per cento, non operata in base a
condizioni certe ed oggettive, come appunto avviene in caso di
contatori differenziati.
In mancanza di contatori distinti, il fornitore non ha,
quindi, altri strumenti per individuare la quota di fornitura
attribuibile all'aliquota del 10 per cento e quella
attribuibile all'aliquota del 20 per cento.
La questione sollevata può, pertanto, trovare soluzione
soltanto a seguito di apposita modifica legislativa.
A tal fine sono allo studio degli uffici
dell'amministrazione finanziaria proposte di applicazione
differenziata delle tariffe del gas metano, da operarsi nel
rispetto delle direttive europee.
Tali proposte saranno in tempi brevi sottoposte
all'attenzione del Parlamento.
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