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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115357
SMC0651-0071
Bollettino Giunte e Commissioni n. 651 del 23 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-651)
(suddiviso in 172 Unità Documento)
Unità Documento n.71 (che inizia a pag.76 dello stampato)
              ...VI COMMISSIONE PERMANENTE
                          (Finanze)
 
 
...COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
...5 - 07587; 5 - 07607. LAVCOMM
...5 - 07587; 5 - 07607.
TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA
Martedì 23 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Giorgio BENVENUTO.
ZZSMC ZZRES ZZSMC230500 ZZSMC000523 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC651 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC6 ZZNO ZZXX
     Con l'interrogazione in titolo, premesso che il Ministero
  delle finanze, con circolari n. 273 del 23 novembre 1998 e n.
  82 del 7 aprile 1999, avrebbe chiarito che l'aliquota da
  applicare ai contratti di servizio energia per uso domestico è
  quella del 10 per Cento (prevista al n. 127- bis)  della
  tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) e che, invece, le aziende
  erogatrici continuano ad applicare l'aliquota ordinaria del 20
  per cento, si ravvisa la necessita di un tempestivo intervento
  volto alla corretta applicazione dell'aliquota I.V.A ridotta
  del 10 per cento sulla somministrazione di energia e di gas
  metano per uso domestico, nonché al rimborso dell'I.V.A.
  erroneamente versata in eccedenza.
     Come è noto, il contratto di servizio di energia per uso
  domestico è soggetto all'imposta sul valore aggiunto con
  l'aliquota del 10 per cento, ai sensi delle disposizioni
  recate dal punto 122 della tabella A, parte III, allegata al
  decreto istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto (decreto
  del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
     Al riguardo, il dipartimento delle entrate, con le
  circolari richiamate nell'interrogazione, ha fornito
  chiarimenti in merito agli elementi qualificativi del
  contratto di servizio di energia per uso domestico (di cui
  all'articolo 1, comma 1, lettera  p)  del decreto del
  Presidente della Repubblica 20 agosto 1993, n. 412) e alla
  stessa nozione di uso domestico.
     Per quanto concerne la somministrazione di energia
  elettrica e quella di gas metano per uso domestico, occorre
  fare una distinzione.
     Ed invero, l'energia elettrica per uso domestico è
  espressamente assoggettata all'aliquota ridotta del 10 per
  cento, ai sensi delle disposizioni recate dal n. 103) della
  suindicata tabella.
     Invece, il successivo n. 127- bis)  della medesima
  tabella prevede tale aliquota soltanto per la somministrazione
  di gas metano usato come combustibile per usi domestici di
  cottura cibi e per produzione di acqua calda, di cui alla
  tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno
  1986.
     In relazione alla tipologia di consumi di gas metano per
  cottura di cibi e per produzione di acqua calda, il
  dipartimento delle entrate, da ultimo, con circolare del 3
  dicembre 1999 (n. 226/E) ha precisato che la norma agevolativa
  fa riferimento a due condizioni congiuntamente richieste per
  l'applicazione dell'IV.A. al 10 per cento: l'uso domestico e,
  nell'ambito di questo, la finalità di cottura cibi e
  produzione di acqua calda.
     Ne consegue che gli utilizzi di gas metano diversi da
  quelli indicati dalla predetta disposizione normativa, quali
  quelli per il riscaldamento di cui alla tariffa T2, sono
  soggetti all'aliquota I.V.A. del 20 per cento.
     Inoltre, in merito all'aliquota da applicarsi in caso di
  utilizzo cosiddetto promiscuo, con la suindicata circolare è
  stato specificato che in tale ipotesi, ove non sia possibile
  determinare la parte destinata agli usi domestici agevolati,
  per mancanza di distinti contatori, l'imposta si applica con
  aliquota ordinaria del 20 per cento sull'intera fornitura.
     Né, peraltro, è ipotizzabile, ad avviso del predetto
  dipartimento, l'applicazione dell'imposta attribuendo
  pro-quota (stimata o presunta) i consumi alle diverse
  aliquote.
     Tale possibilità, infatti, non trova riscontro normativo e
  comporta una ripartizione della fornitura di gas metano, tra
 
                              Pag. 77
 
  consumi soggetti ad aliquota del 10 per cento e consumi
  soggetti ad aliquota del 20 per cento, non operata in base a
  condizioni certe ed oggettive, come appunto avviene in caso di
  contatori differenziati.
     In mancanza di contatori distinti, il fornitore non ha,
  quindi, altri strumenti per individuare la quota di fornitura
  attribuibile all'aliquota del 10 per cento e quella
  attribuibile all'aliquota del 20 per cento.
     La questione sollevata può, pertanto, trovare soluzione
  soltanto a seguito di apposita modifica legislativa.
     A tal fine sono allo studio degli uffici
  dell'amministrazione finanziaria proposte di applicazione
  differenziata delle tariffe del gas metano, da operarsi nel
  rispetto delle direttive europee.
     Tali proposte saranno in tempi brevi sottoposte
  all'attenzione del Parlamento.
 
DATA=000523 FASCID=SMC13-651 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=06 SEDE=XX NSTA=0651 TOTPAG=0142 TOTDOC=0172 NDOC=0071 TIPDOC=P DOCTIT=0069 COMM=C6 D TX PAGINIZ=0076 RIGINIZ=003 PAGFIN=0077 RIGFIN=017 UPAG=NO PAGEIN=76 PAGEFIN=77 SORTRES=0005233 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00651 SORTNAV=5³005230 00651 b00000 ZZSMC651 NDOC0071 TIPDOCP DOCTIT0069 NDOC0069



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