| La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n.
262 ed abbinate recante "Disciplina delle attività delle
discoteche";
considerato che le disposizioni di cui all'articolo 3
del testo unificato, relative all'intensità del volume della
musica all'interno dei locali ed al livello delle emissioni
sonore, non appaiono coerenti con le previsioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 1999, n.
215, con il quale è stato adottato il regolamento recante
norme per la determinazione dei requisiti acustici delle
sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di
pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, ai sensi della
legge quadro sull'inquinamento acustico, n. 447 del 1995;
ritenendo opportuno non modificare la disciplina di cui
al citato D.P.C.M. del 1999, che pare idoneo a garantire
un'adeguata tutela dai danni connessi all'inquinamento
acustico nei predetti locali;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 3 del testo unificato, siano soppresse le
lettere a) e b) del comma 2 e la lettera a)
del comma 5.
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