| Il sottosegretario Ornella PILONI ricorda che la legge
n. 29 del 1979, in materia di ricongiunzione dei periodi
assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, prevede la
ricongiunzione per periodi di iscrizione all'assicurazione
generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (o a forme
sostitutive) o in una delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi gestite dall'Inps.
Rimangono, quindi, escluse le forme integrative di
previdenza, anche se obbligatorie, quale quella gestita
dall'Enasarco in favore degli agenti e rappresentanti di
commercio.
Precisa che è a decorrere dal 1966, e non dal 1973 come
erroneamente indicato nell'atto di sindacato ispettivo, che
gli agenti di commercio sono assoggettati all'assicurazione
generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali
istituita presso l'Inps e non soltanto a quella gestita
dall'Enasarco. Per gli anni precedenti al 1966 non era
prevista una tutela previdenziale obbligatoria per la
categoria di che trattasi e quindi non può parlarsi, in questa
ipotesi, sulla base della vigente normativa, di ricongiunzione
di periodi assicurativi.
Elena Emma CORDONI (DS-U) si riserva di verificare i
dati forniti dal sottosegretario, dal momento che il problema
affrontato nell'interrogazione è emerso in seguito alle
lamentele dei diretti interessati.
In ogni caso, anche dando per scontata l'entrata in vigore
dell'obbligo di iscrizione all'Inps per gli agenti di
commercio a partire dal 1966, il problema rimarrebbe per il
periodo 1963-1966.
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