| (Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti
sindacali).
1. Gli appartenenti al Corpo della polizia finanziaria
hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
2. I sindacati del personale del Corpo della polizia
finanziaria sono formati, diretti e rappresentati anche da
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appartenenti al Corpo, in attività di servizio o in congedo
dal disciolto Corpo della guardia di finanza, e ne tutelano
gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o
nei compiti operativi.
3. Il personale del Corpo della polizia finanziaria non
può esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive di
esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare
lo stesso.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di
accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro
per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro delle
finanze e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale, sono
disciplinate le seguenti materie:
a) trattamento economico;
b) orario di lavoro, permessi, ferie, congedi e
aspettative;
c) trattamenti economici di missione, di
trasferimento e di lavoro straordinario;
d) criteri per la disciplina dei carichi di
lavoro, turni di servizio e tutte le altre misure volte a
migliorare l'efficienza e la sicurezza delle attività
operative;
e) criteri di massima per la formazione e
l'aggiornamento professionale;
f) criteri per l'attuazione della mobilità del
personale;
g) identificazione dei ruoli in rapporto alle
qualifiche;
h) criteri istitutivi degli organi di vigilanza e
controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e del
fondo assistenza finanzieri di cui all'articolo 20.
5. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina
emanata a seguito degli accordi di cui al comma 4 sono
adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione
presieduta dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario
di Stato delegato e composta dal direttore generale della
polizia finanziaria o da un suo delegato, e da rappresentanti
titolari degli uffici centrali e periferici e una delegazione
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composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative del personale.
6. Gli accordi di cui al comma 5 riguardano in particolare
le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al
comma 4.
7. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge si applicano le disposizioni previste dallo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
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