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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1154
DDL0077-0022
Progetto di legge Camera n. 77 - testo presentato - (DDL13-77)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C77. TESTIPDL
...C77.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC77 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti
                        sindacali). 
     1.  Gli appartenenti al Corpo della polizia finanziaria
  hanno l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.
     2.  I sindacati del personale del Corpo della polizia
  finanziaria sono formati, diretti e rappresentati anche da
 
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  appartenenti al Corpo, in attività di servizio o in congedo
  dal disciolto Corpo della guardia di finanza, e ne tutelano
  gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o
  nei compiti operativi.
     3.  Il personale del Corpo della polizia finanziaria non
  può esercitare il diritto di sciopero né azioni sostitutive di
  esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare
  lo stesso.
     4.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
  deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di
  accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro
  per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro delle
  finanze e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di
  Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle
  organizzazioni sindacali rappresentative del personale, sono
  disciplinate le seguenti materie:
         a)  trattamento economico;
         b)  orario di lavoro, permessi, ferie, congedi e
  aspettative;
         c)  trattamenti economici di missione, di
  trasferimento e di lavoro straordinario;
         d)  criteri per la disciplina dei carichi di
  lavoro, turni di servizio e tutte le altre misure volte a
  migliorare l'efficienza e la sicurezza delle attività
  operative;
         e)  criteri di massima per la formazione e
  l'aggiornamento professionale;
         f)  criteri per l'attuazione della mobilità del
  personale;
         g)  identificazione dei ruoli in rapporto alle
  qualifiche;
         h)  criteri istitutivi degli organi di vigilanza e
  controllo sulla gestione delle mense e degli spacci e del
  fondo assistenza finanzieri di cui all'articolo 20.
     5.  Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina
  emanata a seguito degli accordi di cui al comma 4 sono
  adottati accordi decentrati stipulati tra una delegazione
  presieduta dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario
  di Stato delegato e composta dal direttore generale della
  polizia finanziaria o da un suo delegato, e da rappresentanti
  titolari degli uffici centrali e periferici e una delegazione
 
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  composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
  rappresentative del personale.
     6.  Gli accordi di cui al comma 5 riguardano in particolare
  le modalità ed i criteri applicativi degli accordi di cui al
  comma 4.
     7.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente
  legge si applicano le disposizioni previste dallo statuto
  degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
  successive modificazioni.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-77 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0077 TOTPAG=0018 TOTDOC=0030 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=027 PAGFIN=0014 RIGFIN=011 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=007700 00 FASCIDC=13DDL0077 SORTNAV=0007700 000 00000 ZZDDLC77 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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