| La XII Commissione,
valutato positivamente il testo unificato C. 262 e abb.
"Attività delle discoteche";
ritenuto necessario prevedere misure di coordinamento
legislativo rispetto alle disposizioni del testo unificato
sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per evitare la
sovrapposizione e la duplicazione degli interventi di
prevenzione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5 sia chiarito il significato
dell'espressione "sostanze allucinogene";
2) all'articolo 5, comma 4, si preveda che le campagne
di informazione promosse dal ministro per la solidarietà
sociale siano effettuate nell'ambito delle iniziative di cui
all'articolo 127, comma 5, del testo unico sulle
tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
3) all'articolo 5, comma 5, sia chiarito se il presidio
sanitario ivi disciplinato debba essere obbligatoriamente
istituito dal SERT territorialmente competente ovvero se la
promozione dei servizio di informazione e di divulgazione
presso le uscite dei locali sia uno degli obiettivi dei
progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze di
cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
e con la seguente osservazione:
sia valutata l'opportunità, al fine di garantire meglio
la salute dei frequentatori dei pubblici esercizi in oggetto,
di ridurre i decibel dell'intensità del volume della musica,
di allungare le pause musicali, di attenuare l'attivazione
delle luci stroboscopiche (comma 2, articolo 3) e l'impiego di
luci laser (comma 3, articolo 3), nonché di estendere alle
ultime tre ore di apertura, il divieto di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche (articolo 4, comma 3).
Il Relatore.
La XII Commissione,
valutato positivamente il testo unificato C. 262 e abb.
"Attività delle discoteche";
ritenuto necessario prevedere misure di coordinamento
legislativo rispetto alle disposizioni del testo unificato
sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per evitare la
sovrapposizione e la duplicazione degli interventi di
prevenzione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5 sia chiarito il significato
dell'espressione "sostanze allucinogene";
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2) all'articolo 5, comma 4, si preveda che le campagne
di informazione promosse dal ministro per la solidarietà
sociale siano effettuate nell'ambito delle iniziative di cui
all'articolo 127, comma 5, del testo unico sulle
tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
3) all'articolo 5, comma 5, sia chiarito se il presidio
sanitario ivi disciplinato debba essere obbligatoriamente
istituito dal SERT territorialmente competente ovvero se la
promozione del servizio di informazione e di divulgazione
presso le uscite dei locali sia uno degli obiettivi dei
progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze di
cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
Il Relatore (seconda versione).
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