| La XII Commissione,
premesso che:
il Piano sanitario nazionale dà molta importanza alle
attività preventive;
per dare nuovo impulso all'azione preventiva è
necessario adottare nell'ambito delle attività preventive
l'atteggiamento etico e scientifico di una medicina basata su
prove di efficacia, già utilizzato con successo nel campo
della prescrizione farmacologica;
particolarmente aggiornata deve essere l'evidenza
scientifica dell'utilità di quei provvedimenti sanitari che
vengono imposti dallo Stato;
il nostro attuale sistema sanitario include un gran
numero di provvedimenti obbligatori da tempo considerati non
efficaci dalla comunità scientifica;
questi trattamenti sanitari obbligatori interessano
ogni anno diverse centinaia di migliaia di cittadini e possono
quindi per alcuni divenire addirittura nocivi;
una soluzione, realizzabile in poco tempo, di
riduzione dei trattamenti obbligatori aumenterebbe
l'autorevolezza delle proposte fatte agli utenti da parte del
Servizio sanitario nazionale e libererebbe urgenti risorse
economiche:
impegna il Governo
ad assumere una forte iniziativa politica per superare
almeno i trattamenti sanitari obbligatori più superati quali
l'obbligo del controllo sanitario biennale per il personale
della scuola (decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1967, n. 1518, articolo 18), che prevede visita
medica biennale con controllo radiologico del torace per circa
mezzo milione di persone, nonostante l'Oms abbia documentato
l'inutilità di questa forma di screening che comporta un
rischio di immotivata esposizione a radiazioni ionizzanti;
ad abolire l'obbligo di ricerca dei casi di sifilide
ignorata (legge 25 luglio 1956, n. 837, articolo 7) che
prevede per diverse categorie di cittadini quali militari,
detenuti, eccetera la verifica della positività sierologica
per sifilide, ormai anacronistica;
ad abolire l'obbligo di controllo sanitario per
barbieri, parrucchieri e affini (legge 14 febbraio 1963, n.
161, e successive modifiche e integrazioni) ormai trasformato
in un momento burocratico sganciato da qualsiasi evidenza
epidemiologica;
ad abolire l'obbligo di controllo sanitario per addetti
alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze
alimentari (legge 30 aprile 1962, n. 283, e decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327) che
comporta un rilevante impegno di personale per il Servizio
sanitario nazionale e una inutile perdita di tempo per i
lavoratori a fronte di una universalmente riconosciuta
inutilità in termini di prevenzione;
ad abolire l'obbligo della vaccinazione contro la
tubercolosi (legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 447) che,
secondo la letteratura scientifica, è inefficace ed evitare
l'infezione, lasciando la scelta di vaccinare ai Dipartimenti
di prevenzione e alle direzioni sanitarie ospedaliere tranne
che nei confronti di operatori che operano in ambiente ad alto
rischio, neonati e bambini
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di età inferiore ai 5 anni, con test tubercolinico negativo
conviventi o a contatto stretto con tubercolosi in fase
contagiosa o appartenenti a gruppi ad alto rischio, affidando,
secondo quanto già predisposto nelle linee guida per il
controllo della tubercolosi, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai Dipartimenti di prevenzione e alle direzioni
sanitarie ospedaliere l'adozione di programmi vaccinali
adeguati alla situazione epidemiologica locale;
ad abolire l'obbligo della vaccinazione contro il tifo
prevista come forma di profilassi per alcune categorie (DCG 2
dicembre 1926), ormai sconsigliato dall'andamento
epidemiologico di questa infezione nel nostro Paese, così come
già giustamente previsto dalla legge finanziaria per il 1998
per il personale addetto alla produzione, manipolazione e
somministrazione di alimenti;
ad abolire le modalità di richiamo della vaccinazione
contro il tetano previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292,
che demandava la definizione delle modalità di esecuzione ad
un regolamento, decreto del Presidente della Repubblica n.
1301 del 7 settembre 1965, che determinava la cadenza dei
richiami vaccinali ad intervalli di quattro anni, smentito nel
1982 da una circolare ministeriale che consigliava di
aumentare l'intervallo a dieci anni ma che, purtroppo, non è
correttamente e ovunque applicata.
(7-00845) "Valpiana".
(nuova formulazione)
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