| Il formaggio "Bitto" è stato registrato in ambito
comunitario, quale denominazione di origine protetta, con
Regolamento CE n. 1263/96, ai sensi dell'articolo 17 del
Regolamento CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti agricoli ed alimentari.
L'articolo 4 del predetto Regolamento n. 2081/92 prevede,
tra le condizioni da osservare ai fini della registrazione,
quelle comprovanti il legame con l'ambiente geografico e
quelle descrittive delle principali caratteristiche fisiche,
chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto
agricolo o alimentare.
La registrazione comunitaria del formaggio DOP "Bitto" è
stata concessa sulla base della documentazione all'epoca
trasmessa alla Commissione Europea e della protezione
giuridica preesistente, consistente nel decreto ministeriale
19 aprile 1995, recante il riconoscimento della denominazione
di origine del formaggio "Bitto".
In tale ultimo provvedimento, all'articolo 3, comma 1,
lettera b) si specifica che il latte di una mungitura,
con l'eventuale aggiunta di latte caprino in misura non
superiore al 10 per cento, viene coagulato immediatamente in
loco sfruttando "lo sviluppo spontaneo della microflora
casearia".
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Così delineata la situazione normativa attuale, si osserva
che la valorizzazione delle produzioni di qualità,
tradizionali e tipiche, rientra tra gli obiettivi prioritari
dell'Amministrazione.
In tale ottica, ed in considerazione dell'impatto delle
nuove normative in tema di igiene dei prodotti alimentari su
tali produzioni, il Ministero è disponibile a valutare con la
massima attenzione gli obiettivi perseguiti e le modalità di
svolgimento della sperimentazione richiamata dagli onorevoli
interroganti, qualora la stessa venga, da parte del Consorzio
di tutela interessato, portata idoneamente a conoscenza dei
competenti Uffici, ai fini di un eventuale sostegno e della
divulgazione dell'iniziativa.
In proposito si richiama la legge 21 dicembre 1999, n. 526
(legge comunitaria 1999) che prevede, all'articolo 14, comma
15, lettera a), la possibilità che i Consorzi di tutela
delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità
avanzino proposte di disciplina regolamentare quale potrebbe
configurarsi l'attività illustrata dagli onorevoli
interroganti.
Si precisa, infine, qualora il procedimento individuato
possa ritenersi modificativo dei metodi di produzione previsti
dal disciplinare a suo tempo approvato, che l'articolo 9 del
reg. 2081/92 prevede la possibilità per gli Stati membri di
chiedere la modifica del disciplinare stesso. Tale modifica,
nel caso in cui non sia ritenuta dalla Commissione di scarsa
rilevanza, viene adottata secondo una procedura analoga a
quella prevista per la registrazione.
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