| CESARE DE PICCOLI, Sottosegretario di Stato per
l'industria, il commercio e
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l'artigianato e per il commercio con l'estero. Signor
Presidente, il settore dei videogiochi è regolato dalla legge
6 ottobre 1995, n. 425, che disciplina la produzione e
l'importazione di apparecchi e congegni automatici ed
elettronici, sia d'azzardo sia da intrattenimento, attribuendo
la competenza in materia di produzione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e affidando,
invece, al Ministero del commercio con l'estero la competenza
in materia di importazioni da paesi non appartenenti
all'Unione europea.
Nel nostro ordinamento, com'è noto, vige il divieto
generale del gioco d'azzardo qualificato come reato
dall'articolo 718 del codice penale, e sono vietati, nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'installazione e l'uso
di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco d'azzardo.
Per contro, entro specifici parametri, sono invece
consentiti la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo
degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici
(videogiochi o slot-machine) destinati
all'intrattenimento e all'esercizio di abilità. In base alla
legge 17 dicembre 1986, n. 904, tali parametri erano inerenti
essenzialmente al conseguimento di un premio che poteva
consistere nella ripetizione della partita per non più di tre
volte. Di fatto, tale legge ha dato luogo a difficoltà di
interpretazione ed a pronunce giurisprudenziali difformi.
La legge n. 425 del 1995, di iniziativa parlamentare, ha
modificato la predetta normativa, introducendo una disciplina
più complessiva ed articolata, seppure meno restrittiva; sono
stati precisati i requisiti essenziali per le apparecchiature
destinate al gioco di abilità, prevedendo la liceità di quegli
apparecchi per i quali gli elementi dell'abilità e
dell'intrattenimento sono preponderanti rispetto all'alea e
che consentono un premio all'abilità. Premio che, ai sensi
dell'articolo 1, può consistere: nella ripetizione delle
partite fino ad massimo di dieci volte; in gettoni, in misura
non superiore a dieci, rigiocabili nello stesso locale ma non
rimborsabili; in una consumazione o in un oggetto, non
convertibile in denaro, di modesto valore economico e tale da
escludere la finalità di lucro.
Al contempo è stata consentita la produzione, importazione
ed immissione nel mercato di apparecchi e congegni automatici
e semiautomatici per il gioco d'azzardo, da destinare
all'esportazione o all'installazione nelle case da gioco
autorizzate nei comuni di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia
e Saint Vincent, sottoponendo tali attività ad una
autorizzazione amministrativa preventiva (si veda l'articolo
2, comma 1, della legge n. 425 del 1995); mentre la
produzione, l'importazione e la commercializzazione di
apparecchi a congegni automatici e semiautomatici per il gioco
da trattenimento sono assoggettate ad una mera comunicazione
di inizio di attività.
Il legislatore ha rimandato ad un successivo regolamento
la disciplina attuativa della stessa legge, e, in particolare,
l'individuazione dei requisiti soggettivi di coloro che
intendano svolgere le attività di produzione o di importazione
di giochi d'azzardo.
Detto testo, la cui predisposizione è stata lunga e
laboriosa, ha avuto recentemente il parere favorevole da parte
del Consiglio di Stato (adunanza del 6 marzo 2000) e si trova
attualmente alla firma del ministro dell'industria, dopo
essere stato sottoposto al vaglio della Commissione europea,
nell'ambito della procedura di notifica di regole tecniche,
prevista dalla direttiva 98/34/CE.
Il summezionato regolamento prevede, quindi, i requisiti
oggettivi per la produzione delle apparecchiature destinate al
gioco di intrattenimento nonché di quelle destinate al gioco
d'azzardo e i requisiti soggettivi per l'autorizzazione alla
produzione, immissione sul mercato e installazione delle
predette apparecchiature.
Fra detti requisiti si segnala, in particolare, una
disposizione volta a prevedere una perizia giurata attestante
gli accorgimenti adottati per rendere inidonea
l'apparecchiatura a finalità di giochi d'azzardo e la sua
immodificabilità a detti
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fini. Anche chi installa apparecchi da gioco di abilità è
tenuto a verificare il rispetto di detti obblighi.
Inoltre, si segnala che esistono precisi obblighi a carico
delle imprese le quali sono tenute ad adottare gli
accorgimenti tecnici opportuni per rendere impossibile ad un
soggetto dotato di elevate capacità tecniche l'utilizzo
dell'apparecchio per attività di gioco d'azzardo o simili. E'
stato anche inserito il divieto, ferme le disposizioni
dell'articolo 718 del codice penale, di utilizzo degli
apparecchi non conformi alle norme del regolamento di cui
trattasi in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Altre norme sono volte alla tutela dei consumatori, con
particolare riguardo ai minori ed ai soggetti deboli. In
particolare, è stato previsto il divieto di immagini o di
contenuti di cruda violenza o di pornografia, accompagnato
dall'incoraggiamento ad un uso lecito e responsabile dei mezzi
di produzione, attraverso la promozione di codici di
autoregolamentazione, in analogia a quanto operato in sede
europea sugli audiovisivi e l'uso di Internet (si veda il
libro verde sulla tutela dei minori, decisione n.
276/1999/CE), la possibilità per il giocatore di interrompere
il gioco in ogni momento senza perdere le partite acquistate o
vinte e non giocate; l'uso della lingua italiana per spiegare
le regole del gioco.
L'ipotesi prospettata dall'onorevole Saonara, consistente
nell'istituzione di una commissione con il compito di
definire, sotto il profilo tecnico, quali giochi siano da
considerare di mera abilità e quali d'azzardo, pur meritevole
di un attenta considerazione, non è stata al momento
introdotta nel regolamento in quanto detta commissione non è
espressamente prevista dalla legge n. 425 del 1995.
Il lavoro di tale commissione, pur potendo risultare un
concreto supporto alle due amministrazioni chiamate a
rilasciare le autorizzazioni, utile per la più incisiva azione
di controllo preventivo, d'altra parte sembra non essere del
tutto in linea con i principi di semplificazione e di celerità
del procedimento autorizzatorio, basato anche
sull'autocertificazione e sulla responsabilizzazione delle
categorie interessate, che l'emanando regolamento si propone
di perseguire.
Si precisa, infine, che l'attività di vigilanza sul
territorio e la conseguente repressione di eventuali abusi
sono di stretta competenza del Ministero dell'interno e
dell'autorità di pubblica sicurezza, cui dovranno indirizzarsi
eventuali atti di sindacato ispettivo inerenti a tali
aspetti.
Si ritiene, pertanto, che l'imminente varo del
regolamento, possa essere la risposta più esauriente a tutti i
quesiti e alle problematiche poste dall'interpellanza.
Infatti, dopo un lungo periodo di stallo per divergenze sia
tra le amministrazioni concertanti che tra le categorie
stesse, l'istruttoria del regolamento ha ricevuto un nuovo
impulso nel corso dell'ultimo anno.
Lo schema è stato di massima concertato nel corso di una
riunione, svoltasi presso il Ministero dell'industria, in data
8 aprile 1999; il Ministero dell'interno ha sciolto le proprie
riserve nel luglio del 1999, successivamente il provvedimento
è stato notificato alla Commissione europea in data 27 luglio
1999, ai sensi della direttiva 98/34/CE, in quanto si tratta
di una disciplina non armonizzata in sede europea, che può
costituire ostacolo alla libera circolazione dei prodotti.
Conclusasi nel gennaio 2000 la procedura in sede UE, il
Consiglio di Stato ha reso il proprio parere favorevole
nell'adunanza del 6 marzo 2000. In data 26 aprile, la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso il proprio
nullaosta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988.
Le sopravvenute vicende politiche hanno impedito
nell'ultimo mese la conclusione del procedimento con la firma
del provvedimento.
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