| PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i
termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Per consentire il decorso dei termini regolamentari di
preavviso, sospendo la seduta.
La seduta, sospesa alle 15,15 è ripresa
alle 15,35.
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