| (Istruzione e formazione professionale).
1. Le scuole e gli istituti di istruzione del Corpo della
polizia finanziaria perseguono il fine di garantire la
formazione e l'aggiornamento del personale.
2. Le scuole e gli istituti organizzano e svolgono nelle
proprie sedi, presso altre strutture del Corpo o presso enti
pubblici, istituti specializzati e centri italiani e
stranieri:
a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento
del personale immediatamente dopo l'assunzione;
b) corsi e seminari di aggiornamento e
qualificazione che forniscano maggiori elementi di conoscenza
generale e professionale.
3. Alla struttura ed organizzazione degli istituti e
scuole di cui al comma 2 si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
| |