Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115803
ALA0724-0035
Allegato A n. 724 del 23 maggio 2000 (ALA13-724)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.31 dello stampato)
...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541. TESTIASS
...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541.
...(A.C. 332 - sezione 4) ...EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 8.
ZZALA ZZRES ZZALA230500 ZZALA000523 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA724 ZZ13 ZZTX
       Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 8.
                 (Competenze delle regioni).
     1.  Le regioni esercitano le funzioni di legislazione,
  programmazione, indirizzo degli interventi sociali, di
  verifica e controllo della rispettiva attuazione a livello
  territoriale, nonché di coordinamento e supporto nei confronti
  dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività
  sociosanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro
  competenza.  Disciplinano altresì l'integrazione degli
  interventi stessi, con particolare riferimento all'attività
  sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria,
  di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  n),  della legge
  4 novembre 1998, n 419.
     2.  Le regioni programmano gli interventi sociali secondo
  le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito
  delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e
  azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti,
  procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
  per dar luogo a forme di cooperazione.  Le regioni provvedono
  altresì alla consultazione degli organismi non lucrativi di
  utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle
  associazioni e degli enti di volontariato e di promozione
  sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, nonché
  dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della
  presente legge.
     3.  Alla regione, nel rispetto di quanto disciplinato dal
  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
  particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
         a)  determinazione, entro centoventi giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, tramite forme
  di concertazione con le comunità montane e gli enti locali
  interessati, degli ambiti territoriali per la programmazione e
  attuazione dei servizi sociali e di quelli ad integrazione
  socio-sanitaria.  Contestualmente sono stabilite le modalità e
  gli strumenti per la gestione integrata dei servizi in ambiti
  territoriali omogenei.  Sono previsti, inoltre, incentivi a
  favore della gestione integrata delle funzioni sociali e
  sanitarie;
       b)  definizione delle iniziative necessarie per
  l'integrazione delle politiche in materia di interventi nel
  settore sociale, sanitario, delle istituzioni scolastiche,
  dell'avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività
  lavorative, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e
  delle comunicazioni;
       c)  promozione della sperimentazione di modelli
  innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane
  e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi
  altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
       d)  adozione di metodi e strumenti per il controllo di
  gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
  servizi ed i risultati delle azioni previste;
       e)  definizione entro sessanta giorni dalla
  individuazione da parte dello Stato dei requisiti minimi di
  cui all'articolo 9, comma 1, lettera  b),  dei criteri per
  la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti
  per l'accreditamento e la vigilanza
 
                              Pag. 32
 
  sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti
  organizzativi per l'esercizio delle attività sociali;
       f)  istituzione, entro sessanta giorni dalla data di
  definizione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera
  e),  del registro delle strutture e dei soggetti
  autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla
  medesima lettera, all'esercizio delle attività disciplinate
  dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni,
  del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte
  nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori
  di cui alla lettera  g);
       g)  definizione, entro sessanta giorni dalla data di
  individuazione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera e),
  degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la
  gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni,
  nonché degli indicatori per verificare il rapporto
  costi-efficacia dei servizi;
       h)  definizione, entro centottanta giorni dalla data
  di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per la
  determinazione del concorso da parte degli utenti al costo
  delle prestazioni nel rispetto dei principi generali definiti
  in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51,
  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto
  dall'articolo 26 della presente legge;
       i)  definizione, entro 180 giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, degli indicatori per
  la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente
  assicurati;
       l)  coordinamento e finanziamento dei piani per la
  formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
  attività sociali, riconosciuto ai sensi dell'articolo 12;
       m)  determinazione, entro centottanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe
  massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
  soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a
  livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle
  tariffe medesime;
       n)  esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti
  degli enti locali che risultino inadempienti;
       o)  istituzione, entro sessanta giorni dalla data di
  adozione del Piano nazionale di cui all'articolo 18, del
  servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma
  3, lettera  d),  nonché gestione del medesimo servizio.
     4.  Per l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui
  agli articoli 6 e 7 le regioni disciplinano, con le modalità
  stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo
  1998, n. 112, il trasferimento agli enti locali delle risorse
  umane, finanziarie e patrimoniali, utilizzate alla data di
  entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle
  funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la
  copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime
  funzioni sociali, nonché necessarie per garantire la copertura
  degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova
  istituzione ai sensi della presente legge.
  Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.
       Al comma 1, dopo le parole:  le funzioni di
  aggiungere le seguenti:  legislazione,.
  8. 2.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 1, sostituire le parole da:  coordinamento
  fino a:  livello territoriale  con le seguenti:  di
  verifica e di controllo dell'attuazione a livello territoriale
  degli interventi sociali, nonché di coordinamento e supporto
  nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono
  attività socio-sanitaria
 
                              Pag. 33
 
  e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza.
  8. 3.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 1, dopo le parole:  di verifica
  aggiungere le seguenti:  e di controllo.
  8. 4.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:  Le
  regioni,  aggiungere le seguenti:  le province autonome di
  Trento e Bolzano.
  8. 5.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
             Subemendamenti all'emendamento 8. 51
                      della Commissione.
     All'emendamento 8.51 della Commissione, sostituire le
  parole:  commi 5 e 6, e 10  con le seguenti:  commi 4 e
  5, nonché delle associazioni sociali e di tutela degli utenti
  e dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della
  presente legge.
  0. 8. 51. 1.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 8.51 della Commissione, sostituire le
  parole:  commi 5 e 6  con le seguenti:  commi 4 e 5.
  0. 8. 51. 2.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 8.51 della Commissione, sopprimere le
  parole:  e 6.
  0. 8. 51. 3.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
       Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
  articolo 1, commi 4 e 5,  con le seguenti:  articoli 1,
  commi 5 e 6, e 10.
  8. 51.   La Commissione.
       Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le
  parole:  , nonché dei soggetti riconosciuti ai sensi
  dell'articolo 10 della presente legge.
  8. 6.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  a),  primo periodo, sostituire
  la parola:  centottanta  con la seguente:
  centoventi.
  8. 7.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  a),  primo periodo, dopo le
  parole:  concertazione con  aggiungere le seguenti:  le
  comunità montane e.
  8. 8.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  a),  primo periodo, sostituire
  la parola:  unitaria  con la seguente:  integrata.
  8. 41.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  a),  sopprimere il secondo
  periodo.
  * 8. 9.   Valpiana, Giordano, Nardini.
       Al comma 3, lettera  a),  sopprimere il secondo
  periodo.
  * 8. 40.   Novelli.
       Al comma 3, lettera  a),  sostituire il secondo
  periodo con il seguente:  Sono previsti, inoltre, incentivi
  a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e
  sanitarie.
  8. 10.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
 
                              Pag. 34
 
       Al comma 3, lettera  b),  sostituire le parole:
  definizione di politiche integrate  con le seguenti:
  coordinamento delle politiche.
  8. 11.   Valpiana, Giordano, Nardini.
       Al comma 3, lettera  b),  sostituire le parole:
  di politiche integrate,  con le seguenti:  delle
  iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche.
  8. 12.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
     Al comma 3, lettera  b),  dopo la parola:
  sociali,  aggiungere la seguente:  ambiente,
  8. 48.   Procacci, Gardiol.
       Al comma 3 sopprimere la lettera c).
  8. 13.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
     Al comma 3, lettera  d),  sopprimere le parole da:
  in grado di coordinare  fino alla fine della
  lettera.
  8. 49.   Maura Cossutta, Saia.
       Al comma 3, lettera  e),  sostituire la parola:
  promozione  con la seguente:  adozione.
  8. 14.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  f),  dopo le parole:
  fissati dallo Stato  aggiungere le seguenti:  entro
  sessanta giorni dalla data di individuazione dei medesimi
  requisiti minimi.
  8. 15.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  f),  sostituire le parole
  da:  per l'autorizzazione,  fino alla fine della lettera,
  con le seguenti:  per la realizzazione delle strutture,
  degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza
  sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti
  organizzativi per l'esercizio delle attività sociali.
  8. 16.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  f)  dopo la parola:
  accreditamento  aggiungere le seguenti:  il
  convenzionamento.
  8. 17.   Valpiana, Giordano, Nardini.
       Al comma 3, lettera  f),  sostituire le parole:
  comma 4  con le seguenti:  commi 4 e 5.
  8. 42.   Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu,
  Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno
  d'Alcontres.
       Al comma 3, lettera  f),  sostituire le parole:
  comma 4  con le seguenti:  comma 5.
  8. 47.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, sostituire le lettere  g)  e  h)
  con le seguenti:
         g)  istituzione, entro sessanta giorni dalla data
  di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera
  f)  del registro delle strutture e dei soggetti
  autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla
  medesima lettera  f),  all'esercizio delle attività
  disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno
  ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle
  strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti
  e degli indicatori di cui alla successiva lettera
  h);.
       h)  definizione, entro sessanta giorni dalla data di
  individuazione dei criteri di cui alla lettera  f),  degli
  indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la
  gestione dei
 
                              Pag. 35
 
  servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli
  indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei
  servizi.
  8. 19.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, sostituire la lettera  g)  con la
  seguente:
         g)  istituzione, entro sessanta giorni dalla data
  di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera
  f),  del registro delle strutture e dei soggetti
  autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla
  medesima lettera  f),  e sulla base di indicatori
  oggettivi di qualità, all'esercizio delle attività
  disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno
  ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle
  strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti
  e degli indicatori oggettivi di qualità;.
  8. 18.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  g),  dopo le parole:
  registri dei soggetti  aggiungere le seguenti:
  pubblici e di registri dei soggetti privati.
  8. 43.   Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
  Ciani.
       Al comma 3, sopprimere la lettera  h).
  8. 44.   Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
  Ciani.
       Al comma 3, sostituire la lettera  h)  con la
  seguente:
       h)  definizione, entro sessanta giorni dalla data di
  individuazione dei criteri di cui alla lettera  f),  degli
  indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la
  gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni,
  nonché degli indicatori per verificare il rapporto
  costi-efficacia dei servizi;.
  8. 20.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  h),  dopo la parola:
  definizione  aggiungere le seguenti:  entro sessanta
  giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla
  lettera  f).
  8. 21.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  h),  sostituire le parole:
  dei requisiti di qualità  con le seguenti:  degli
  indicatori oggettivi di qualità e di efficienza.
  8. 22.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  h),  aggiungere, in fine, le
  parole: ,  nonché degli indicatori per verificare il
  rapporto costi-efficacia dei servizi.
  8. 23.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, sopprimere la lettera  i).
  * 8. 24.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi,
  Molgora.
       Al comma 3, sopprimere la lettera  i).
  * 8. 25.   Valpiana, Giordano, Nardini.
       Al comma 3, sostituire la lettera  i)  con la
  seguente:
       i)  definizione per i servizi sociali facoltativi dei
  criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte dei
  comuni, secondo i criteri generali adottati in sede
  regionale.
  8. 26.   Novelli.
 
                              Pag. 36
 
       Al comma 3, sostituire la lettera  i)  con la
  seguente:
       i)  definizione per i servizi facoltativi dei criteri
  per l'emissione dei buoni servizio da parte dei comuni,
  secondo i criteri generali adottati in sede regionale.
  8. 45.   Gardiol.
       Al comma 3, lettera  l),  dopo la parola:
  definizione,  aggiungere le seguenti:  entro
  centottanta giorni della data di entrata in vigore della
  presente legge.
  8. 27.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  l)  dopo le parole:  delle
  prestazioni  aggiungere le seguenti:  con pagamento di
  retta a favore della famiglia.
  8. 1.   Lucchese, Del Barone.
       Al comma 3, lettera  l),  sostituire le parole da:
  sulla base dei criteri  fino alla fine della lettera con
  le seguenti:  nel rispetto dei principi generali definiti in
  sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della
  legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto legislativo 31
  marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26
  della presente legge.
       Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sopprimere
  la lettera  g).
  8. 30.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  l)  aggiungere, in fine, le
  parole:  fermo restando che, ai sensi e per gli effetti
  dell'articolo 438 del codice civile, gli enti pubblici non
  possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi
  quelli elencati nell'articolo 433 del codice civile di
  soggetti maggiorenni.
  * 8. 28.   Valpiana, Giordano, Nardini.
       Al comma 3, lettera  l)  aggiungere, in fine, le
  parole:  fermo restando che, ai sensi e per gli effetti
  dell'articolo 438 del codice civile, gli enti pubblici non
  possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi
  quelli elencati nell'articolo 433 del codice civile di
  soggetti maggiorenni.
  * 8. 29.   Novelli.
       Al comma 3, lettera  l)  aggiungere, in fine, le
  parole:  e ferma restando l'assenza di obblighi da parte dei
  parenti, di versare contributi economici agli enti pubblici
  per l'erogazione ai soggetti maggiorenni delle prestazioni
  sociali di cui alla presente legge.
  8. 50.   Maura Cossutta, Saia.
       Al comma 3, lettera  m),  sostituire la parola:
  predisposizione  con la seguente:  coordinamento.
  8. 31.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  m),  aggiungere, in fine, le
  seguenti parole:  riconosciuto ai sensi dell'articolo 12.
  8. 32.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, sostituire la lettera  n)  con la
  seguente:
         n)  determinazione, entro centottanta giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe
  massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
  soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a
  livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle
  tariffe medesime;.
  8. 34.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
 
                              Pag. 37
 
       Al comma 3, lettera  n),  aggiungere, in fine, le
  parole:  e convenzionati.
  8. 35.   Valpiana, Giordano, Nardini.
             Subemendamenti all'emendamento 8. 52
                      della Commissione.
     All'emendamento 8. 52 della Commissione, sopprimere le
  parole:  rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma
  2, lettere  a),   b)  e  c),  e 19.
  0. 8. 52. 1.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 8. 52 della Commissione, sostituire le
  parole:  a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2,
  lettere  a),   b)  e  c),  e 19  con le
  seguenti:  alle competenze loro attribuite.
  0. 8. 52. 2.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 8. 52 della Commissione, sopprimere le
  parole:,  comma 2, lettere  a),   b)  e  c),
  0. 8. 52. 3.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, lettera  o),  sostituire le parole:
  nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti
  con le seguenti: ,  secondo le modalità indicate dalla
  legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
  31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali
  inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6,
  comma 2, lettere  a),   b)  e  c),  e 19.
  8. 52.   La Commissione.
       Al comma 3, lettera  o),  aggiungere, in fine, le
  parole:  in merito alle attività concernenti i servizi
  sociali obbligatori.
  8. 33.   Novelli.
       Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente
  lettera:
       p)  definizione, entro centottanta giorni dalla data
  di entrata in vigore delle presente legge, degli indicatori e
  dei parametri per la verifica dei livelli di integrazione
  sociale effettivamente assicurati, nonché gli indicatori per
  la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei
  servizi sociali.
       Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere
  la lettera  f).
  8. 37.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente
  lettera:
       p)  istituzione, entro sessanta giorni dalla data di
  adozione del piano nazionale di cui all'articolo 18, del
  servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma
  3, lettera  d),  nonché gestione del medesimo
  servizio;.
  8. 36.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
             Subemendamenti all'emendamento 8. 55
                      della Commissione.
       All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le
  parole:  le  regioni aggiungere le seguenti:
  definiscono gli obblighi automaticamente esigibili da parte
  dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli
  erogatori di prestazioni e servizi, nonché i risarcimenti
  esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli
  stessi oltre i termini indicati nella carta dei servizi di cui
  all'articolo 13 e.
  0. 8. 55. 2   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
 
                              Pag. 38
 
       All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le
  parole:  prestazioni sociali  aggiungere le seguenti:
  prevedono misure per incentivare.
  0. 8. 55. 3.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
       All'emendamento 8. 55 della Commissione, sostituire le
  parole:  e l' eventuale istituzione,  con le seguenti:
  e prevedono misure atte a incentivare l'istituzione, da parte
  delle associazioni sociali e di tutela dei cittadini,.
  0. 8. 55. 5.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
       All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le
  parole:  uffici di tutela  aggiungere la seguente:
  regionali.
  0. 8. 55. 4.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
       All'emendamento 8. 55 della Commissione, sopprimere le
  parole da:  conseguentemente  fino alla fine del
  periodo.
  0. 8. 55. 6.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 8.55 della Commissione, aggiungere, in
  fine, i seguenti commi:
       3- ter.  Per garantire effettivamente il diritto
  alla partecipazione, le regioni disciplinano la costituzione
  di comitati di partecipazione degli utenti e operatori.
         3- quater.  I comitati verificano il
  funzionamento dei servizi di assistenza sociale erogati sul
  territorio, presentano istanze di critica e proposta ai
  responsabili dei servizi e, se del caso, anche al direttore
  dell'unità locale per i servizi di assistenza sociale.
  0. 8. 55. 1.   Valpiana.
       Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
         3- bis.  Fermi restando i principi di cui alla
  legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le
  procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei
  reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
  l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
  stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
  confronti degli enti erogatori.
       Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23.
  8. 55.    (ulteriore riformulazione)  La
  Commissione.
       Al comma 4, sostituire le parole:  Ai fini di cui
  all'articolo 6, comma 3,  con le seguenti:  Per
  l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui agli
  articoli 6 e 7.
  8. 38.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ,  nonché
  di quelle necessarie per garantire la copertura degli oneri
  derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione
  ai sensi della presente legge.
  8. 39.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
 
DATA=000523 FASCID=ALA13-724 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0724 TOTPAG=0047 TOTDOC=0039 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0024 COMM= TX PAGINIZ=0031 RIGINIZ=012 PAGFIN=0038 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=31 PAGEFIN=38 SORTRES=0005235 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00724 SORTNAV=5³005232 00724 300000 ZZALA724 NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0024 NDOC0024



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