| Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Competenze delle regioni).
1. Le regioni esercitano le funzioni di legislazione,
programmazione, indirizzo degli interventi sociali, di
verifica e controllo della rispettiva attuazione a livello
territoriale, nonché di coordinamento e supporto nei confronti
dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività
sociosanitaria e socio-assistenziale, per quanto di loro
competenza. Disciplinano altresì l'integrazione degli
interventi stessi, con particolare riferimento all'attività
sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge
4 novembre 1998, n 419.
2. Le regioni programmano gli interventi sociali secondo
le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito
delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e
azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti,
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti,
per dar luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono
altresì alla consultazione degli organismi non lucrativi di
utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle
associazioni e degli enti di volontariato e di promozione
sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, nonché
dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della
presente legge.
3. Alla regione, nel rispetto di quanto disciplinato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tramite forme
di concertazione con le comunità montane e gli enti locali
interessati, degli ambiti territoriali per la programmazione e
attuazione dei servizi sociali e di quelli ad integrazione
socio-sanitaria. Contestualmente sono stabilite le modalità e
gli strumenti per la gestione integrata dei servizi in ambiti
territoriali omogenei. Sono previsti, inoltre, incentivi a
favore della gestione integrata delle funzioni sociali e
sanitarie;
b) definizione delle iniziative necessarie per
l'integrazione delle politiche in materia di interventi nel
settore sociale, sanitario, delle istituzioni scolastiche,
dell'avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività
lavorative, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e
delle comunicazioni;
c) promozione della sperimentazione di modelli
innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane
e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi
altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
d) adozione di metodi e strumenti per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei
servizi ed i risultati delle azioni previste;
e) definizione entro sessanta giorni dalla
individuazione da parte dello Stato dei requisiti minimi di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), dei criteri per
la realizzazione delle strutture, degli ulteriori requisiti
per l'accreditamento e la vigilanza
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sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti
organizzativi per l'esercizio delle attività sociali;
f) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di
definizione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera
e), del registro delle strutture e dei soggetti
autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla
medesima lettera, all'esercizio delle attività disciplinate
dalla presente legge, nonché verifica, almeno ogni due anni,
del rispetto, da parte dei soggetti e delle strutture iscritte
nel suddetto registro, dei citati requisiti e degli indicatori
di cui alla lettera g);
g) definizione, entro sessanta giorni dalla data di
individuazione dei requisiti ulteriori di cui alla lettera e),
degli indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la
gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni,
nonché degli indicatori per verificare il rapporto
costi-efficacia dei servizi;
h) definizione, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dei criteri per la
determinazione del concorso da parte degli utenti al costo
delle prestazioni nel rispetto dei principi generali definiti
in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto
dall'articolo 26 della presente legge;
i) definizione, entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, degli indicatori per
la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente
assicurati;
l) coordinamento e finanziamento dei piani per la
formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle
attività sociali, riconosciuto ai sensi dell'articolo 12;
m) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe
massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a
livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle
tariffe medesime;
n) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti
degli enti locali che risultino inadempienti;
o) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di
adozione del Piano nazionale di cui all'articolo 18, del
servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma
3, lettera d), nonché gestione del medesimo servizio.
4. Per l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui
agli articoli 6 e 7 le regioni disciplinano, con le modalità
stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, il trasferimento agli enti locali delle risorse
umane, finanziarie e patrimoniali, utilizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle
funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la
copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime
funzioni sociali, nonché necessarie per garantire la copertura
degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova
istituzione ai sensi della presente legge.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.
Al comma 1, dopo le parole: le funzioni di
aggiungere le seguenti: legislazione,.
8. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 1, sostituire le parole da: coordinamento
fino a: livello territoriale con le seguenti: di
verifica e di controllo dell'attuazione a livello territoriale
degli interventi sociali, nonché di coordinamento e supporto
nei confronti dei soggetti pubblici e privati che svolgono
attività socio-sanitaria
Pag. 33
e socio-assistenziale, per quanto di loro competenza.
8. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 1, dopo le parole: di verifica
aggiungere le seguenti: e di controllo.
8. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le
regioni, aggiungere le seguenti: le province autonome di
Trento e Bolzano.
8. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Subemendamenti all'emendamento 8. 51
della Commissione.
All'emendamento 8.51 della Commissione, sostituire le
parole: commi 5 e 6, e 10 con le seguenti: commi 4 e
5, nonché delle associazioni sociali e di tutela degli utenti
e dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della
presente legge.
0. 8. 51. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 8.51 della Commissione, sostituire le
parole: commi 5 e 6 con le seguenti: commi 4 e 5.
0. 8. 51. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 8.51 della Commissione, sopprimere le
parole: e 6.
0. 8. 51. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
articolo 1, commi 4 e 5, con le seguenti: articoli 1,
commi 5 e 6, e 10.
8. 51. La Commissione.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le
parole: , nonché dei soggetti riconosciuti ai sensi
dell'articolo 10 della presente legge.
8. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire
la parola: centottanta con la seguente:
centoventi.
8. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le
parole: concertazione con aggiungere le seguenti: le
comunità montane e.
8. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire
la parola: unitaria con la seguente: integrata.
8. 41. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo
periodo.
* 8. 9. Valpiana, Giordano, Nardini.
Al comma 3, lettera a), sopprimere il secondo
periodo.
* 8. 40. Novelli.
Al comma 3, lettera a), sostituire il secondo
periodo con il seguente: Sono previsti, inoltre, incentivi
a favore della gestione integrata delle funzioni sociali e
sanitarie.
8. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Pag. 34
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:
definizione di politiche integrate con le seguenti:
coordinamento delle politiche.
8. 11. Valpiana, Giordano, Nardini.
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole:
di politiche integrate, con le seguenti: delle
iniziative necessarie per l'integrazione delle politiche.
8. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera b), dopo la parola:
sociali, aggiungere la seguente: ambiente,
8. 48. Procacci, Gardiol.
Al comma 3 sopprimere la lettera c).
8. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da:
in grado di coordinare fino alla fine della
lettera.
8. 49. Maura Cossutta, Saia.
Al comma 3, lettera e), sostituire la parola:
promozione con la seguente: adozione.
8. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera f), dopo le parole:
fissati dallo Stato aggiungere le seguenti: entro
sessanta giorni dalla data di individuazione dei medesimi
requisiti minimi.
8. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole
da: per l'autorizzazione, fino alla fine della lettera,
con le seguenti: per la realizzazione delle strutture,
degli ulteriori requisiti per l'accreditamento e la vigilanza
sulle medesime strutture, nonché degli ulteriori requisiti
organizzativi per l'esercizio delle attività sociali.
8. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera f) dopo la parola:
accreditamento aggiungere le seguenti: il
convenzionamento.
8. 17. Valpiana, Giordano, Nardini.
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole:
comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.
8. 42. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu,
Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno
d'Alcontres.
Al comma 3, lettera f), sostituire le parole:
comma 4 con le seguenti: comma 5.
8. 47. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, sostituire le lettere g) e h)
con le seguenti:
g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data
di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera
f) del registro delle strutture e dei soggetti
autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla
medesima lettera f), all'esercizio delle attività
disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno
ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle
strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti
e degli indicatori di cui alla successiva lettera
h);.
h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di
individuazione dei criteri di cui alla lettera f), degli
indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la
gestione dei
Pag. 35
servizi e per l'erogazione delle prestazioni, nonché degli
indicatori per verificare il rapporto costi-efficacia dei
servizi.
8. 19. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, sostituire la lettera g) con la
seguente:
g) istituzione, entro sessanta giorni dalla data
di definizione dei criteri di cui alla precedente lettera
f), del registro delle strutture e dei soggetti
autorizzati, in quanto in possesso dei requisiti di cui alla
medesima lettera f), e sulla base di indicatori
oggettivi di qualità, all'esercizio delle attività
disciplinate dalla presente legge, nonché verifica, almeno
ogni due anni, del rispetto, da parte dei soggetti e delle
strutture iscritte nel suddetto registro, dei citati requisiti
e degli indicatori oggettivi di qualità;.
8. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera g), dopo le parole:
registri dei soggetti aggiungere le seguenti:
pubblici e di registri dei soggetti privati.
8. 43. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
Ciani.
Al comma 3, sopprimere la lettera h).
8. 44. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
Ciani.
Al comma 3, sostituire la lettera h) con la
seguente:
h) definizione, entro sessanta giorni dalla data di
individuazione dei criteri di cui alla lettera f), degli
indicatori oggettivi di qualità e di efficienza per la
gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni,
nonché degli indicatori per verificare il rapporto
costi-efficacia dei servizi;.
8. 20. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera h), dopo la parola:
definizione aggiungere le seguenti: entro sessanta
giorni dalla data di individuazione dei criteri di cui alla
lettera f).
8. 21. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole:
dei requisiti di qualità con le seguenti: degli
indicatori oggettivi di qualità e di efficienza.
8. 22. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le
parole: , nonché degli indicatori per verificare il
rapporto costi-efficacia dei servizi.
8. 23. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, sopprimere la lettera i).
* 8. 24. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi,
Molgora.
Al comma 3, sopprimere la lettera i).
* 8. 25. Valpiana, Giordano, Nardini.
Al comma 3, sostituire la lettera i) con la
seguente:
i) definizione per i servizi sociali facoltativi dei
criteri per l'emissione dei buoni servizio da parte dei
comuni, secondo i criteri generali adottati in sede
regionale.
8. 26. Novelli.
Pag. 36
Al comma 3, sostituire la lettera i) con la
seguente:
i) definizione per i servizi facoltativi dei criteri
per l'emissione dei buoni servizio da parte dei comuni,
secondo i criteri generali adottati in sede regionale.
8. 45. Gardiol.
Al comma 3, lettera l), dopo la parola:
definizione, aggiungere le seguenti: entro
centottanta giorni della data di entrata in vigore della
presente legge.
8. 27. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera l) dopo le parole: delle
prestazioni aggiungere le seguenti: con pagamento di
retta a favore della famiglia.
8. 1. Lucchese, Del Barone.
Al comma 3, lettera l), sostituire le parole da:
sulla base dei criteri fino alla fine della lettera con
le seguenti: nel rispetto dei principi generali definiti in
sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26
della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, sopprimere
la lettera g).
8. 30. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera l) aggiungere, in fine, le
parole: fermo restando che, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 438 del codice civile, gli enti pubblici non
possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi
quelli elencati nell'articolo 433 del codice civile di
soggetti maggiorenni.
* 8. 28. Valpiana, Giordano, Nardini.
Al comma 3, lettera l) aggiungere, in fine, le
parole: fermo restando che, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 438 del codice civile, gli enti pubblici non
possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi
quelli elencati nell'articolo 433 del codice civile di
soggetti maggiorenni.
* 8. 29. Novelli.
Al comma 3, lettera l) aggiungere, in fine, le
parole: e ferma restando l'assenza di obblighi da parte dei
parenti, di versare contributi economici agli enti pubblici
per l'erogazione ai soggetti maggiorenni delle prestazioni
sociali di cui alla presente legge.
8. 50. Maura Cossutta, Saia.
Al comma 3, lettera m), sostituire la parola:
predisposizione con la seguente: coordinamento.
8. 31. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera m), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: riconosciuto ai sensi dell'articolo 12.
8. 32. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, sostituire la lettera n) con la
seguente:
n) determinazione, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, delle tariffe
massime e minime che i comuni sono tenuti a corrispondere ai
soggetti accreditati che erogano prestazioni e servizi a
livello comunale, nonché dei criteri per l'aggiornamento delle
tariffe medesime;.
8. 34. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Pag. 37
Al comma 3, lettera n), aggiungere, in fine, le
parole: e convenzionati.
8. 35. Valpiana, Giordano, Nardini.
Subemendamenti all'emendamento 8. 52
della Commissione.
All'emendamento 8. 52 della Commissione, sopprimere le
parole: rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma
2, lettere a), b) e c), e 19.
0. 8. 52. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 8. 52 della Commissione, sostituire le
parole: a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2,
lettere a), b) e c), e 19 con le
seguenti: alle competenze loro attribuite.
0. 8. 52. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 8. 52 della Commissione, sopprimere le
parole:, comma 2, lettere a), b) e c),
0. 8. 52. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
Al comma 3, lettera o), sostituire le parole:
nei confronti degli enti locali che risultino inadempienti
con le seguenti: , secondo le modalità indicate dalla
legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali
inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6,
comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
8. 52. La Commissione.
Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, le
parole: in merito alle attività concernenti i servizi
sociali obbligatori.
8. 33. Novelli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
p) definizione, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle presente legge, degli indicatori e
dei parametri per la verifica dei livelli di integrazione
sociale effettivamente assicurati, nonché gli indicatori per
la verifica del rapporto costi-benefici degli interventi e dei
servizi sociali.
Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere
la lettera f).
8. 37. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
p) istituzione, entro sessanta giorni dalla data di
adozione del piano nazionale di cui all'articolo 18, del
servizio informativo, ai sensi del medesimo articolo 18, comma
3, lettera d), nonché gestione del medesimo
servizio;.
8. 36. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Subemendamenti all'emendamento 8. 55
della Commissione.
All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le
parole: le regioni aggiungere le seguenti:
definiscono gli obblighi automaticamente esigibili da parte
dei cittadini, le sanzioni automaticamente applicabili agli
erogatori di prestazioni e servizi, nonché i risarcimenti
esigibili dagli utenti nel caso di ritardata erogazione degli
stessi oltre i termini indicati nella carta dei servizi di cui
all'articolo 13 e.
0. 8. 55. 2 Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
Pag. 38
All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le
parole: prestazioni sociali aggiungere le seguenti:
prevedono misure per incentivare.
0. 8. 55. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 8. 55 della Commissione, sostituire le
parole: e l' eventuale istituzione, con le seguenti:
e prevedono misure atte a incentivare l'istituzione, da parte
delle associazioni sociali e di tutela dei cittadini,.
0. 8. 55. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 8. 55 della Commissione, dopo le
parole: uffici di tutela aggiungere la seguente:
regionali.
0. 8. 55. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 8. 55 della Commissione, sopprimere le
parole da: conseguentemente fino alla fine del
periodo.
0. 8. 55. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 8.55 della Commissione, aggiungere, in
fine, i seguenti commi:
3- ter. Per garantire effettivamente il diritto
alla partecipazione, le regioni disciplinano la costituzione
di comitati di partecipazione degli utenti e operatori.
3- quater. I comitati verificano il
funzionamento dei servizi di assistenza sociale erogati sul
territorio, presentano istanze di critica e proposta ai
responsabili dei servizi e, se del caso, anche al direttore
dell'unità locale per i servizi di assistenza sociale.
0. 8. 55. 1. Valpiana.
Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:
3- bis. Fermi restando i principi di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le
procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei
reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e
l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti
stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23.
8. 55. (ulteriore riformulazione) La
Commissione.
Al comma 4, sostituire le parole: Ai fini di cui
all'articolo 6, comma 3, con le seguenti: Per
l'attuazione dei trasferimenti di competenza di cui agli
articoli 6 e 7.
8. 38. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nonché
di quelle necessarie per garantire la copertura degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione
ai sensi della presente legge.
8. 39. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
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