Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115804
ALA0724-0036
Allegato A n. 724 del 23 maggio 2000 (ALA13-724)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541. TESTIASS
...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541.
(A.C. 332 - sezione 5) ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 19.
ZZALA ZZRES ZZALA230500 ZZALA000523 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA724 ZZ13 ZZTX
                       (Piano di zona).
     1.  I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui
  all'articolo 8, comma 3, lettera  a),  a tutela dei
  diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità
  sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e
  socio-sanitari,
 
                              Pag. 39
 
  secondo le indicazioni del piano regionale di cui
  all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che
  individua:
         a)  gli obiettivi strategici e le priorità di
  intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa
  realizzazione;
         b)  le modalità organizzative dei servizi, le
  risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti
  di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate
  ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera  h);
         c)  le forme di rilevazione dei dati nell'ambito
  del sistema informativo di cui all'articolo 21;
         d)  le modalità per garantire l'integrazione tra
  servizi e prestazioni;
         e)  le modalità per realizzare il coordinamento con
  gli organi periferici delle amministrazioni statali, con
  particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e
  della giustizia;
         f)  le modalità per la collaborazione dei servizi
  territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della
  solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse
  della comunità;
         g)  le forme di concertazione con l'azienda unità
  sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma
  4.
     2.  Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo
  di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
  1990, n. 142, è volto a:
         a)  favorire la formazione di sistemi locali di
  intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e
  flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di
  solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i
  cittadini nella programmazione e nella verifica dei
  servizi;
         b)  qualificare la spesa, attivando risorse, anche
  finanziarie, derivate dalle forme di concertazione indicate al
  comma 1, lettera  g);
         c)  definire criteri di ripartizione della spesa a
  carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali
  e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo
  anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari
  obiettivi;
         d)  prevedere iniziative di formazione e di
  aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare
  progetti di sviluppo dei servizi.
     3.  All'accordo di programma di cui al comma 2, per
  assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e
  finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1
  nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e
  all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche
  forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse,
  alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
  servizi sociali previsto nel piano.
 
DATA=000523 FASCID=ALA13-724 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0724 TOTPAG=0047 TOTDOC=0039 NDOC=0036 TIPDOC=P DOCTIT=0024 COMM= TX PAGINIZ=0038 RIGINIZ=055 PAGFIN=0039 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=38 PAGEFIN=39 SORTRES=0005235 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00724 SORTNAV=5³005232 00724 300000 ZZALA724 NDOC0036 TIPDOCP DOCTIT0024 NDOC0024



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