| ...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743,
C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541.
TESTIASS
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| ...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743,
C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541.
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| (Piano di zona).
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei
diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità
sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e
socio-sanitari,
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secondo le indicazioni del piano regionale di cui
all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che
individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di
intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa
realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le
risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti
di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito
del sistema informativo di cui all'articolo 21;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra
servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con
gli organi periferici delle amministrazioni statali, con
particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e
della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi
territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della
solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse
della comunità;
g) le forme di concertazione con l'azienda unità
sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma
4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo
di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di
intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e
flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di
solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i
cittadini nella programmazione e nella verifica dei
servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche
finanziarie, derivate dalle forme di concertazione indicate al
comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a
carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali
e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo
anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari
obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di
aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare
progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per
assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e
finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1
nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e
all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche
forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse,
alla realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali previsto nel piano.
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