| (Piano di zona).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
(Piano di zona).
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei
diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità
sanitarie locali, acquisiti i pareri delle associazioni di
tutela degli utenti, del privato accreditato e delle IPAB
accreditate, provvedono per gli interventi sociali e
socio-sanitari, tenuto conto delle indicazioni del piano
regionale, di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il
piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di
intervento nonché gli strumenti, i mezzi e i tempi per la
relativa realizzazione;
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b) le modalità organizzative e gestionali dei
servizi, le risorse finanziarie, strutturali, umane e
professionali, i requisiti di qualità in relazione alle
disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, lettera g);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del
sistema informativo di cui all'articolo 21;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra
servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con
gli organi periferici delle amministrazioni statali, con
particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e
della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi
territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della
solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse
della comunità;
g) le forme di delega all'azienda unità sanitaria
locale e di concertazione con la medesima e con i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordi
di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di
intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e
flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di
solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i
cittadini nella programmazione e nella valutazione dei
servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche
finanziarie, derivate anche da forme di concertazione indicate
al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a
carico di ciascun comune, delle aziende sanitarie, degli altri
soggetti firmatari dell'accordo e degli utenti, prevedendo
anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari
obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di
aggiornamento degli operatori finalizzate anche a realizzare
progetti di sviluppo dei servizi.
3. Per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse
umane e finanziarie, l'accordo di programma, di cui al comma
2, è stipulato d'intesa con i soggetti pubblici e privati, di
cui al comma 1, attraverso l'accreditamento o specifiche forme
di concertazione, concorrono alla realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali della zona.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: unità sanitarie
locali aggiungere le seguenti: e con le amministrazioni
provinciali.
19. 9. Michielon.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: unità sanitarie
locali aggiungere le seguenti: acquisiti i pareri delle
associazioni di tutela degli utenti, del privato accreditato e
delle IPAB accreditate,.
19. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Subemendamento all'emendamento 19.12
della Commissione.
All'emendamento 19. 12 della Commissione, sostituire le
parole: disponibili, ai sensi dell'articolo 4 con le
seguenti: del fondo nazionale per le politiche sociali.
0. 19. 12. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
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Al comma 1, dopo la parola: provvedono aggiungere
le seguenti: nell'ambito delle risorse disponibili, ai
sensi dell'articolo 4.
19. 12. La Commissione.
Al comma 1, lettera b) dopo le parole:
modalità organizzative aggiungere le seguenti: e
gestionali.
19. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 1, lettera b) dopo le parole:
finanziarie, strutturali aggiungere la seguente:
umane.
19. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola:
professionali aggiungere le seguenti: necessarie a
definire l'entità delle prestazioni.
19. 7. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
Ciani.
Al comma 1, lettera g) sostituire le parole:
di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale
con le seguenti: di delega all'azienda unità sanitaria
locale e di concertazione con la medesima.
19. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:
e flessibili.
19. 10. Maura Cossutta, Saia.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:
e di auto-aiuto.
19. 11. Maura Cossutta, Saia.
Al comma 2, lettera d), dopo la parola:
finalizzate aggiungere la seguente: anche.
19. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, sopprimere le parole: , anche con
proprie risorse.
19. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Nel caso di mancata redazione o di mancata approvazione
del piano di zona, la regione interverrà con potere
surrogatorio.
19. 8. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
Ciani.
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