| ...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743,
C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541.
TESTIASS
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| ...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743,
C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541.
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| (Fondo nazionale per le politiche sociali).
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi
di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
2. La definizione dei livelli essenziali di cui
all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle
risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche
sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto
delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema
di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
3. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la
ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di
cui al
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comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure
medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie
nell'allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse
aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle
regioni e degli enti locali costituiscano quote di
cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di
realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa
in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del
Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in
caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro
periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla
data di entrata in vigore del regolamento.
4. Lo schema di regolamento di cui al comma 3, previa
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere
emanato.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i
Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali, sulla base delle
linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui
all'articolo 18, comma 3, lettera m). Fino alla data di
entrata in vigore del Piano nazionale, il Ministro per la
solidarietà sociale formula alla medesima Conferenza unificata
una proposta di riparto secondo i citati parametri di cui
all'articolo 18, comma 3, lettera m). La ripartizione
garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle
prestazioni di cui all'articolo 25.
6. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo
del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato
dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, assicurando comunque la
copertura delle prestazioni di cui all'articolo 25. Ulteriori
risorse possono essere attribuite al Fondo nazionale per le
politiche sociali in presenza di modifiche normative
comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti della
spesa di natura corrente.
7. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 25, confluiscono con specifica
finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle
prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
8. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnati al citato Fondo nazionale.
9. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
all'impegno contabile della quota non vincolata dei
trasferimenti ricevuti entro i tempi indicati nel
provvedimento di trasferimento, il Ministro per la solidarietà
sociale, con le modalità di cui al comma 1, provvede alla
rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo
restando l'obbligo di mantenere invariata nel
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triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun
comune o a ciascuna regione.
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