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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115806
ALA0724-0038
Allegato A n. 724 del 23 maggio 2000 (ALA13-724)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.41 dello stampato)
...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541. TESTIASS
...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541.
(A.C. 332 - sezione 6) ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 20.
ZZALA ZZRES ZZALA230500 ZZALA000523 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA724 ZZ13 ZZTX
         (Fondo nazionale per le politiche sociali).
     1.  Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi
  di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo
  nazionale per le politiche sociali.
     2.  La definizione dei livelli essenziali di cui
  all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle
  risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche
  sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla
  spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto
  delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema
  di finanza pubblica dal Documento di programmazione
  economico-finanziaria.
     3.  Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
  provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la
  ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di
  cui al
 
                              Pag. 42
 
  comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla
  base dei seguenti principi e criteri direttivi:
         a)  razionalizzare e armonizzare le procedure
  medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie
  nell'allocazione delle risorse;
         b)  prevedere quote percentuali di risorse
  aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi
  dell'articolo 8, comma 3, lettera  a);
         c)  garantire che gli stanziamenti a favore delle
  regioni e degli enti locali costituiscano quote di
  cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e
  prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di
  realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa
  in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del
  Piano nazionale;
         d)  prevedere forme di monitoraggio, verifica e
  valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli
  interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in
  caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro
  periodi determinati;
         e)  individuare le norme di legge abrogate dalla
  data di entrata in vigore del regolamento.
     4.  Lo schema di regolamento di cui al comma 3, previa
  deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
  acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
  è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del
  parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
  pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
  Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere
  emanato.
     5.  Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i
  Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di
  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
  281, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del
  Fondo nazionale per le politiche sociali, sulla base delle
  linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui
  all'articolo 18, comma 3, lettera  m).  Fino alla data di
  entrata in vigore del Piano nazionale, il Ministro per la
  solidarietà sociale formula alla medesima Conferenza unificata
  una proposta di riparto secondo i citati parametri di cui
  all'articolo 18, comma 3, lettera  m).  La ripartizione
  garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle
  prestazioni di cui all'articolo 25.
     6.  A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo
  del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato
  dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo
  11, comma 3, lettera  d),  della legge 5 agosto 1978, n.
  468, e successive modificazioni, assicurando comunque la
  copertura delle prestazioni di cui all'articolo 25.  Ulteriori
  risorse possono essere attribuite al Fondo nazionale per le
  politiche sociali in presenza di modifiche normative
  comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti della
  spesa di natura corrente.
     7.  Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
  di cui all'articolo 25, confluiscono con specifica
  finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali
  anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle
  prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.
     8.  Al Fondo nazionale per le politiche sociali
  affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e
  donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni,
  organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
  europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
  per essere assegnati al citato Fondo nazionale.
     9.  Qualora le regioni ed i comuni non provvedano
  all'impegno contabile della quota non vincolata dei
  trasferimenti ricevuti entro i tempi indicati nel
  provvedimento di trasferimento, il Ministro per la solidarietà
  sociale, con le modalità di cui al comma 1, provvede alla
  rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo
  restando l'obbligo di mantenere invariata nel
 
                              Pag. 43
 
  triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun
  comune o a ciascuna regione.
 
DATA=000523 FASCID=ALA13-724 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0724 TOTPAG=0047 TOTDOC=0039 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0024 COMM= TX PAGINIZ=0041 RIGINIZ=042 PAGFIN=0043 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=41 PAGEFIN=43 SORTRES=0005235 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00724 SORTNAV=5³005232 00724 300000 ZZALA724 NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0024 NDOC0024



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