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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115807
ALA0724-0039
Allegato A n. 724 del 23 maggio 2000 (ALA13-724)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.39 (che inizia a pag.43 dello stampato)
...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541. TESTIASS
...C332, C354, C369, C1484, C1832, C2378, C2431, C2625, C2743, C2752, C3666, C3751, C3922, C3945, C4931, C5541.
...(A.C. 332 - sezione 6) EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 20.
ZZALA ZZRES ZZALA230500 ZZALA000523 ZZALA000500 ZZALA000000 ZZALA724 ZZ13 ZZTX
         (Fondo nazionale per le politiche sociali).
       Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 20.
         (Fondo nazionale per le politiche sociali).
     1.  Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi
  di politica sociale nonché per l'erogazione dei livelli
  essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, lo Stato
  ripartisce alle regioni le risorse del Fondo nazionale per le
  politiche sociali disciplinato dall'articolo 59, comma 44,
  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
  modificazioni, e dall'articolo 133, comma 2, del decreto
  legislativo 31 marzo 1998, n. 112.  Il Fondo nazionale per le
  politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31
  gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la
  solidarietà sociale di concerto con la Conferenza Unificata di
  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
  281, sentito il Ministro della Sanità, secondo i seguenti
  criteri:
         a)  il 50 per cento secondo parametri basati sul
  numero di abitanti per regione nonché la percentuale di
  popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni
  presente sul territorio regionale;
       b)  il 50 per cento tenuto conto del numero di
  emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno
  erogato l'anno precedente in riferimento alla propria
  popolazione.  Ogni regione non può ricevere trasferimenti
  superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti
  calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di
  emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento
  alla popolazione.
     2.  A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
  quello della data di entrata in vigore della presente legge lo
  stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche
  sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le
  modalità di cui all'articolo 11 , comma 3, lettera  d),
  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
  modificazioni, assicurando la copertura delle prestazioni di
  cui agli articoli 24 e 25 nonché delle prestazioni sociali e
  socio-assistenziali previste dal Piano nazionale ai sensi
  delle lettere  a)  e  b)  del comma 3 dell'articolo
  18.
     3.  Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro
  totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in
  aggiunta a quelle essenziali e non riducibili individuate dal
  Piano nazionale degli interventi dei servizi sociali di cui
  all'articolo 18.
     4.  Le regioni nella ripartizione delle risorse agli enti
  locali prevedono una quota percentuale di risorse a favore dei
  comuni associati nei bacini di utenza di cui all'articolo 8,
  comma 3, lettera  a).
     5.  Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di
  cui agli articoli 24 e 25 della presente legge confluiscono
  con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le
  politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al
  finanziamento ditali prestazioni.
     6.  Al Fondo nazionale per le politiche sociali
  affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e
  donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni,
  organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
  europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
  per essere assegnati al citato Fondo nazionale.
  Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.
       Al comma 1, dopo le parole:  di politica sociale
  aggiungere le seguenti:  nonché per l'erogazione dei
  livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22,
  comma 2,
 
                              Pag. 44
 
     Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea,
  sostituire le parole:  il livello essenziale  con le
  seguenti:  i livelli essenziali non riducibili.
  20. 8.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
     Al comma 1, dopo la parola:  ripartisce  aggiungere
  le seguenti:  alle regioni.
  20. 9.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
       1- bis.  Per le finalità della presente legge il
  fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni
  per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
  lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002.  Al relativo
  onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a
  lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni
  per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002,
  l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica; quanto a lire
  50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per
  ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al
  Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000
  milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
  dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto
  a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 le
  proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del
  commercio con l'estero.
     1- ter.  Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica èautorizzato ad apportare, con propri
  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  20. 15.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
  4-bis, del Regolamento)
       Al comma 2 sopprimere le parole:  tenuto conto delle
  risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e
  dagli enti locali.
  20. 1.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
     3.  Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito
  alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto
  del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la
  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della
  sanità secondo i seguenti criteri:
         a)  il 50 per cento secondo parametri basati sul
  numero di abitanti per regione nonché la percentuale di
  popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni
  presente sul territorio regionale;
       b)  il 50 per cento tenuto conto del numero di
  emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno
  erogato l'anno precedente in riferimento alla propria
  popolazione.  Ogni regione può ricevere trasferimenti superiori
  al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata
  su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui
  agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla
  popolazione.
  20. 2.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
     3.  Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito
  alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto
  del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la
  Conferenza unificata di cui
 
                              Pag. 45
 
  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
  281, sentito il Ministro della sanità secondo parametri basati
  sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di
  popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni
  presente sul territorio regionale.
  20. 3.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
     Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente
  lettera:
       f)  prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi in
  caso di inadempienze da parte delle regioni o degli enti
  locali relativamente allo stanziamento dei fondi o
  all'erogazione degli emolumenti economici di rispettiva
  competenza.
  20. 12.   Maura Cossutta, Saia.
     Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
       4- bis.  Ogni regione non può ricevere
  trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di
  trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del
  numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in
  riferimento alla popolazione.
  20. 10.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi,
  Molgora.
     Al comma 5, primo periodo, dopo la parola:  provvede
  aggiungere le seguenti: ,  con proprio decreto,
  20. 16.   La Commissione.
     Al comma 5, primo periodo, dopo le parole:  fondo
  nazionale per le politiche sociali  aggiungere le seguenti:
  , tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo
  15,
  20. 17.   La Commissione.
             Subemendamenti all'emendamento 20.18
                      della Commissione.
     All'emendamento 20.18 della Commissione, dopo le
  parole:  di cui al presente comma  inserire le seguenti:
  al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali non
  riducibili di cui all'articolo 18, comma 3, lettera
  m).
     Conseguentemente:
       sostituire le parole:  all'articolo 18, comma 3,
  lettera  m)   con le seguenti:  al medesimo
  articolo;
       all'articolo 22, comma 2,   dopo le parole:
  livello essenziale  inserire le seguenti:  non
  riducibile.
  0. 20. 18. 2.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 20.18 della Commissione sostituire le
  parole:  sulla base dei parametri di cui all'articolo 18,
  comma 3, lettera  m) con le seguenti:  sulla base dei
  seguenti criteri:
         a)  il 50 per cento, secondo parametri basati sul
  numero di abitanti per regioni nonché sulla percentuale di
  popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni
  presente sul territorio regionale;
         b)  il 50 per cento, tenuto conto del numero di
  emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno
  erogato l'anno precedente in riferimento alla propria
  popolazione.  Ogni regione non può ricevere trasferimenti
  superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti
  calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di
  emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento
  alla popolazione.
  0. 20. 18. 1.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il
  seguente:  In sede di prima applicazione
 
                              Pag. 46
 
  della presente legge, entro novanta giorni dalla data della
  sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale,
  sentiti i ministri interessati, d'intesa con la Conferenza
  unificata di cui al citato articolo 8 del citato decreto
  legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al
  presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo
  18, comma 3, lettera  m).
  20. 18.   La Commissione.
             Subemendamento all'emendamento 20.7
                         del Governo.
     All'emendamento 20.7 del Governo, comma 5- bis,
  sostituire le parole:  200 miliardi per l'anno 2000 e di
  lire 280 miliardi  con le seguenti:  250 miliardi per
  l'anno 2000 e di lire 400 miliardi.
     Conseguentemente, al comma 5- ter:
         sostituire le parole:  200 miliardi per l'anno 2000
  e a lire 280 miliardi  con le seguenti:  250 miliardi per
  l'anno 2000 e a lire 400 miliardi;
       dopo le parole:  allo scopo utilizzando,  aggiungere
  le seguenti:  per una somma pari a lire 50 miliardi per
  l'anno 2000 e a lire 120 miliardi per l'anno 2001,
  l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica , nonché.
  0. 20. 7. 1.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Stucchi,
  Cavaliere, Molgora.
       Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
     5- bis.  Per le finalità della presente legge il Fondo
  nazionale per le politiche sociali istituito ai sensi
  dell'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
  449, è incrementato di lire 200 miliardi per l'anno 2000 e di
  lire 280 miliardi per l'anno 2001.
     5- ter.  Al relativo onere pari a lire 200 miliardi
  per l'anno 2000 e lire 280 miliardi per l'anno 2001, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1999, allo scopo utilizzando, per una somma pari a lire
  200 miliardi per l'anno 2000 e a lire 279 miliardi per l'anno
  2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
  istruzione e, per una somma pari a lire 1 miliardo per l'anno
  2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
     5- quater.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  20. 7.   Governo.
     Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:
  dall'anno 2002  con le seguenti:  dall'esercizio
  finanziario successivo a quello della data di entrata in
  vigore della presente legge.
  20. 4.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le
  parole:  e comunque in misura non inferiore al 4 per cento
  del PIL nazionale.
  20. 5.   Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
       Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
  20. 13.   Maura Cossutta, Saia.
     Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
  politiche sociali  aggiungere la seguente:  anche.
  20. 11.   Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
  Ciani.
 
                              Pag. 47
 
     Al comma 7, dopo le parole:  confluiscono con
  aggiungere le seguenti:  vincolo di.
  20. 14.   Maura Cossutta, Saia.
             Subemendamenti all'emendamento 20.19
                      della Commissione.
     All'emendamento 20.19 della Commissione, sostituire le
  parole:  di cui al comma 1  con le seguenti:  delle
  risorse.
     Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole:
  provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle
  risorse alle regioni che hanno provveduto all'impegno
  contabile della quota.
  0. 20. 19. 1.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 20.19 della Commissione, sostituire le
  parole:  di cui al comma 1  con le seguenti:  ciascuna
  regione.
     Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole:
  provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle
  risorse alle regioni che hanno provveduto all'impegno
  contabile della quota.
  0. 20. 19. 2.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 20.19 della Commissione, aggiungere, in
  fine, le parole:  Le disposizioni di cui al presente comma
  non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia
  provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti
  locali del trasferimento loro spettante.
  0. 20. 19. 3.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 20.19 della Commissione, aggiungere, in
  fine, le parole:  Le disposizioni di cui al presente comma
  non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia
  provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti
  locali del trasferimento loro spettante, entro novanta giorni
  dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.
  0. 20. 19. 4.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     All'emendamento 20.19 della Commissione aggiungere in
  fine le seguenti parole:  Le disposizioni di cui al presente
  comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia
  provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti
  locali del trasferimento loro spettante, entro centoventi
  giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
  5.
  0. 20. 19. 5.   Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
  Stucchi, Molgora.
     Al comma 9, sostituire le parole da:  non vincolata
  fino a:  di cui al comma 1  con le seguenti:  non
  specificamente finalizzata ai sensi del comma 7 delle risorse
  ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al
  comma 5, il Ministro per la solidarietà sociale, con le
  modalità di cui al medesimo comma 5.
  20. 19.   La Commissione.
       Aggiungere, in fine, il seguente comma.
     10.  Il Fondo nazionale per le politiche sociali è
  finanziato a carico della fiscalità generale ed è destinato a
  coprire in via primaria i costi sostenuti dagli enti pubblici
  per garantire l'erogazione delle prestazioni e dei servizi
  sociali obbligatori.  La dotazione del Fondo nazionale per le
  politiche sociali non deve essere comunque inferiore alla
  media della spesa pubblica relativa alla spesa per le
  politiche sociali dei paesi dell'Unione Europea.
  20. 6.   Valpiana, Giordano, Nardini.
 
DATA=000523 FASCID=ALA13-724 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0724 TOTPAG=0047 TOTDOC=0039 NDOC=0039 TIPDOC=P DOCTIT=0024 COMM= TX PAGINIZ=0043 RIGINIZ=004 PAGFIN=0047 RIGFIN=065 UPAG=SI PAGEIN=43 PAGEFIN=47 SORTRES=0005235 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00724 SORTNAV=5³005232 00724 300000 ZZALA724 NDOC0039 TIPDOCP DOCTIT0024 NDOC0024



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