| (Fondo nazionale per le politiche sociali).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20.
(Fondo nazionale per le politiche sociali).
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi
di politica sociale nonché per l'erogazione dei livelli
essenziali non riducibili di cui all'articolo 18, lo Stato
ripartisce alle regioni le risorse del Fondo nazionale per le
politiche sociali disciplinato dall'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dall'articolo 133, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Fondo nazionale per le
politiche sociali è ripartito alle regioni, entro il 31
gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale di concerto con la Conferenza Unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentito il Ministro della Sanità, secondo i seguenti
criteri:
a) il 50 per cento secondo parametri basati sul
numero di abitanti per regione nonché la percentuale di
popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni
presente sul territorio regionale;
b) il 50 per cento tenuto conto del numero di
emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno
erogato l'anno precedente in riferimento alla propria
popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti
superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti
calcolata su base nazionale tenuto conto del numero di
emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento
alla popolazione.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello della data di entrata in vigore della presente legge lo
stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche
sociali è determinato in sede di legge finanziaria con le
modalità di cui all'articolo 11 , comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, assicurando la copertura delle prestazioni di
cui agli articoli 24 e 25 nonché delle prestazioni sociali e
socio-assistenziali previste dal Piano nazionale ai sensi
delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo
18.
3. Le regioni e gli enti locali possono fornire, a loro
totale carico, prestazioni sociali e socio-assistenziali in
aggiunta a quelle essenziali e non riducibili individuate dal
Piano nazionale degli interventi dei servizi sociali di cui
all'articolo 18.
4. Le regioni nella ripartizione delle risorse agli enti
locali prevedono una quota percentuale di risorse a favore dei
comuni associati nei bacini di utenza di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a).
5. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni di
cui agli articoli 24 e 25 della presente legge confluiscono
con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le
politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al
finanziamento ditali prestazioni.
6. Al Fondo nazionale per le politiche sociali
affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnati al citato Fondo nazionale.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.
Al comma 1, dopo le parole: di politica sociale
aggiungere le seguenti: nonché per l'erogazione dei
livelli essenziali non riducibili di cui all'articolo 22,
comma 2,
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Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, alinea,
sostituire le parole: il livello essenziale con le
seguenti: i livelli essenziali non riducibili.
20. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 1, dopo la parola: ripartisce aggiungere
le seguenti: alle regioni.
20. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1- bis. Per le finalità della presente legge il
fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni
per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di
lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a
lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni
per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; quanto a lire
50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000
milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto
a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 le
proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del
commercio con l'estero.
1- ter. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica èautorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. 15. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
4-bis, del Regolamento)
Al comma 2 sopprimere le parole: tenuto conto delle
risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e
dagli enti locali.
20. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
3. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito
alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro della
sanità secondo i seguenti criteri:
a) il 50 per cento secondo parametri basati sul
numero di abitanti per regione nonché la percentuale di
popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni
presente sul territorio regionale;
b) il 50 per cento tenuto conto del numero di
emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno
erogato l'anno precedente in riferimento alla propria
popolazione. Ogni regione può ricevere trasferimenti superiori
al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti calcolata
su base nazionale tenuto conto del numero di emolumenti di cui
agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento alla
popolazione.
20. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
3. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è ripartito
alle regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con la
Conferenza unificata di cui
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all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sentito il Ministro della sanità secondo parametri basati
sul numero di abitanti per regione nonché la percentuale di
popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni
presente sul territorio regionale.
20. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
f) prevedere l'attivazione di poteri sostitutivi in
caso di inadempienze da parte delle regioni o degli enti
locali relativamente allo stanziamento dei fondi o
all'erogazione degli emolumenti economici di rispettiva
competenza.
20. 12. Maura Cossutta, Saia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. Ogni regione non può ricevere
trasferimenti superiori al 50 per cento rispetto alla media di
trasferimenti calcolata su base nazionale, tenuto conto del
numero di emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in
riferimento alla popolazione.
20. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi,
Molgora.
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: provvede
aggiungere le seguenti: , con proprio decreto,
20. 16. La Commissione.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: fondo
nazionale per le politiche sociali aggiungere le seguenti:
, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo
15,
20. 17. La Commissione.
Subemendamenti all'emendamento 20.18
della Commissione.
All'emendamento 20.18 della Commissione, dopo le
parole: di cui al presente comma inserire le seguenti:
al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali non
riducibili di cui all'articolo 18, comma 3, lettera
m).
Conseguentemente:
sostituire le parole: all'articolo 18, comma 3,
lettera m) con le seguenti: al medesimo
articolo;
all'articolo 22, comma 2, dopo le parole:
livello essenziale inserire le seguenti: non
riducibile.
0. 20. 18. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 20.18 della Commissione sostituire le
parole: sulla base dei parametri di cui all'articolo 18,
comma 3, lettera m) con le seguenti: sulla base dei
seguenti criteri:
a) il 50 per cento, secondo parametri basati sul
numero di abitanti per regioni nonché sulla percentuale di
popolazione ultrasessantacinquenne e minore di cinque anni
presente sul territorio regionale;
b) il 50 per cento, tenuto conto del numero di
emolumenti, di cui agli articoli 24 e 25, che le regioni hanno
erogato l'anno precedente in riferimento alla propria
popolazione. Ogni regione non può ricevere trasferimenti
superiori al 50 per cento rispetto alla media di trasferimenti
calcolata su base nazionale, tenuto conto del numero di
emolumenti di cui agli articoli 24 e 25 erogati in riferimento
alla popolazione.
0. 20. 18. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il
seguente: In sede di prima applicazione
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della presente legge, entro novanta giorni dalla data della
sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentiti i ministri interessati, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al
presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo
18, comma 3, lettera m).
20. 18. La Commissione.
Subemendamento all'emendamento 20.7
del Governo.
All'emendamento 20.7 del Governo, comma 5- bis,
sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 280 miliardi con le seguenti: 250 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 400 miliardi.
Conseguentemente, al comma 5- ter:
sostituire le parole: 200 miliardi per l'anno 2000
e a lire 280 miliardi con le seguenti: 250 miliardi per
l'anno 2000 e a lire 400 miliardi;
dopo le parole: allo scopo utilizzando, aggiungere
le seguenti: per una somma pari a lire 50 miliardi per
l'anno 2000 e a lire 120 miliardi per l'anno 2001,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica , nonché.
0. 20. 7. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Stucchi,
Cavaliere, Molgora.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5- bis. Per le finalità della presente legge il Fondo
nazionale per le politiche sociali istituito ai sensi
dell'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è incrementato di lire 200 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 280 miliardi per l'anno 2001.
5- ter. Al relativo onere pari a lire 200 miliardi
per l'anno 2000 e lire 280 miliardi per l'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo utilizzando, per una somma pari a lire
200 miliardi per l'anno 2000 e a lire 279 miliardi per l'anno
2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione e, per una somma pari a lire 1 miliardo per l'anno
2001, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5- quater. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. 7. Governo.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:
dall'anno 2002 con le seguenti: dall'esercizio
finanziario successivo a quello della data di entrata in
vigore della presente legge.
20. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le
parole: e comunque in misura non inferiore al 4 per cento
del PIL nazionale.
20. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
20. 13. Maura Cossutta, Saia.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:
politiche sociali aggiungere la seguente: anche.
20. 11. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta,
Ciani.
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Al comma 7, dopo le parole: confluiscono con
aggiungere le seguenti: vincolo di.
20. 14. Maura Cossutta, Saia.
Subemendamenti all'emendamento 20.19
della Commissione.
All'emendamento 20.19 della Commissione, sostituire le
parole: di cui al comma 1 con le seguenti: delle
risorse.
Conseguentemente aggiungere in fine le seguenti parole:
provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle
risorse alle regioni che hanno provveduto all'impegno
contabile della quota.
0. 20. 19. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 20.19 della Commissione, sostituire le
parole: di cui al comma 1 con le seguenti: ciascuna
regione.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole:
provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle
risorse alle regioni che hanno provveduto all'impegno
contabile della quota.
0. 20. 19. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 20.19 della Commissione, aggiungere, in
fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia
provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti
locali del trasferimento loro spettante.
0. 20. 19. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 20.19 della Commissione, aggiungere, in
fine, le parole: Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia
provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti
locali del trasferimento loro spettante, entro novanta giorni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.
0. 20. 19. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
All'emendamento 20.19 della Commissione aggiungere in
fine le seguenti parole: Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano nell'ipotesi in cui lo Stato non abbia
provveduto alla effettiva erogazione alle regioni e agli enti
locali del trasferimento loro spettante, entro centoventi
giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
5.
0. 20. 19. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere,
Stucchi, Molgora.
Al comma 9, sostituire le parole da: non vincolata
fino a: di cui al comma 1 con le seguenti: non
specificamente finalizzata ai sensi del comma 7 delle risorse
ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al
comma 5, il Ministro per la solidarietà sociale, con le
modalità di cui al medesimo comma 5.
20. 19. La Commissione.
Aggiungere, in fine, il seguente comma.
10. Il Fondo nazionale per le politiche sociali è
finanziato a carico della fiscalità generale ed è destinato a
coprire in via primaria i costi sostenuti dagli enti pubblici
per garantire l'erogazione delle prestazioni e dei servizi
sociali obbligatori. La dotazione del Fondo nazionale per le
politiche sociali non deve essere comunque inferiore alla
media della spesa pubblica relativa alla spesa per le
politiche sociali dei paesi dell'Unione Europea.
20. 6. Valpiana, Giordano, Nardini.
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