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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115823
SMC0652-0016
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.12 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
 
...SEDE REFERENTE
C6844. LAVCOMM
C6844.
Norme generali sull'attività amministrativa. C. 6844 Cerulli Irelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Gian Franco ANEDDA. Rosa JERVOLINO RUSSO, presidente.
Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica Raffaele Cananzi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZC1 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 10
  maggio 2000.
 
     Gian Franco ANEDDA (AN) rileva che la proposta di legge
  all'esame della Commissione pone in un testo legislativo
  principi del diritto amministrativo sviluppatisi e
  consolidatisi in via giurisprudenziale.  Le osservazioni che
  porrà nel corso del suo intervento sono quindi finalizzate ad
  un'ulteriore specificazione di questi princìpi.
     In particolare all'articolo 2, laddove si prevede che le
  amministrazioni pubbliche, salvi casi di poteri amministrativi
  espressamente conferiti da leggi o da regolamenti, agiscano
  secondo le norme del diritto privato, segnala l'opportunità di
  inserire il riferimento anche ai principi del diritto
  privato.
     Dovrebbe essere ampliata la previsione dell'indennizzo,
  stabilito per il caso di revoca dall'articolo 7 comma 2, per
  il pregiudizio derivante al cittadino nelle ipotesi di
  sospensione, nullità e annullabilità degli atti
  amministrativi.
     Con riferimento alle ipotesi di nullità stabilite
  dall'articolo 8, osserva, inoltre, che esse sembrano
  ricondursi essenzialmente alle fattispecie di inesistenza
  dell'atto amministrativo; dovrebbero, inoltre, essere oggetto
  di particolare attenzione le disposizioni dell'articolo 9
  relative all'annullabilità degli atti.  A quest'ultimo
  riguardo, esprime perplessità sulla disposizione del comma 3
  relativa alla non annullabilità dell'atto in caso di
  violazione di norme procedimentali che non si riflettano sul
  contenuto del provvedimento e sul fatto che nelle ipotesi di
  annullabilità per incompetenza l'atto conservi la sua
  efficacia fino a quando essa non sia stata dichiarata.
  Solleva, inoltre, il dubbio che l'annullabilità dell'atto
  amministrativo, per effetto del richiamo dell'articolo 2 alle
  norme di diritto di privato, possa essere fatta valere nei
  termini previsti dal codice civile per l'annullamento degli
  atti di diritto privato.  Ulteriore specificazione richiede
  inoltre, il comma 6 del medesimo articolo relativo agli
  effetti retroattivi dell'annullamento.
     Conclusivamente esprime l'avviso che nel corso dell'esame
  la Commissione possa valutare le questioni da lui sollevate,
  riservandosi di presentare eventuale proposte emendative.
 
     Rosa JERVOLINO RUSSO,  presidente,  rinvia il
  seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 15.55.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=01 SEDE=RE NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0016 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C1 D PAGINIZ=0012 RIGINIZ=017 PAGFIN=0012 RIGFIN=064 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=12 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0016 TIPDOCB DOCTIT0016 NDOC0016



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