| La Commissione prosegue l'esame del provvedimento
rinviato nella seduta del 23 maggio 2000.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, dà
conto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e
dalla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge
in esame. Ricorda che nella seduta di oggi si concluderà la
discussione di carattere generale. I tempi ristretti a
disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento
sono dovuti alla sua iscrizione nel calendario dell'Assemblea
a partire da lunedì 29 maggio 2000. Ricorda, infatti, che il
termine di conversione del decreto-legge in esame scade
mercoledì 7 giugno 2000.
Giovanni MARINO (AN) preliminarmente sottolinea i tempi
ristrettissimi che sono a disposizione della Commissione per
esaminare il decreto-legge, nonostante la complessità della
materia che ne costituisce il suo oggetto. Si tratta peraltro
di un testo che, anche in considerazione dell'ampliamento del
suo contenuto da parte del Senato, non risponde ai requisiti
di necessità ed urgenza che, ai sensi dell'articolo 77 della
Costituzione, costituiscono il fondamento costituzionale della
decretazione d'urgenza. Ritiene comunque che il decreto-legge,
già nella sua formulazione originaria, non sia giustificato né
dalla necessità del provvedere, né dall'urgenza di modificare
quelle disposizioni processuali che ne costituiscono il suo
oggetto. Non si può di certo considerare straordinaria una
situazione quale
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quella descritta nel preambolo del decreto-legge. Questo,
infatti, sarebbe diretto a porre rimedio alle conseguenze
determinate dalla legge n. 479 del 1999 in materia di rito
abbreviato. Le difficoltà applicative di tale legge non
dipendono da fatti straordinari ed improvvisi, che il
decreto-legge dovrebbe fronteggiare, quanto piuttosto dalla
incapacità e frettolosità dello stesso legislatore che,
approvando la legge n. 479 del 1999, ha introdotto
nell'ordinamento delle disposizioni prive di coerenza. Non
ricorre inoltre neanche il requisito costituzionale
dell'urgenza, considerato che le incongruenze della legge n.
479 del 1999 si sono appalesate nello stesso momento in cui
questa, alla fine dello scorso anno, è stata approvata. Il
testo originario del decreto-legge è stato poi modificato dal
Senato introducendovi delle disposizioni che non hanno nulla a
che vedere con il suo contenuto. Osserva, infatti, che tali
disposizioni modificano il codice di procedura penale in parti
che non sono strettamente collegate con quelle oggetto del
decreto-legge, per cui la mancata corrispondenza di questo con
i parametri costituzionali sanciti nell'articolo 77 della
Costituzione è resa ancora più evidente. Annuncia pertanto la
presentazione di emendamenti diretti a sopprimere tutte le
disposizioni introdotte dal Senato. A tale proposito ritiene
che sia estremamente grave che sia concesso ad un ramo del
Parlamento la possibilità di ampliare il contenuto di un
decreto-legge senza rispettare i principi costituzionali che
legittimano la sua presentazione. Nel caso in esame, la Camera
dei deputati è chiamata a convertire in legge un testo che,
rispetto al contenuto originario del decreto-legge, non
presenta alcun nesso di consequenzialità.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rileva
che la questione evidenziata dal deputato Marino circa
l'ampliamento del contenuto di un decreto-legge è estremamente
rilevante, anche in considerazione delle differenze che sul
punto vi sono, specialmente in riferimento all'ammissibilità
degli emendamenti tra il regolamento della Camera e quello del
Senato. Nel caso in esame, qualora le modifiche introdotte dal
Senato si ritengano estranee per materia rispetto al contenuto
originario del decreto-legge, potranno essere presentati
emendamenti diretti a sopprimere tali modifiche.
Tiziana PARENTI (Misto-Soc.dem.it) sottolinea che già
da tempo è invalsa, in sede di esame dei decreti-legge, la
prassi di estendere il contenuto del disegno di legge di
conversione anche superando i limiti della materia contemplata
nello stesso decreto. A tal proposito ricorda l'approvazione
della normativa transitoria sull'attuazione dei principi
costituzionali del "giusto processo" mediante lo strumento del
decreto-legge. Fa notare che la sussistenza dei requisiti di
necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della
Costituzione per l'adozione del decreto-legge si giustifica in
relazione alla pressante esigenza di accelerazione dei
processi celebrati col rito abbreviato, che attualmente
risultano invece sovente impediti a causa dei ristretti
termini di custodia cautelare. Dopo aver ricordato le
importanti innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999,
fa notare che le modifiche apportate al decreto-legge nel
corso dell'esame al Senato risultano estremamente utili in
quanto adeguano taluni istituti del sistema processuale penale
alle nuove esigenze poste dall'entrata in vigore di tale
legge. Conclude ritenendo pertanto legittime ed opportune le
nuove previsioni introdotte al provvedimento in esame
dall'altro ramo del Parlamento, in riferimento alle quali,
rileva, non sussiste alcuno stravolgimento dell'iniziale
contenuto del decreto-legge in oggetto.
Alberto SIMEONE (AN) nell'associarsi all'intervento del
deputato Marino, si sofferma sulle discrasie che il
decreto-legge, come modificato dal Senato, determinerebbe
sull'attuale sistema processuale. Contesta quindi lo
stravolgimento e la dilatazione del contenuto del
decreto-legge, così come risulta dal complesso articolato
normativo del disegno di legge
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di conversione. Reputa in tal senso eclatante, oltre che
scorretto, siffatto modo di procedere nell'esercizio del
potere legislativo spettante agli organi parlamentari. Nel
rilevare la mancanza dei presupposti di urgenza e necessità
per l'adozione del decreto-legge, fa notare che tra il momento
di approvazione della legge 16 dicembre 1999 n. 479 e la
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2000 con
cui è stato emanato il predetto decreto, non sussistono
termini tali da non giustificare un intervento legislativo
mediante decretazione d'urgenza.
Giuliano PISAPIA (Misto-RC-PRO) pur riservandosi di
intervenire in sede di presentazione degli emendamenti,
sottolinea che il testo proveniente dal Senato richiede
sicuramente talune correzioni, pur risultando valido nella sua
impostazione di fondo. Evidenzia infatti la necessità e
l'urgenza di intervenire con legge in riferimento a taluni
profili del sistema processuale, modificati di recente dalla
legge n. 479 del 1999, soprattutto al fine di evitare
possibili prese di posizione, in mancanza di certezza
normativa, da parte della giurisprudenza della Corte di
Cassazione. Esprime peraltro forte perplessità sul contenuto
dell'articolo 4 del testo in esame, che prevede la possibilità
di allungare i termini di custodia cautelare anche per i
procedimenti per i quali abbia già avuto inizio il rito
abbreviato.
Raffaele MAROTTA (FI) dichiara di concordare con le
valutazioni espresse dal deputato Pisapia in relazione alla
sussistenza dei requisiti di urgenza che giustificano
l'adozione del decreto-legge per adeguare la disciplina dei
termini della custodia cautelare al nuovo assetto del giudizio
abbreviato, come risultante dalla legge n. 479 del 1999.
Esprime perplessità soltanto in merito alla disposizione che
prevede un allungamento dei termini di custodia cautelare
anche per i procedimenti in corso. In relazione agli altri
aspetti del provvedimento non ritiene la Commissione debba
intervenire, in quanto ritiene le norme introdotte dal Senato
consequenziali al nuovo assetto del giudizio abbreviato.
Conclude sottolineando che le pur numerose ed eterogenee
disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento al
testo in esame, in riferimento alle quali richiama anche il
parere espresso dal Comitato per la legislazione, non
stravolgono affatto, bensì lo integrano, il contenuto
originario del decreto-legge emanato dal Governo.
Giuliano PISAPIA (Misto-RC-PRO) evidenzia l'utilità
dell'articolo 2- sexies, introdotto dal Senato al testo
in esame, che prevede la necessaria notifica anche alla
persona offesa dal reato, colmandosi in tal modo una grave
lacuna dell'attuale disciplina.
Il sottosegretario Marianna LI CALZI, nel sottolineare che
le modifiche apportate dal Senato al testo in esame paiono
opportune in quanto rispondono all'esigenza di rimediare alle
eventuali carenze di adeguamento della disciplina codicistica
rispetto alle innovazioni affermatesi con la legge n. 479 del
1999. In merito agli articoli 2 octies e 2 nonies, su cui
richiama i rilievi formulati nel parere del Comitato per la
legislazione, manifesta l'ampia disponibilità del Governo ad
una loro eventuale soppressione, qualora vi sia un ampio
consenso tra i diversi gruppi della Commissione atteso che la
suddetta soppressione richiederebbe un nuovo rinvio dell'esame
del provvedimento all'altro ramo del Parlamento. In relazione
agli articoli 2- sexies e 2- decies esprime un
giudizio favorevole, ritenendo in particolare quest'ultima una
disposizione avente carattere di coordinamento rispetto alle
previsioni della legge 479 del 1999.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame
alla seduta di domani, e fissa il termine per la presentazione
di emendamenti ad oggi, mercoledì 24 maggio, alle ore
18.30.
La seduta termina alle 14.55.
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