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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115828
SMC0652-0021
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.14 dello stampato)
              ...II COMMISSIONE PERMANENTE
                         (Giustizia)
 
 
SEDE REFERENTE
C6989. LAVCOMM
C6989.
DL 82/00: Termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato. C. 6989 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente. Giovanni MARINO. Tiziana PARENTI. Alberto SIMEONE. Giuliano PISAPIA. Raffaele MAROTTA.
Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Vicepresidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Marianna Li Calzi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZC2 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame del provvedimento
  rinviato nella seduta del 23 maggio 2000.
 
     Domenico BENEDETTI VALENTINI,  presidente,  dà
  conto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e
  dalla Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge
  in esame.  Ricorda che nella seduta di oggi si concluderà la
  discussione di carattere generale.  I tempi ristretti a
  disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento
  sono dovuti alla sua iscrizione nel calendario dell'Assemblea
  a partire da lunedì 29 maggio 2000.  Ricorda, infatti, che il
  termine di conversione del decreto-legge in esame scade
  mercoledì 7 giugno 2000.
 
     Giovanni MARINO (AN) preliminarmente sottolinea i tempi
  ristrettissimi che sono a disposizione della Commissione per
  esaminare il decreto-legge, nonostante la complessità della
  materia che ne costituisce il suo oggetto.  Si tratta peraltro
  di un testo che, anche in considerazione dell'ampliamento del
  suo contenuto da parte del Senato, non risponde ai requisiti
  di necessità ed urgenza che, ai sensi dell'articolo 77 della
  Costituzione, costituiscono il fondamento costituzionale della
  decretazione d'urgenza.  Ritiene comunque che il decreto-legge,
  già nella sua formulazione originaria, non sia giustificato né
  dalla necessità del provvedere, né dall'urgenza di modificare
  quelle disposizioni processuali che ne costituiscono il suo
  oggetto.  Non si può di certo considerare straordinaria una
  situazione quale
 
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  quella descritta nel preambolo del decreto-legge.  Questo,
  infatti, sarebbe diretto a porre rimedio alle conseguenze
  determinate dalla legge n. 479 del 1999 in materia di rito
  abbreviato.  Le difficoltà applicative di tale legge non
  dipendono da fatti straordinari ed improvvisi, che il
  decreto-legge dovrebbe fronteggiare, quanto piuttosto dalla
  incapacità e frettolosità dello stesso legislatore che,
  approvando la legge n. 479 del 1999, ha introdotto
  nell'ordinamento delle disposizioni prive di coerenza.  Non
  ricorre inoltre neanche il requisito costituzionale
  dell'urgenza, considerato che le incongruenze della legge n.
  479 del 1999 si sono appalesate nello stesso momento in cui
  questa, alla fine dello scorso anno, è stata approvata.  Il
  testo originario del decreto-legge è stato poi modificato dal
  Senato introducendovi delle disposizioni che non hanno nulla a
  che vedere con il suo contenuto.  Osserva, infatti, che tali
  disposizioni modificano il codice di procedura penale in parti
  che non sono strettamente collegate con quelle oggetto del
  decreto-legge, per cui la mancata corrispondenza di questo con
  i parametri costituzionali sanciti nell'articolo 77 della
  Costituzione è resa ancora più evidente.  Annuncia pertanto la
  presentazione di emendamenti diretti a sopprimere tutte le
  disposizioni introdotte dal Senato.  A tale proposito ritiene
  che sia estremamente grave che sia concesso ad un ramo del
  Parlamento la possibilità di ampliare il contenuto di un
  decreto-legge senza rispettare i principi costituzionali che
  legittimano la sua presentazione.  Nel caso in esame, la Camera
  dei deputati è chiamata a convertire in legge un testo che,
  rispetto al contenuto originario del decreto-legge, non
  presenta alcun nesso di consequenzialità.
 
     Domenico BENEDETTI VALENTINI,  presidente,  rileva
  che la questione evidenziata dal deputato Marino circa
  l'ampliamento del contenuto di un decreto-legge è estremamente
  rilevante, anche in considerazione delle differenze che sul
  punto vi sono, specialmente in riferimento all'ammissibilità
  degli emendamenti tra il regolamento della Camera e quello del
  Senato.  Nel caso in esame, qualora le modifiche introdotte dal
  Senato si ritengano estranee per materia rispetto al contenuto
  originario del decreto-legge, potranno essere presentati
  emendamenti diretti a sopprimere tali modifiche.
 
     Tiziana PARENTI (Misto-Soc.dem.it) sottolinea che già
  da tempo è invalsa, in sede di esame dei decreti-legge, la
  prassi di estendere il contenuto del disegno di legge di
  conversione anche superando i limiti della materia contemplata
  nello stesso decreto.  A tal proposito ricorda l'approvazione
  della normativa transitoria sull'attuazione dei principi
  costituzionali del "giusto processo" mediante lo strumento del
  decreto-legge.  Fa notare che la sussistenza dei requisiti di
  necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della
  Costituzione per l'adozione del decreto-legge si giustifica in
  relazione alla pressante esigenza di accelerazione dei
  processi celebrati col rito abbreviato, che attualmente
  risultano invece sovente impediti a causa dei ristretti
  termini di custodia cautelare.  Dopo aver ricordato le
  importanti innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999,
  fa notare che le modifiche apportate al decreto-legge nel
  corso dell'esame al Senato risultano estremamente utili in
  quanto adeguano taluni istituti del sistema processuale penale
  alle nuove esigenze poste dall'entrata in vigore di tale
  legge.  Conclude ritenendo pertanto legittime ed opportune le
  nuove previsioni introdotte al provvedimento in esame
  dall'altro ramo del Parlamento, in riferimento alle quali,
  rileva, non sussiste alcuno stravolgimento dell'iniziale
  contenuto del decreto-legge in oggetto.
 
     Alberto SIMEONE (AN) nell'associarsi all'intervento del
  deputato Marino, si sofferma sulle discrasie che il
  decreto-legge, come modificato dal Senato, determinerebbe
  sull'attuale sistema processuale.  Contesta quindi lo
  stravolgimento e la dilatazione del contenuto del
  decreto-legge, così come risulta dal complesso articolato
  normativo del disegno di legge
 
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  di conversione.  Reputa in tal senso eclatante, oltre che
  scorretto, siffatto modo di procedere nell'esercizio del
  potere legislativo spettante agli organi parlamentari.  Nel
  rilevare la mancanza dei presupposti di urgenza e necessità
  per l'adozione del decreto-legge, fa notare che tra il momento
  di approvazione della legge 16 dicembre 1999 n. 479 e la
  deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2000 con
  cui è stato emanato il predetto decreto, non sussistono
  termini tali da non giustificare un intervento legislativo
  mediante decretazione d'urgenza.
 
     Giuliano PISAPIA (Misto-RC-PRO) pur riservandosi di
  intervenire in sede di presentazione degli emendamenti,
  sottolinea che il testo proveniente dal Senato richiede
  sicuramente talune correzioni, pur risultando valido nella sua
  impostazione di fondo.  Evidenzia infatti la necessità e
  l'urgenza di intervenire con legge in riferimento a taluni
  profili del sistema processuale, modificati di recente dalla
  legge n. 479 del 1999, soprattutto al fine di evitare
  possibili prese di posizione, in mancanza di certezza
  normativa, da parte della giurisprudenza della Corte di
  Cassazione.  Esprime peraltro forte perplessità sul contenuto
  dell'articolo 4 del testo in esame, che prevede la possibilità
  di allungare i termini di custodia cautelare anche per i
  procedimenti per i quali abbia già avuto inizio il rito
  abbreviato.
 
     Raffaele MAROTTA (FI) dichiara di concordare con le
  valutazioni espresse dal deputato Pisapia in relazione alla
  sussistenza dei requisiti di urgenza che giustificano
  l'adozione del decreto-legge per adeguare la disciplina dei
  termini della custodia cautelare al nuovo assetto del giudizio
  abbreviato, come risultante dalla legge n. 479 del 1999.
  Esprime perplessità soltanto in merito alla disposizione che
  prevede un allungamento dei termini di custodia cautelare
  anche per i procedimenti in corso.  In relazione agli altri
  aspetti del provvedimento non ritiene la Commissione debba
  intervenire, in quanto ritiene le norme introdotte dal Senato
  consequenziali al nuovo assetto del giudizio abbreviato.
  Conclude sottolineando che le pur numerose ed eterogenee
  disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento al
  testo in esame, in riferimento alle quali richiama anche il
  parere espresso dal Comitato per la legislazione, non
  stravolgono affatto, bensì lo integrano, il contenuto
  originario del decreto-legge emanato dal Governo.
 
     Giuliano PISAPIA (Misto-RC-PRO) evidenzia l'utilità
  dell'articolo 2- sexies,  introdotto dal Senato al testo
  in esame, che prevede la necessaria notifica anche alla
  persona offesa dal reato, colmandosi in tal modo una grave
  lacuna dell'attuale disciplina.
     Il sottosegretario Marianna LI CALZI, nel sottolineare che
  le modifiche apportate dal Senato al testo in esame paiono
  opportune in quanto rispondono all'esigenza di rimediare alle
  eventuali carenze di adeguamento della disciplina codicistica
  rispetto alle innovazioni affermatesi con la legge n. 479 del
  1999.  In merito agli articoli 2 octies e 2 nonies, su cui
  richiama i rilievi formulati nel parere del Comitato per la
  legislazione, manifesta l'ampia disponibilità del Governo ad
  una loro eventuale soppressione, qualora vi sia un ampio
  consenso tra i diversi gruppi della Commissione atteso che la
  suddetta soppressione richiederebbe un nuovo rinvio dell'esame
  del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.  In relazione
  agli articoli 2- sexies  e 2- decies  esprime un
  giudizio favorevole, ritenendo in particolare quest'ultima una
  disposizione avente carattere di coordinamento rispetto alle
  previsioni della legge 479 del 1999.
 
     Domenico BENEDETTI VALENTINI,  presidente,  nessun
  altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame
  alla seduta di domani, e fissa il termine per la presentazione
  di emendamenti ad oggi, mercoledì 24 maggio, alle ore
  18.30.
 
     La seduta termina alle 14.55.
 
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