| Sostituire l'articolo 1 con il seguente:
Art. 1.
1. In sede di prima applicazione della disciplina
contenuta nell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, le misure di sicurezza di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, possono essere
adottate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti che
documentino per iscritto le particolari esigenze tecniche e
organizzative che rendono necessario avvalersi di un termine
più ampio di quello previsto ai sensi dell'articolo 41, comma
3, della medesima legge.
2. Il documento di cui al comma 1 deve essere redatto
entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con
atto avente data certa e deve contenere una esposizione
sintetica delle informazioni necessarie, da cui risultino:
a) gli accorgimenti da adottare o già adottati e
gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento,
nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente
ripartito;
b) le linee-guida previste per dare piena
attuazione alle misure minime di sicurezza, la cui
inosservanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 36 della
citata legge, nonché alle più ampie misure di sicurezza
previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
1. 5. Il Relatore.
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