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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115843
SMC0652-0036
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.36 (che inizia a pag.25 dello stampato)
              ...IV COMMISSIONE PERMANENTE
                           (Difesa)
 
 
...ATTI DEL GOVERNO
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO. LAVCOMM
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO.
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 464 del 1997 recante riforma strutturale delle Forze armate.
Mario GATTO. Il sottosegretario di Stato Giovanni RIVERA. Domenico Paolo ROMANO CARRATELLI. Roberto LAVAGNINI. Pietro GIANNATTASIO. Elvio RUFFINO. Filippo ASCIERTO. Valdo SPINI, presidente.
Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Vice Presidente Domenico Paolo ROMANO CARRATELLI indi del Presidente Valdo SPINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Rivera.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZC4 ZZNO ZZXX ZZFF
  (Esame e rinvio).
     La Commissione inizia l'esame dello schema di
  decreto legislativo in titolo.
 
     Mario GATTO (DS-U),  relatore,  illustrando lo
  schema di decreto legislativo in esame, ricorda che la legge
  31 marzo 2000, n. 78, ha conferito, tra le altre, una delega
  al Governo (articolo 9) per l'emanazione di disposizioni
  integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre
  1997, n. 464, con il quale è stata definita la riforma
  strutturale delle Forze armate sulla base della norma di
  delega recata dall'articolo 1, comma 1, lettere  a), d)
  ed  h),  della legge 28 dicembre 1995, n. 594 (collegato
  alla legge finanziaria per il 1996).
     In relazione alle esigenze di ristrutturazione dello
  strumento militare connessa al Nuovo modello di Difesa la
  riforma delineata dal decreto legislativo n. 464 del 1997 ha
  previsto la soppressione e la riorganizzazione dei comandi
  operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche
  della difesa e degli istituti di formazione; la costituzione
  di un unico Istituto superiore di Stato maggiore
  interforze,   con il compito di perfezionare la formazione
  professionale e la preparazione culturale degli ufficiali
  delle Forze armate in previsione dell'assunzione di incarichi
  in ambito nazionale e internazionale;   la
  differenziazione e l'ampliamento delle attività di protezione
  civile e di tutela ambientale dell'Amministrazione della
  difesa.
     In particolare, conformemente ai criteri e principi
  direttivi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettera  a)
  della legge di delega n. 549 del 1995, l'articolo 2 del
  decreto legislativo n. 464 del 1997 dispone che, nel triennio
  1998-2000, nei termini individuati con decreto del Ministro
  della difesa di concerto con il Ministro del tesoro e del
  bilancio, siano effettuati i seguenti interventi:
       soppressione, nell'ambito dell'Esercito, di quattro
  degli attuali sette Alti Comandi di Regione (nord-ovest,
  centrale, della Sicilia e della Sardegna) e delle
  corrispondenti direzioni di amministrazione; le relative
  competenze sono ripartite tra i Comandi costituti per il nord,
  con sede a Padova, per il centro, con sede a Firenze, e per il
  sud, con sede a Napoli, il Comando della capitale, con sede a
  Roma, e i due Comandi Militari Autonomi, rispettivamente,
  della Sicilia, con sede a Palermo, e della Sardegna, con sede
  a Cagliari (comma 1, lett.  a, b, c, d);
       soppressione, nell'ambito della Marina, del Dipartimento
  militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli, e
  ripartizione delle relative competenze tra i dipartimenti di
  Taranto e La Spezia e il comando militare marittimo autonomo
  della Sicilia;  (comma 1, lett.  e));
       soppressione, nell'ambito dell'Aeronautica,   del
  comando della 2^ Regione Aerea con sede a Roma e delle
  relative direzioni territoriali e articolazioni funzionali;
  dell'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al
  volo e dell'ispettorato logistico; e, nell'ambito di tutti i
  comandi di regione militare, delle direzioni di commissariato
  e delle connesse articolazioni funzionali;
       eventuale costituzione, per decreto ministeriale, di
  Comandi regione militare interforze cui siano attribuite le
  funzioni svolte dalle Regioni militari e aeree, dai
  Dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e
  marittimi autonomi.
     Ulteriori interventi previsti dal citato articolo 2
  riguardano specificamente il settore scolastico e
  addestrativo.
     L'articolo 3 del decreto legislativo n. 464 del 1997
  prevede che i provvedimenti
 
                              Pag. 26
 
  di soppressione e riorganizzazione conseguenti all'attuazione
  delle previsioni di cui all'articolo 2 e di quelli indicati
  nelle tabelle A e B allegate siano adottati con decreto del
  Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore
  della difesa..  Si dispone inoltre che il Ministro, entro i tre
  mesi precedenti l'adozione dei predetti provvedimenti, da
  attuarsi nell'anno successivo, promuova incontri con le
  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai fini
  della definizione delle iniziative di reimpiego del personale
  civile in servizio.  Si prevede infine che il Ministro della
  difesa riferisca annualmente alle competenti commissioni
  parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi
  previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto ovvero sui
  correttivi che si rendesse necessario apportare nei limiti
  degli stanziamenti e delle dotazioni di personale previsti
  dalla legge vigenti.
     Ricorda inoltre che, per far fronte a specifiche esigenze
  emerse nella fase attuativa dei predetti interventi di
  ristrutturazione, con l'articolo 15 della legge 28 luglio
  1999, n. 266 (collegato ordinamentale" per il 1999), è stata
  inserita, tra le altre, una delega al Governo per
  l'emanazione, entra il 31 dicembre 1999, di decreti
  legislativi correttivi del citato decreto legislativo n. 464
  del 1997.  Il mancato esercizio della delega nel termine
  prescritto ha reso necessario approvare una disposizione di
  identico tenore nell'ambito della citata legge n. 78 del 2000.
  L'articolo 9, comma 2, di tale legge delega infatti il Governo
  ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del
  bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti
  disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
  n. 464 del 1997, rinviando ai principi e ai criteri direttivi
  dettati dall'articolo 1, commi 1, lettera a), della legge n.
  549 del 1995 e alle procedure definite dal comma 2 del
  medesimo articolo 1.
     In proposito ricorda che, tra i principi e i criteri
  direttivi indicati dall'articolo 1, comma 1, della legge n.
  549 del 1995 per l'esercizio della delega diretta al riordino
  complessivo dello strumento militare, quelli dettati alla
  lettera  a)  riguardano la riduzione del numero dei
  comandi operativi e territoriali e delle altre strutture
  periferiche, anche a livello di regione militare, di
  dipartimento militare marittimo, di regione aerea, comprese le
  corrispondenti direzioni di amministrazione e di istituti di
  formazione; prescrivono inoltre che la ristrutturazione debba
  essere volta ad una più efficace articolazione, composizione,
  ubicazione ed attribuzione delle competenze.
     In ordine allo schema di decreto legislativo in esame
  precisa che esso ha come obiettivo quello di proseguire e
  perfezionare l'opera di riforma strutturale delle Forze armate
  che ha preso l'avvio con il decreto legislativo n. 464 del
  1997, al quale si intendono apportare quelle modifiche ed
  integrazioni resesi necessarie per rispondere a specifiche
  esigenze che si sono determinate nel corso del processo di
  attuazione della riforma.
     Lo schema di decreto legislativo, trasmesso alle Camere
  per il prescritto parere in data 23 maggio 2000, si compone di
  3 articoli.
     In ordine all'articolo 1, osserva che esso reca una serie
  di modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 464 del
  1997.  La lettera  a)  interviene per ristrutturare e
  ridurre ulteriormente, rispetto a quanto già disposto dal
  decreto legislativo n. 464 del 1997, i comandi operativi e
  territoriali e le corrispondenti direzioni di amministrazione,
  secondo il principio espresso dalla lettera  a)  del comma
  1 della legge 28 dicembre 1995, n.549.
     Si prevede infatti la soppressione del Comando regione
  militare centro (con sede a Firenze) e la conseguente
  redistribuzione delle competenze che, in base all'articolo 2,
  comma 1, lett.  b)  del decreto legislativo n. 464 del
  1997, spettavano al comando suddetto e al comando della
  capitale.
     Il comando regione militare centro che era stato
  costituito dal decreto legislativo n. 464 del 1997 per la
  riorganizzazione del comando regione militare tosco emiliana a
  seguito della soppressione della regione militare centrale,
  confluirà, come
 
                              Pag. 27
 
  specificato dalla tabella C allegata allo schema in esame,
  nel costituendo Ispettorato per il reclutamento e le Forze di
  completamento.
     Tali competenze saranno invece esercitate, in base alla
  previsione dell'articolo in esame, dal Comando regione
  militare nord, dal Comando regione militare sud e dalla
  Direzione di Amministrazione che viene ad accentrare le
  funzioni amministrative delle regioni militari nord, centro e
  sud.
     La Direzione di amministrazione viene costituita a seguito
  delle soppressioni delle direzioni di amministrazione delle
  regioni militari nord, centro e sud ed è posta alle dipendenze
  dell'Ispettorato logistico dell'Esercito.  Le soppresse
  direzioni di amministrazione delle Regioni militari nord e sud
  sono riconfigurate in direzioni di amministrazione distaccate
  e poste alle dipendenze della direzione di amministrazione.
     Sono inoltre ridefinite le competenze del Comando della
  capitale, che confluisce, riconfigurato, nel costituendo
  Comando militare della capitale che assumerà le funzioni di
  comando del reclutamento e delle forze di completamento sia
  interregionale per il centro, che della regione Lazio.
     La lettera  b)  dell'articolo 1 dello schema in esame
  modifica l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2
  del decreto legislativo n. 464 del 1997, estendendo la
  possibilità del riconoscimento degli studi compiuti e del
  rilascio dei relativi titoli, le cui modalità sono contenute
  nelle convenzioni stipulate dalle università con le accademie
  e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore,
  anche agli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della
  guardia di finanza che, pur essendo cessati dal servizio prima
  dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 464
  del 1997, abbiano superato i previsti cicli di studi presso i
  rispettivi istituti militari.
     E' specificato nella norma in esame che, per gli ufficiali
  in congedo le modalità di riconoscimento vanno definite con
  riferimento ai cicli di studio frequentati dal personale in
  servizio alla data di entrata in vigore del decreto
  legislativo.  E' infine disposto che nelle procedure di
  riconoscimento deve essere data precedenza agli ufficiali in
  servizio.
     Ricorda poi che l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
  2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
  stabilisce, la stipula di apposite convenzioni con le
  università al fine di prevedere le modalità di riconoscimento
  degli studi compiuti presso istituti militari di formazione e
  di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e
  di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze
  armate e del Corpo della guardia di finanza.  Tale
  riconoscimento può essere operato solo nei confronti degli
  ufficiali in servizio alla data di entrata in vigore del
  decreto legislativo n. 464 del 1997
     La lettera  c)  dell'articolo 1 dello schema in esame
  apporta una modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto
  legislativo n. 464 del 1997, mutando la denominazione del
  distaccamento della scuola militare "Nunziatella" con sede a
  Milano da "2^ scuola militare dell'esercito" a "scuola
  militare Teuliè", in onore del Generale milanese Pietro
  Teuliè.  Secondo quanto si legge nella relazione allegata allo
  schema tale disposizione sarebbe motivata dall'intento di
  rafforzare il legame tra la presenza militare a Milano e le
  vicende storiche di tale città.
     La lettera  d)  dell'articolo 1 dello schema aggiunge
  il comma 4- bis  all'articolo 2 del decreto legislativo n.
  464 del 1997 attribuendo al Capo di stato maggiore della
  difesa l'emanazione delle disposizioni relative al
  funzionamento degli istituti e delle scuole interforze, e ai
  Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante
  generale dell'arma dei carabinieri, previo parere del Capo di
  stato maggiore della difesa, l'emanazione delle disposizioni
  relative al funzionamento degli istituti e scuole delle Forze
  armate, allo scopo di snellire le procedure di adozione di
  tali provvedimenti, attualmente di competenza ministeriale.  E'
  conseguentemente disposta l'abrogazione delle norme che
  attribuiscono al Ministro per la difesa la
 
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  facoltà di variare la sede delle scuole militari,
  l'ordinamento disciplinare e didattico degli allievi, di
  emanare tutte le disposizioni di carattere interno relative al
  loro funzionamento ed alla loro amministrazione(articolo 3 del
  regio decreto 1 maggio 1930, n. 726, recante "Ordinamento
  delle scuole militari"), nonché l'amministrazione,
  l'ordinamento didattico e disciplinare dell'accademia
  aeronautica (articolo 32 del regio decreto 25 marzo 1941, n.
  472, recante "Ordinamento della regia accademia
  aeronautica").
     L'articolo 2 comma 1, dello schema di decreto legislativo
  in esame, aggiunge alle tabelle (A e B) allegate al decreto
  legislativo n. 464 del 1997, nelle quali sono contenuti
  rispettivamente l'elenco dei provvedimenti di soppressione e
  quelli di riorganizzazione delle Forze armate da effettuare
  nel periodo 1997-2000, due ulteriori tabelle (C e D).  Si
  tratta anche in questo caso degli elenchi dei provvedimenti di
  soppressione e di riorganizzazione che si prevede di
  realizzare negli anni 2000-2002.
     Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema apporta modifiche
  all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 464 del
  1997, estendendo ai provvedimenti di soppressione e
  riorganizzazione di cui alle tabelle C e D allegate allo
  schema, lo stesso procedimento previsto per quelli di cui alle
  tabelle allegate al decreto legislativo n. 464 del 1997, ossia
  la possibilità di ricorrere al decreto del Ministro della
  difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
     Si prevede inoltre, con l'aggiunta del comma 2- bis
  all'articolo 3 del decreto legislativo n. 464 del 1997, che
  i provvedimenti attinenti all'organizzazione, attuativi di
  quelli contenuti nelle tabelle allegate e attuativi dei
  provvedimenti soppressivi di cui all'articolo 2 del decreto
  legislativo n. 464 del 1997, siano adottati dal Capo di stato
  maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di forza
  armata (in tal caso previo parere del Capo di stato maggiore
  della difesa) e dai dirigenti generali delle Direzioni
  generali interessate secondo le rispettive competenze.
     Con l'inserimento del comma 2- ter  all'articolo 3 del
  decreto legislativo n. 464 del 1997, si stabilisce infine che
  gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e D, nelle
  quali sono contenuti gli elenchi dei provvedimenti di
  riorganizzazione, possano essere oggetto di soppressione o
  ulteriore riorganizzazione, con decreto del Ministro della
  difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
     L'articolo 3 dello schema prevede l'aggiunta di due
  ulteriori commi all'articolo 4 del decreto legislativo n. 464
  del 1997, con il quale è stato istituito l'Istituto superiore
  di Stato maggiore interforze per il perfezionamento della
  formazione professionale e culturale degli ufficiali delle
  Forze armate.
     Il capoverso 13- bis  autorizza il governo ad emanare
  un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17,
  comma 4- bis  della legge n. 400 del 1988, al fine di
  dettare una nuova disciplina dei corsi della la scuola di
  guerra per gli ufficiali dell'esercito.  Sono contestualmente
  dettati i principi e criteri direttivi cui il regolamento
  dovrà attenersi.  Tra questi si segnala in particolare la
  previsione della necessaria armonizzazione della disciplina
  dei corsi della scuola di guerra e delle finalità di essi con
  la disciplina dettata per il corso superiore di Stato maggiore
  interforze istituito presso l'Istituto superiore di Stato
  maggiore interforze.
     Il capoverso 13- ter  stabilisce la data di entrata in
  vigore del regolamento di cui al comma 13- bis  e la
  contestuale esplicita abrogazione delle norme che disciplinano
  la materia dei corsi della scuola di guerra per gli ufficiali
  dell'esercito.  Tale materia è attualmente disciplinata dalla
  legge 28 aprile 1976, n. 192, e dal relativo regolamento di
  attuazione, adottato con d.P.R. 29 settembre 1979, n. 611.  Di
  tali atti normativi resterebbero in vigore esclusivamente le
  disposizioni che riguardano specificamente il corso di
  istituto per i capitani in servizio permanente effettivo del
  ruolo dell'Arma dei carabinieri.
     Nel sottolineare la complessità del provvedimento, formula
  una proposta di parere  (vedi allegato 5)  che si riserva
  di
 
                              Pag. 29
 
  modificare alla luce delle indicazioni che emergeranno nel
  corso della discussione.
 
     Il sottosegretario di Stato Giovanni RIVERA condivide
  il parere formulato dal relatore, che ringrazia per
  l'accuratezza della relazione svolta.
 
     Domenico Paolo ROMANO CARRATELLI (PD-U), nel
  ringraziare il relatore per l'accuratezza del lavoro svolto,
  rileva che la complessità del provvedimento richiede un
  approfondimento da parte della Commissione, svolgendo anche le
  necessarie audizioni.
 
     Roberto LAVAGNINI (FI), nel condividere i rilievi del
  deputato Carratelli, rileva le complessive ricadute del
  provvedimento sull'assetto operativo delle Forze armate, con
  particolare riguardo agli ospedali militari, che perdono in
  gran parte la loro attuale strutturazione.  A tal fine riflette
  sulle ombre che appaiono sul futuro della sanità militare e
  ritiene opportuno accertare tali aspetti nel corso di
  opportune audizioni.
 
     Pietro GIANNATTASIO (FI), nel condividere le richieste
  di approfondimento del deputato Carratelli e i rilievi del
  deputato Lavagnini, sottolinea come altri profili da chiarire
  si pongano in ordine alla nuova struttura del reclutamento ed
  in relazione a nuove variazioni nella allocazione dei reparti
  sul territorio.
 
     Elvio RUFFINO (DS-U), nel convenire sull'opportunità di
  svolgere approfondimenti in ordine alle questioni evidenziate,
  condivide in linea di principio la scelta di operare una
  ristrutturazione che migliori complessivamente l'operatività
  dello strumento militare.  Allo scopo di chiarire meglio tali
  profili propone di ascoltare in audizione il Capo di stato
  maggiore della Difesa.
 
     Filippo ASCIERTO (AN), nel condividere le proposte di
  approfondimento, richiama l'attenzione sul rilievo del
  "fattore uomo" all'interno delle Forze armate, ricordando come
  siano numerose le istanze che provengono dalle famiglie di
  personale militare.  Tali problemi sono tra loro connessi e tra
  questi non ultima si colloca la nota questione degli alloggi
  di servizio del personale militare.
 
     Valdo SPINI,  presidente,  ritiene importante che
  il Governo chiarisca alcuni aspetti del provvedimento,
  rilevando, ad esempio, come si sia prima istituito il Comando
  militare della Regione centro e poi, dopo due anni, lo si
  intenda sopprimere.  Ritiene inoltre necessari chiarimenti in
  ordine alla relazione tra tale soppresso Comando e
  l'Ispettorato generale per il reclutamento.  Ritiene importante
  ascoltare in audizione anche i Capi di stato maggiore delle
  Forze armate.
 
     Mario GATTO (DS-U),  relatore,  nel condividere le
  proposte di approfondimento, ricorda come dal parere del
  Consiglio superiore delle Forze armate sul provvedimento
  emerga con chiarezza la linea dei vertici delle Forze armate
  sulle soluzioni in esso contenute.  Ritiene pertanto che il
  Parlamento debba decidere se condividerle o meno.  Invita
  pertanto a ponderare le soluzioni individuate in relazione
  allo scopo di assicurare efficienza al complesso della
  struttura militare, senza cedere a sollecitazioni
  localizzabili in ambiti circoscritti.
     Ritiene inoltre importante che sia risolto il problema
  della sanità militare sulla base del testo all'esame del
  Senato, per trovare una soluzione che renda il medico militare
  non già un burocrate ma un militare suscettibile di impieghi
  operativi.
 
     Valdo SPINI,  presidente,  alla luce delle
  indicazioni emerse, rinvia il seguito dell'esame, rimettendo
  all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
  gruppi, della Commissione, l'individuazione dei soggetti da
  ascoltare in audizione presso la Commissione.
 
     La seduta termina alle 15.50.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=04 SEDE=XX NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0036 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C4 D PAGINIZ=0025 RIGINIZ=006 PAGFIN=0029 RIGFIN=069 UPAG=NO PAGEIN=25 PAGEFIN=29 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0036 TIPDOCB DOCTIT0036 NDOC0036



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