| (Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di
decreto legislativo in titolo.
Mario GATTO (DS-U), relatore, illustrando lo
schema di decreto legislativo in esame, ricorda che la legge
31 marzo 2000, n. 78, ha conferito, tra le altre, una delega
al Governo (articolo 9) per l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, con il quale è stata definita la riforma
strutturale delle Forze armate sulla base della norma di
delega recata dall'articolo 1, comma 1, lettere a), d)
ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 594 (collegato
alla legge finanziaria per il 1996).
In relazione alle esigenze di ristrutturazione dello
strumento militare connessa al Nuovo modello di Difesa la
riforma delineata dal decreto legislativo n. 464 del 1997 ha
previsto la soppressione e la riorganizzazione dei comandi
operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche
della difesa e degli istituti di formazione; la costituzione
di un unico Istituto superiore di Stato maggiore
interforze, con il compito di perfezionare la formazione
professionale e la preparazione culturale degli ufficiali
delle Forze armate in previsione dell'assunzione di incarichi
in ambito nazionale e internazionale; la
differenziazione e l'ampliamento delle attività di protezione
civile e di tutela ambientale dell'Amministrazione della
difesa.
In particolare, conformemente ai criteri e principi
direttivi dettati dall'articolo 1, comma 1, lettera a)
della legge di delega n. 549 del 1995, l'articolo 2 del
decreto legislativo n. 464 del 1997 dispone che, nel triennio
1998-2000, nei termini individuati con decreto del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro del tesoro e del
bilancio, siano effettuati i seguenti interventi:
soppressione, nell'ambito dell'Esercito, di quattro
degli attuali sette Alti Comandi di Regione (nord-ovest,
centrale, della Sicilia e della Sardegna) e delle
corrispondenti direzioni di amministrazione; le relative
competenze sono ripartite tra i Comandi costituti per il nord,
con sede a Padova, per il centro, con sede a Firenze, e per il
sud, con sede a Napoli, il Comando della capitale, con sede a
Roma, e i due Comandi Militari Autonomi, rispettivamente,
della Sicilia, con sede a Palermo, e della Sardegna, con sede
a Cagliari (comma 1, lett. a, b, c, d);
soppressione, nell'ambito della Marina, del Dipartimento
militare marittimo del Basso Tirreno, con sede a Napoli, e
ripartizione delle relative competenze tra i dipartimenti di
Taranto e La Spezia e il comando militare marittimo autonomo
della Sicilia; (comma 1, lett. e));
soppressione, nell'ambito dell'Aeronautica, del
comando della 2^ Regione Aerea con sede a Roma e delle
relative direzioni territoriali e articolazioni funzionali;
dell'ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al
volo e dell'ispettorato logistico; e, nell'ambito di tutti i
comandi di regione militare, delle direzioni di commissariato
e delle connesse articolazioni funzionali;
eventuale costituzione, per decreto ministeriale, di
Comandi regione militare interforze cui siano attribuite le
funzioni svolte dalle Regioni militari e aeree, dai
Dipartimenti militari marittimi e dai comandi militari e
marittimi autonomi.
Ulteriori interventi previsti dal citato articolo 2
riguardano specificamente il settore scolastico e
addestrativo.
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 464 del 1997
prevede che i provvedimenti
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di soppressione e riorganizzazione conseguenti all'attuazione
delle previsioni di cui all'articolo 2 e di quelli indicati
nelle tabelle A e B allegate siano adottati con decreto del
Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore
della difesa.. Si dispone inoltre che il Ministro, entro i tre
mesi precedenti l'adozione dei predetti provvedimenti, da
attuarsi nell'anno successivo, promuova incontri con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai fini
della definizione delle iniziative di reimpiego del personale
civile in servizio. Si prevede infine che il Ministro della
difesa riferisca annualmente alle competenti commissioni
parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi
previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto ovvero sui
correttivi che si rendesse necessario apportare nei limiti
degli stanziamenti e delle dotazioni di personale previsti
dalla legge vigenti.
Ricorda inoltre che, per far fronte a specifiche esigenze
emerse nella fase attuativa dei predetti interventi di
ristrutturazione, con l'articolo 15 della legge 28 luglio
1999, n. 266 (collegato ordinamentale" per il 1999), è stata
inserita, tra le altre, una delega al Governo per
l'emanazione, entra il 31 dicembre 1999, di decreti
legislativi correttivi del citato decreto legislativo n. 464
del 1997. Il mancato esercizio della delega nel termine
prescritto ha reso necessario approvare una disposizione di
identico tenore nell'ambito della citata legge n. 78 del 2000.
L'articolo 9, comma 2, di tale legge delega infatti il Governo
ad emanare, entro il 30 giugno 2000 e senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
n. 464 del 1997, rinviando ai principi e ai criteri direttivi
dettati dall'articolo 1, commi 1, lettera a), della legge n.
549 del 1995 e alle procedure definite dal comma 2 del
medesimo articolo 1.
In proposito ricorda che, tra i principi e i criteri
direttivi indicati dall'articolo 1, comma 1, della legge n.
549 del 1995 per l'esercizio della delega diretta al riordino
complessivo dello strumento militare, quelli dettati alla
lettera a) riguardano la riduzione del numero dei
comandi operativi e territoriali e delle altre strutture
periferiche, anche a livello di regione militare, di
dipartimento militare marittimo, di regione aerea, comprese le
corrispondenti direzioni di amministrazione e di istituti di
formazione; prescrivono inoltre che la ristrutturazione debba
essere volta ad una più efficace articolazione, composizione,
ubicazione ed attribuzione delle competenze.
In ordine allo schema di decreto legislativo in esame
precisa che esso ha come obiettivo quello di proseguire e
perfezionare l'opera di riforma strutturale delle Forze armate
che ha preso l'avvio con il decreto legislativo n. 464 del
1997, al quale si intendono apportare quelle modifiche ed
integrazioni resesi necessarie per rispondere a specifiche
esigenze che si sono determinate nel corso del processo di
attuazione della riforma.
Lo schema di decreto legislativo, trasmesso alle Camere
per il prescritto parere in data 23 maggio 2000, si compone di
3 articoli.
In ordine all'articolo 1, osserva che esso reca una serie
di modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 464 del
1997. La lettera a) interviene per ristrutturare e
ridurre ulteriormente, rispetto a quanto già disposto dal
decreto legislativo n. 464 del 1997, i comandi operativi e
territoriali e le corrispondenti direzioni di amministrazione,
secondo il principio espresso dalla lettera a) del comma
1 della legge 28 dicembre 1995, n.549.
Si prevede infatti la soppressione del Comando regione
militare centro (con sede a Firenze) e la conseguente
redistribuzione delle competenze che, in base all'articolo 2,
comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 464 del
1997, spettavano al comando suddetto e al comando della
capitale.
Il comando regione militare centro che era stato
costituito dal decreto legislativo n. 464 del 1997 per la
riorganizzazione del comando regione militare tosco emiliana a
seguito della soppressione della regione militare centrale,
confluirà, come
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specificato dalla tabella C allegata allo schema in esame,
nel costituendo Ispettorato per il reclutamento e le Forze di
completamento.
Tali competenze saranno invece esercitate, in base alla
previsione dell'articolo in esame, dal Comando regione
militare nord, dal Comando regione militare sud e dalla
Direzione di Amministrazione che viene ad accentrare le
funzioni amministrative delle regioni militari nord, centro e
sud.
La Direzione di amministrazione viene costituita a seguito
delle soppressioni delle direzioni di amministrazione delle
regioni militari nord, centro e sud ed è posta alle dipendenze
dell'Ispettorato logistico dell'Esercito. Le soppresse
direzioni di amministrazione delle Regioni militari nord e sud
sono riconfigurate in direzioni di amministrazione distaccate
e poste alle dipendenze della direzione di amministrazione.
Sono inoltre ridefinite le competenze del Comando della
capitale, che confluisce, riconfigurato, nel costituendo
Comando militare della capitale che assumerà le funzioni di
comando del reclutamento e delle forze di completamento sia
interregionale per il centro, che della regione Lazio.
La lettera b) dell'articolo 1 dello schema in esame
modifica l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2
del decreto legislativo n. 464 del 1997, estendendo la
possibilità del riconoscimento degli studi compiuti e del
rilascio dei relativi titoli, le cui modalità sono contenute
nelle convenzioni stipulate dalle università con le accademie
e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore,
anche agli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della
guardia di finanza che, pur essendo cessati dal servizio prima
dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 464
del 1997, abbiano superato i previsti cicli di studi presso i
rispettivi istituti militari.
E' specificato nella norma in esame che, per gli ufficiali
in congedo le modalità di riconoscimento vanno definite con
riferimento ai cicli di studio frequentati dal personale in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo. E' infine disposto che nelle procedure di
riconoscimento deve essere data precedenza agli ufficiali in
servizio.
Ricorda poi che l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo
2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
stabilisce, la stipula di apposite convenzioni con le
università al fine di prevedere le modalità di riconoscimento
degli studi compiuti presso istituti militari di formazione e
di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e
di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza. Tale
riconoscimento può essere operato solo nei confronti degli
ufficiali in servizio alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 464 del 1997
La lettera c) dell'articolo 1 dello schema in esame
apporta una modifica al comma 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 464 del 1997, mutando la denominazione del
distaccamento della scuola militare "Nunziatella" con sede a
Milano da "2^ scuola militare dell'esercito" a "scuola
militare Teuliè", in onore del Generale milanese Pietro
Teuliè. Secondo quanto si legge nella relazione allegata allo
schema tale disposizione sarebbe motivata dall'intento di
rafforzare il legame tra la presenza militare a Milano e le
vicende storiche di tale città.
La lettera d) dell'articolo 1 dello schema aggiunge
il comma 4- bis all'articolo 2 del decreto legislativo n.
464 del 1997 attribuendo al Capo di stato maggiore della
difesa l'emanazione delle disposizioni relative al
funzionamento degli istituti e delle scuole interforze, e ai
Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante
generale dell'arma dei carabinieri, previo parere del Capo di
stato maggiore della difesa, l'emanazione delle disposizioni
relative al funzionamento degli istituti e scuole delle Forze
armate, allo scopo di snellire le procedure di adozione di
tali provvedimenti, attualmente di competenza ministeriale. E'
conseguentemente disposta l'abrogazione delle norme che
attribuiscono al Ministro per la difesa la
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facoltà di variare la sede delle scuole militari,
l'ordinamento disciplinare e didattico degli allievi, di
emanare tutte le disposizioni di carattere interno relative al
loro funzionamento ed alla loro amministrazione(articolo 3 del
regio decreto 1 maggio 1930, n. 726, recante "Ordinamento
delle scuole militari"), nonché l'amministrazione,
l'ordinamento didattico e disciplinare dell'accademia
aeronautica (articolo 32 del regio decreto 25 marzo 1941, n.
472, recante "Ordinamento della regia accademia
aeronautica").
L'articolo 2 comma 1, dello schema di decreto legislativo
in esame, aggiunge alle tabelle (A e B) allegate al decreto
legislativo n. 464 del 1997, nelle quali sono contenuti
rispettivamente l'elenco dei provvedimenti di soppressione e
quelli di riorganizzazione delle Forze armate da effettuare
nel periodo 1997-2000, due ulteriori tabelle (C e D). Si
tratta anche in questo caso degli elenchi dei provvedimenti di
soppressione e di riorganizzazione che si prevede di
realizzare negli anni 2000-2002.
Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema apporta modifiche
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 464 del
1997, estendendo ai provvedimenti di soppressione e
riorganizzazione di cui alle tabelle C e D allegate allo
schema, lo stesso procedimento previsto per quelli di cui alle
tabelle allegate al decreto legislativo n. 464 del 1997, ossia
la possibilità di ricorrere al decreto del Ministro della
difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
Si prevede inoltre, con l'aggiunta del comma 2- bis
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 464 del 1997, che
i provvedimenti attinenti all'organizzazione, attuativi di
quelli contenuti nelle tabelle allegate e attuativi dei
provvedimenti soppressivi di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo n. 464 del 1997, siano adottati dal Capo di stato
maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di forza
armata (in tal caso previo parere del Capo di stato maggiore
della difesa) e dai dirigenti generali delle Direzioni
generali interessate secondo le rispettive competenze.
Con l'inserimento del comma 2- ter all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 464 del 1997, si stabilisce infine che
gli enti e gli organismi di cui alle tabelle B e D, nelle
quali sono contenuti gli elenchi dei provvedimenti di
riorganizzazione, possano essere oggetto di soppressione o
ulteriore riorganizzazione, con decreto del Ministro della
difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
L'articolo 3 dello schema prevede l'aggiunta di due
ulteriori commi all'articolo 4 del decreto legislativo n. 464
del 1997, con il quale è stato istituito l'Istituto superiore
di Stato maggiore interforze per il perfezionamento della
formazione professionale e culturale degli ufficiali delle
Forze armate.
Il capoverso 13- bis autorizza il governo ad emanare
un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17,
comma 4- bis della legge n. 400 del 1988, al fine di
dettare una nuova disciplina dei corsi della la scuola di
guerra per gli ufficiali dell'esercito. Sono contestualmente
dettati i principi e criteri direttivi cui il regolamento
dovrà attenersi. Tra questi si segnala in particolare la
previsione della necessaria armonizzazione della disciplina
dei corsi della scuola di guerra e delle finalità di essi con
la disciplina dettata per il corso superiore di Stato maggiore
interforze istituito presso l'Istituto superiore di Stato
maggiore interforze.
Il capoverso 13- ter stabilisce la data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 13- bis e la
contestuale esplicita abrogazione delle norme che disciplinano
la materia dei corsi della scuola di guerra per gli ufficiali
dell'esercito. Tale materia è attualmente disciplinata dalla
legge 28 aprile 1976, n. 192, e dal relativo regolamento di
attuazione, adottato con d.P.R. 29 settembre 1979, n. 611. Di
tali atti normativi resterebbero in vigore esclusivamente le
disposizioni che riguardano specificamente il corso di
istituto per i capitani in servizio permanente effettivo del
ruolo dell'Arma dei carabinieri.
Nel sottolineare la complessità del provvedimento, formula
una proposta di parere (vedi allegato 5) che si riserva
di
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modificare alla luce delle indicazioni che emergeranno nel
corso della discussione.
Il sottosegretario di Stato Giovanni RIVERA condivide
il parere formulato dal relatore, che ringrazia per
l'accuratezza della relazione svolta.
Domenico Paolo ROMANO CARRATELLI (PD-U), nel
ringraziare il relatore per l'accuratezza del lavoro svolto,
rileva che la complessità del provvedimento richiede un
approfondimento da parte della Commissione, svolgendo anche le
necessarie audizioni.
Roberto LAVAGNINI (FI), nel condividere i rilievi del
deputato Carratelli, rileva le complessive ricadute del
provvedimento sull'assetto operativo delle Forze armate, con
particolare riguardo agli ospedali militari, che perdono in
gran parte la loro attuale strutturazione. A tal fine riflette
sulle ombre che appaiono sul futuro della sanità militare e
ritiene opportuno accertare tali aspetti nel corso di
opportune audizioni.
Pietro GIANNATTASIO (FI), nel condividere le richieste
di approfondimento del deputato Carratelli e i rilievi del
deputato Lavagnini, sottolinea come altri profili da chiarire
si pongano in ordine alla nuova struttura del reclutamento ed
in relazione a nuove variazioni nella allocazione dei reparti
sul territorio.
Elvio RUFFINO (DS-U), nel convenire sull'opportunità di
svolgere approfondimenti in ordine alle questioni evidenziate,
condivide in linea di principio la scelta di operare una
ristrutturazione che migliori complessivamente l'operatività
dello strumento militare. Allo scopo di chiarire meglio tali
profili propone di ascoltare in audizione il Capo di stato
maggiore della Difesa.
Filippo ASCIERTO (AN), nel condividere le proposte di
approfondimento, richiama l'attenzione sul rilievo del
"fattore uomo" all'interno delle Forze armate, ricordando come
siano numerose le istanze che provengono dalle famiglie di
personale militare. Tali problemi sono tra loro connessi e tra
questi non ultima si colloca la nota questione degli alloggi
di servizio del personale militare.
Valdo SPINI, presidente, ritiene importante che
il Governo chiarisca alcuni aspetti del provvedimento,
rilevando, ad esempio, come si sia prima istituito il Comando
militare della Regione centro e poi, dopo due anni, lo si
intenda sopprimere. Ritiene inoltre necessari chiarimenti in
ordine alla relazione tra tale soppresso Comando e
l'Ispettorato generale per il reclutamento. Ritiene importante
ascoltare in audizione anche i Capi di stato maggiore delle
Forze armate.
Mario GATTO (DS-U), relatore, nel condividere le
proposte di approfondimento, ricorda come dal parere del
Consiglio superiore delle Forze armate sul provvedimento
emerga con chiarezza la linea dei vertici delle Forze armate
sulle soluzioni in esso contenute. Ritiene pertanto che il
Parlamento debba decidere se condividerle o meno. Invita
pertanto a ponderare le soluzioni individuate in relazione
allo scopo di assicurare efficienza al complesso della
struttura militare, senza cedere a sollecitazioni
localizzabili in ambiti circoscritti.
Ritiene inoltre importante che sia risolto il problema
della sanità militare sulla base del testo all'esame del
Senato, per trovare una soluzione che renda il medico militare
non già un burocrate ma un militare suscettibile di impieghi
operativi.
Valdo SPINI, presidente, alla luce delle
indicazioni emerse, rinvia il seguito dell'esame, rimettendo
all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, della Commissione, l'individuazione dei soggetti da
ascoltare in audizione presso la Commissione.
La seduta termina alle 15.50.
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