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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115845
SMC0652-0038
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.30 dello stampato)
              ...IV COMMISSIONE PERMANENTE
                           (Difesa)
 
 
SEDE REFERENTE
C6654; C6837. LAVCOMM
C6654; C6837.
Personale militare impegnato in missioni internazionali. C. 6654 Romano Carratelli, C. 6837 Ascierto.
(Seguito dell'esame, adozione di un testo unificato delle proposte C. 6654 e C. 6837 come testo base e rinvio).
Mario GATTO. Valdo SPINI, presidente.
Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Valdo SPINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giovanni Rivera.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZC4 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame delle proposte di
  legge, rinviato nella seduta del 9 maggio 2000.
 
     Mario GATTO (DS-U),  relatore,  ricorda che nella
  riunione appena svoltasi del Comitato ristretto costituito
  nella seduta del 9 maggio scorso è stato messo a punto un
  testo unificato delle proposte di legge in esame  (vedi
  allegato 6).
     Illustrando il testo unificato, osserva che l'articolo 1,
  riproponendo l'articolo 1 della proposta n. 6654, definisce
  l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo
  espressamente che la nuova disciplina sia applicabile ai
  militari impegnati in missione internazionali all'estero al
  momento dell'entrata in vigore della legge soltanto ove più
  favorevole rispetto al trattamento goduto.  La norma sembra
  avere lo scopo di evitare sperequazioni che potrebbero essere
  venute a determinarsi nel succedersi dei decreti-legge di
  autorizzazione alle singole missioni e delle relative leggi di
  conversione intervenuti nel recente passato.
     L'articolo 2, al comma 1, definisce le condizioni del
  trattamento di missione all'estero prevedendo che al personale
  in questione, in aggiunta allo stipendio o alla paga o ad
  altri assegni fissi e continuativi normalmente percepiti, sia
  corrisposta, in misura intera, l'indennità di missione
  disciplinata dal regio decreto n. 941 del 1926, con decorrenza
  dal giorno dell'entrata nel territorio o nelle acque
  territoriali di un altro Stato sovrano, fino alla data di
  uscita dagli stessi.
     Per quanto attiene al trattamento assicurativo, il comma 2
  prescrive che ai militari impegnati nelle missioni
  internazionali siano applicate le disposizioni dettate dalla
  legge n. 301 del 1982.
     Il comma 3 specifica che i predetti trattamenti continuano
  ad essere attribuiti anche ai prigionieri e ai dispersi e che,
  ai fini pensionistici, i periodi trascorsi in stato di
  prigionia o quali dispersi siano computati per intero, senza
  peraltro determinare detrazione di anzianità.
     L'articolo 3 reca disposizioni in tema di indennità di
  impiego operativo e indennità aggiuntive introdotte nel testo
  su proposta del Governo e rielaborate dal Comitato ristretto.
  In particolare, il comma 1 prevede che l'indennità operativa
  di impiego a favore del personale delle missioni
  internazionali impiegato nelle zone di operazioni sia elevata,
  qualora inferiore, al 160 per cento del trattamento economico
  di base.  Il fine della norma dovrebbe essere quello di
  armonizzare le indennità operative da corrispondere al
  personale impiegato in zona di operazioni.
     In base al comma 2 il periodo di servizio prestato dal
  personale militare di cui al comma 1, nonché dal personale
  militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento,
  di cui alla legge n. 1746 del 1962, è valutato, ai fini
  previdenziali, in base a quanto previsto per i dipendenti
  dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio presso
  residenze disagiate, dall'articolo 23 del testo
 
                              Pag. 31
 
  unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
  dipendenti civili e militari dello Stato.
     Il comma 3 (identico all'articolo 2, comma 2, della sola
  proposta C 6837) prevede che, a favore del personale militare
  impegnato nelle missioni internazionali inquadrato in
  contingenti, siano attribuite, in aggiunta al trattamento
  economico di missione di cui all'articolo 2, comma 1, del
  presente testo, una indennità di contingente, pari
  all'indennità di impiego operativo determinata in base
  all'articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 369 del 1996, che ha
  recepito il provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996
  per il personale non dirigente delle Forze armate, nonché
  l'indennità supplementare di marcia disciplinata dall'articolo
  8 della legge n. 78 del 1983.
     Il comma 4 dell'articolo 3 (riproponendo la disposizione
  dettata dall'articolo 4 della sola proposta n. 6837)
  disciplina la valutazione del servizio prestato in missioni
  internazionali rinviando all'applicazione dell'articolo 4,
  comma 3, del d.P.R. n. 369 del 1996, sopra menzionato, per la
  maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego
  operativo, determinata dall'articolo 5, comma 2, del d.P.R. n.
  394 del 1995, concernente il recepimento del provvedimento di
  concertazione del 20 luglio 1995 per il personale delle Forze
  armate.
     L'articolo 4 riproduce le disposizioni dettate dalle due
  proposte di legge in esame (articolo 4 della proposta n. 6654
  e articolo 7 della proposta n. 6837) in tema di trattamento
  giuridico e previdenziale in caso di decesso e di invalidità
  per causa di servizio, rinviando all'applicazione
  dell'articolo 3 della legge n. 308 del 1981, per i casi di
  decesso, e all'applicazione delle norme vigenti in materia di
  pensione privilegiata ordinaria in caso di invalidità per
  causa di servizio.  Si prevede inoltre la cumulabilità dei
  predetti trattamenti con quello assicurativo (ai sensi della
  legge n. 301 del 1982), e con la speciale elargizione e
  l'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui alla legge n.
  308 del 1981 e al regio decreto-legge n. 1345 del 1926,
  convertito dalla legge n. 1835 del 1927.
     L'articolo 5, riproponendo il testo dell'articolo 5 della
  sola proposta n. 6837, prevede l'inapplicabilità della
  normativa vigente in materia di orario di lavoro e di lavoro
  straordinario al personale delle Forze armate, nonché a quello
  dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza
  e delle Forze di polizia ad ordinamento civile, impiegato nei
  contingenti che partecipano alle missioni internazionali.
     L'articolo 6, analogamente a quanto previsto dall'articolo
  4 della sola proposta n. 6654, stabilisce una deroga
  all'applicazione delle norme vigenti in materia di passaporto
  di servizio (articolo 2 della legge n. 1185 del 1967).
     L'articolo 7 (identico all'articolo 6 della proposta n.
  6654 e all'articolo 8 della proposta n. 6837) dispone che i
  militari che partecipano alle missioni siano sottoposti alla
  disciplina del codice militare di pace e indica nel tribunale
  militare di Roma il foro competente.
     L'articolo 8 riproduce il testo dell'articolo 8 della
  proposta di legge n. 6654 integrate con le modifiche proposte
  dal Governo.  La norma istituisce un Fondo apposito,
  nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, espressamente finalizzato al finanziamento delle
  missioni militari all'estero, e ne determina la dotazione per
  l'anno 2000 in 140 miliardi, provvedendo alla copertura
  dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo
  speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione
  del Ministero del tesoro..
     Segnala infine che, su proposta del Governo, non sono
  state riprodotte l'articolo 2, comma 2, della proposta di
  legge n. 6654, concernente il trattamento economico nei casi
  di servizio isolato all'estero, e l'articolo 5 della stessa
  proposta, recante l'autorizzazione a favore dei militari
  impegnati nelle missioni internazionali a pernottare in
  strutture alberghiere in mancanza di strutture militare
  idonee.  La soppressione dell'articolo da ultimo citato è
  motivata dal fatto che la
 
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  facoltà di sistemazione alberghiera per il personale dei
  contingenti non si concilia con il carattere operativo degli
  interventi né con la concessione da parte dell'Amministrazione
  della Difesa del vitto e dell'alloggio a titolo gratuito.
     Propone quindi che la Commissione adotti il testo
  unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per
  il seguito dell'esame.
     Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera
  di adottare come testo base il testo unificato delle proposte
  di legge in titolo elaborato dal Comitato ristretto.
 
     Valdo SPINI,  presidente,  si riserva di proporre
  un termine per la presentazione di eventuali emendamenti sulla
  base delle indicazioni dell'Ufficio di presidenza, integrato
  dai rappresentanti dei gruppi.
 
     La seduta termina alle 16,05.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=04 SEDE=RE NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0038 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C4 D PAGINIZ=0030 RIGINIZ=010 PAGFIN=0032 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=32 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0038 TIPDOCB DOCTIT0038 NDOC0038



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