| La Commissione prosegue l'esame delle proposte di
legge, rinviato nella seduta del 9 maggio 2000.
Mario GATTO (DS-U), relatore, ricorda che nella
riunione appena svoltasi del Comitato ristretto costituito
nella seduta del 9 maggio scorso è stato messo a punto un
testo unificato delle proposte di legge in esame (vedi
allegato 6).
Illustrando il testo unificato, osserva che l'articolo 1,
riproponendo l'articolo 1 della proposta n. 6654, definisce
l'ambito di applicazione del provvedimento, prevedendo
espressamente che la nuova disciplina sia applicabile ai
militari impegnati in missione internazionali all'estero al
momento dell'entrata in vigore della legge soltanto ove più
favorevole rispetto al trattamento goduto. La norma sembra
avere lo scopo di evitare sperequazioni che potrebbero essere
venute a determinarsi nel succedersi dei decreti-legge di
autorizzazione alle singole missioni e delle relative leggi di
conversione intervenuti nel recente passato.
L'articolo 2, al comma 1, definisce le condizioni del
trattamento di missione all'estero prevedendo che al personale
in questione, in aggiunta allo stipendio o alla paga o ad
altri assegni fissi e continuativi normalmente percepiti, sia
corrisposta, in misura intera, l'indennità di missione
disciplinata dal regio decreto n. 941 del 1926, con decorrenza
dal giorno dell'entrata nel territorio o nelle acque
territoriali di un altro Stato sovrano, fino alla data di
uscita dagli stessi.
Per quanto attiene al trattamento assicurativo, il comma 2
prescrive che ai militari impegnati nelle missioni
internazionali siano applicate le disposizioni dettate dalla
legge n. 301 del 1982.
Il comma 3 specifica che i predetti trattamenti continuano
ad essere attribuiti anche ai prigionieri e ai dispersi e che,
ai fini pensionistici, i periodi trascorsi in stato di
prigionia o quali dispersi siano computati per intero, senza
peraltro determinare detrazione di anzianità.
L'articolo 3 reca disposizioni in tema di indennità di
impiego operativo e indennità aggiuntive introdotte nel testo
su proposta del Governo e rielaborate dal Comitato ristretto.
In particolare, il comma 1 prevede che l'indennità operativa
di impiego a favore del personale delle missioni
internazionali impiegato nelle zone di operazioni sia elevata,
qualora inferiore, al 160 per cento del trattamento economico
di base. Il fine della norma dovrebbe essere quello di
armonizzare le indennità operative da corrispondere al
personale impiegato in zona di operazioni.
In base al comma 2 il periodo di servizio prestato dal
personale militare di cui al comma 1, nonché dal personale
militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento,
di cui alla legge n. 1746 del 1962, è valutato, ai fini
previdenziali, in base a quanto previsto per i dipendenti
dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio presso
residenze disagiate, dall'articolo 23 del testo
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unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato.
Il comma 3 (identico all'articolo 2, comma 2, della sola
proposta C 6837) prevede che, a favore del personale militare
impegnato nelle missioni internazionali inquadrato in
contingenti, siano attribuite, in aggiunta al trattamento
economico di missione di cui all'articolo 2, comma 1, del
presente testo, una indennità di contingente, pari
all'indennità di impiego operativo determinata in base
all'articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 369 del 1996, che ha
recepito il provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996
per il personale non dirigente delle Forze armate, nonché
l'indennità supplementare di marcia disciplinata dall'articolo
8 della legge n. 78 del 1983.
Il comma 4 dell'articolo 3 (riproponendo la disposizione
dettata dall'articolo 4 della sola proposta n. 6837)
disciplina la valutazione del servizio prestato in missioni
internazionali rinviando all'applicazione dell'articolo 4,
comma 3, del d.P.R. n. 369 del 1996, sopra menzionato, per la
maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego
operativo, determinata dall'articolo 5, comma 2, del d.P.R. n.
394 del 1995, concernente il recepimento del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 per il personale delle Forze
armate.
L'articolo 4 riproduce le disposizioni dettate dalle due
proposte di legge in esame (articolo 4 della proposta n. 6654
e articolo 7 della proposta n. 6837) in tema di trattamento
giuridico e previdenziale in caso di decesso e di invalidità
per causa di servizio, rinviando all'applicazione
dell'articolo 3 della legge n. 308 del 1981, per i casi di
decesso, e all'applicazione delle norme vigenti in materia di
pensione privilegiata ordinaria in caso di invalidità per
causa di servizio. Si prevede inoltre la cumulabilità dei
predetti trattamenti con quello assicurativo (ai sensi della
legge n. 301 del 1982), e con la speciale elargizione e
l'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui alla legge n.
308 del 1981 e al regio decreto-legge n. 1345 del 1926,
convertito dalla legge n. 1835 del 1927.
L'articolo 5, riproponendo il testo dell'articolo 5 della
sola proposta n. 6837, prevede l'inapplicabilità della
normativa vigente in materia di orario di lavoro e di lavoro
straordinario al personale delle Forze armate, nonché a quello
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza
e delle Forze di polizia ad ordinamento civile, impiegato nei
contingenti che partecipano alle missioni internazionali.
L'articolo 6, analogamente a quanto previsto dall'articolo
4 della sola proposta n. 6654, stabilisce una deroga
all'applicazione delle norme vigenti in materia di passaporto
di servizio (articolo 2 della legge n. 1185 del 1967).
L'articolo 7 (identico all'articolo 6 della proposta n.
6654 e all'articolo 8 della proposta n. 6837) dispone che i
militari che partecipano alle missioni siano sottoposti alla
disciplina del codice militare di pace e indica nel tribunale
militare di Roma il foro competente.
L'articolo 8 riproduce il testo dell'articolo 8 della
proposta di legge n. 6654 integrate con le modifiche proposte
dal Governo. La norma istituisce un Fondo apposito,
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, espressamente finalizzato al finanziamento delle
missioni militari all'estero, e ne determina la dotazione per
l'anno 2000 in 140 miliardi, provvedendo alla copertura
dell'onere mediante corrispondente riduzione del Fondo
speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione
del Ministero del tesoro..
Segnala infine che, su proposta del Governo, non sono
state riprodotte l'articolo 2, comma 2, della proposta di
legge n. 6654, concernente il trattamento economico nei casi
di servizio isolato all'estero, e l'articolo 5 della stessa
proposta, recante l'autorizzazione a favore dei militari
impegnati nelle missioni internazionali a pernottare in
strutture alberghiere in mancanza di strutture militare
idonee. La soppressione dell'articolo da ultimo citato è
motivata dal fatto che la
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facoltà di sistemazione alberghiera per il personale dei
contingenti non si concilia con il carattere operativo degli
interventi né con la concessione da parte dell'Amministrazione
della Difesa del vitto e dell'alloggio a titolo gratuito.
Propone quindi che la Commissione adotti il testo
unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per
il seguito dell'esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera
di adottare come testo base il testo unificato delle proposte
di legge in titolo elaborato dal Comitato ristretto.
Valdo SPINI, presidente, si riserva di proporre
un termine per la presentazione di eventuali emendamenti sulla
base delle indicazioni dell'Ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
La seduta termina alle 16,05.
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