| La normativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, recante l'individuazione
dei profili professionali del personale dei Ministeri, prevede
la possibilità di accesso al profilo di "Capo tecnico" (ex 7^
qualifica funzionale) solamente ai candidati interni
appartenenti da almeno 5 anni al profilo immediatamente
inferiore di "assistenti tecnico" (ex 6^ qualifica).
Tale normativa è, però, divenuta inapplicabile ai sensi
dell'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del
1993 nei confronti del personale del Comparto Ministeri,
perché in contrasto con le disposizioni dettate al riguardo
dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, per la tornata
contrattuale 1998-2001 (articolo 39).
Lo stesso contratto, tra l'altro, prevede espressamente
che l'accesso alle posizioni delle varie aree debba avvenire
anche attraverso procedure concorsuali pubbliche atte a
garantire un adeguato accesso dall'esterno.
Le problematiche sollevate con l'interrogazione in esame,
comunque, non sembrano poter trovare idonea soluzione
nell'immediato, soprattutto in considerazione dei vincoli
posti in materia di assunzioni dall'articolo 39 della legge n.
499 del 1997.
Infatti, la prevista programmazione triennale del
fabbisogno di personale nonché il "doppio" sistema
autorizzatorio sancito dalla citata norma e successive
modifiche (preventiva autorizzazione a bandire il concorso e
successiva autorizzazione ad assumere) non consente margini di
manovra, ed un'eventuale proposta di derogare a tale
disposizione contrasterebbe con la politica di stretto
controllo sui flussi del personale nella pubblica
amministrazione di competenza del Ministero del tesoro e del
Dipartimento della funzione pubblica, cui è istituzionalmente
devoluto il controllo in materia di reclutamento del
personale, la valutazione delle esigenze da soddisfare con
carattere di priorità, nonché l'accertamento che dette
esigenze non possano essere soddisfatte con il ricorso alle
procedure di mobilità interna o esterna.
In altri termini, sarebbe difficilmente sostenibile e
argomentabile una iniziativa legislativa tendente ad ottenere
addirittura una "doppia deroga".
Tuttavia l'Amministrazione per giungere ad una
soddisfacente soluzione della problematica, nel predisporre
l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale
2000-2002, ha tenuto in debito conto le prioritarie esigenze
degli Stabilimenti di lavoro della Marina militare.
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