| La IV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma
strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 9, comma
2, della legge 31 marzo 2000, n. 78";
ritenutolo conforme ai principi e criteri direttivi
contenuti nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 28
dicembre 1995, n. 549, di delega all'emanazione del decreto
legislativo n. 464 del 1997, e coerente con la riforma
strutturale delle Forze armate delineata nei vigenti
provvedimenti legislativi;
considerata la necessità di rendere omogenea sotto il
profilo del rango la disciplina sull'ordinamento della Scuola
di guerra aerea, dell'Accademia aeronautica e della Scuola di
applicazione dell'Aeronautica militare con la disciplina
vigente per le analoghe istituzioni delle altre Forze
armate;
rilevata l'opportunità di formulare una disposizione di
rinvio al decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1
della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, allo scopo di definire in quella
sede disposizioni analoghe a quelle di cui al capoverso
13- bis dell'articolo 3 per quanto riguarda gli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 1, comma 1:
1.1. alla lettera d), alinea, le parole: "è
aggiunto il seguente" siano sostituite dalle seguenti: "sono
aggiunti i seguenti";
1.2. sia premesso il seguente capoverso:
"4- bis. Il secondo comma dell'articolo 34 del
regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito dalla
legge 25 giugno 1937, n. 1501, è sostituito dal seguente:
"L'ordinamento della Scuola di guerra aerea, dell'Accademia
aeronautica e della Scuola di applicazione dell'Aeronautica
militare è stabilito con regolamento del Ministro della
difesa, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, ove i
programmi di studio lo richiedano, con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
4- ter. Dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 34 del regio
decreto-legge 22
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febbraio 1937, n. 220, convertito dalla legge 25 giugno 1937,
n. 1501, come sostituito dal comma 4- bis del presente
articolo, è abrogato il regio decreto 25 marzo 1941, n.
472";
1.3. la numerazione del capoverso 4- bis sia
modificata in: "4- quater " e l'ultimo periodo sia
sostituito dal seguente: "E' abrogato l'articolo 3 del regio
decreto 1^ maggio 1930, n. 726";
2. all'articolo 3, comma 1:
2.1. al capoverso 13- ter, le parole: "i titoli I
e II del decreto" siano sostituite dalle seguenti: "i titoli I
e II del regolamento di cui al decreto";
2.2. dopo il capoverso 13- ter sia aggiunto il
seguente:
"13- quater. In sede di attuazione dell'articolo 1
della legge della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono previste
disposizioni analoghe a quelle di cui al comma 13- bis
del presente articolo per quanto riguarda gli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri, prevedendo l'abrogazione delle
restanti disposizioni di cui alla legge 28 aprile 1976, n.
192, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, non abrogate ai sensi
del comma 13- ter del presente articolo".
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