| (Trattamento di missione e assicurativo).
1. Al personale di cui all'articolo 1 è attribuito, in
aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a
carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di
entrata nel territorio o nelle acque territoriali di altro
Stato sovrano e fino alla data di uscita degli stessi, il
trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto
3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con
corresponsione dell'indennità di missione, per tutta la durata
del periodo e nella misura intera.
2. Al personale di cui all'articolo 1 si applicano, ai
fini assicurativi, le norme previste dalla legge 18 maggio
1982, n. 301, e successive modificazioni.
3. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dai
commi 1 e 2 continua ad essere attribuito al personale
militare impossibilitato a prestare servizio perché in stato
di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di
prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del
trattamento di pensione e non determina detrazioni di
anzianità.
| |