Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115860
SMC0652-0053
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.53 (che inizia a pag.39 dello stampato)
              ...IV COMMISSIONE PERMANENTE
                           (Difesa)
 
 
...ATTI DEL GOVERNO
...C6654; C6837. LAVCOMM
...C6654; C6837.
...Testo unificato delle proposte di legge C. 6654 e C. 6837. Norme in materia di trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo del personale militare impegnato in missioni internazionali all'estero.
Art. 3.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC4 ZZNO ZZXX
               (Indennità di impiego operativo
                   e indennità aggiuntive).
     1.  Nei confronti del personale di cui all'articolo 1,
  impiegato in zona di operazioni, l'indennità di impiego
  operativo è elevata, qualora inferiore, al 160 per cento della
  base.
     2.  Il periodo di servizio prestato dal personale militare
  di cui al comma 1, nonché dal personale militare in servizio
  per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in
  zone di intervento, di cui alla legge 11 dicembre 1962, n.
  1746, è valutato, ai fini previdenziali, in base a quanto
  previsto, per il personale dell'Amministrazione degli affari
  esteri in servizio presso residenze disagiate, dall'articolo
  23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
  dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
  decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
  1092.
     3.  Al personale di cui all'articolo 1 inquadrato in
  contingenti sono attribuite, in aggiunta al trattamento
  economico di cui al comma 1 dell'articolo 2, con decorrenza
  dalla data di sbarco o aviosbarco sul territorio di altro
  Stato e fino alla data di reimbarco, una indennità di
  contingente pari all'indennità di impiego operativo di cui
  all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
  Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e successive modificazioni,
 
                              Pag. 40
 
  nonché l'indennità di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo
  1983, n. 78.
     4.  Al personale che ha prestato servizio in missioni
  internazionali, per la maggiorazione percentuale annua
  dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'articolo
  5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
  luglio 1995, n. 394, si applica il comma 3 dell'articolo 4 del
  decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
  360.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=04 SEDE=XX NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0053 TIPDOC=P DOCTIT=0050 COMM=C4 D TX PAGINIZ=0039 RIGINIZ=037 PAGFIN=0040 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0053 TIPDOCP DOCTIT0050 NDOC0050



Ritorna al menu della banca dati