| (Indennità di impiego operativo
e indennità aggiuntive).
1. Nei confronti del personale di cui all'articolo 1,
impiegato in zona di operazioni, l'indennità di impiego
operativo è elevata, qualora inferiore, al 160 per cento della
base.
2. Il periodo di servizio prestato dal personale militare
di cui al comma 1, nonché dal personale militare in servizio
per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in
zone di intervento, di cui alla legge 11 dicembre 1962, n.
1746, è valutato, ai fini previdenziali, in base a quanto
previsto, per il personale dell'Amministrazione degli affari
esteri in servizio presso residenze disagiate, dall'articolo
23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.
3. Al personale di cui all'articolo 1 inquadrato in
contingenti sono attribuite, in aggiunta al trattamento
economico di cui al comma 1 dell'articolo 2, con decorrenza
dalla data di sbarco o aviosbarco sul territorio di altro
Stato e fino alla data di reimbarco, una indennità di
contingente pari all'indennità di impiego operativo di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, e successive modificazioni,
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nonché l'indennità di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo
1983, n. 78.
4. Al personale che ha prestato servizio in missioni
internazionali, per la maggiorazione percentuale annua
dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 394, si applica il comma 3 dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n.
360.
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