| (Fondo speciale).
1. Al fine di finanziare la partecipazione di personale
militare italiano alle missioni internazionali all'estero e
per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge al predetto personale, è istituito, nell'ambito
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, un Fondo
speciale la cui dotazione è determinata annualmente dalla
legge finanziaria.
2. In sede di prima applicazione della presente legge la
dotazione del Fondo speciale di cui al comma 1 è determinata,
per l'anno 2000, in lire 140 miliardi.
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3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si
provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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