| Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento.
Antonio BOCCIA, presidente, rileva l'opportunità
di verificare l'effetto dell'estensione delle modifiche
apportate dall'articolo 15 all'articolo 7 della legge n. 186
del 1982 al Consiglio della Presidenza della Corte dei
conti.
Il sottosegretario Raffaele CANANZI in riferimento ai
rilievi espressi dal relatore nella precedente seduta,
chiarisce che la norma dell'articolo 17 prevede la redazione
di due bilanci, relativi rispettivamente al Consiglio di Stato
e ai tribunali amministrativi regionali: la gestione di
entrambi sarà comunque affidata al Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa.
Il sottosegretario Dino Piero GIARDA esprime
perplessità sulla norma nel suo complesso, rilevando altresì
l'opportunità di apportare alcune modifiche alla formulazione
tecnica della disposizione; in particolare, ritiene necessario
eliminare la previsione secondo la quale la struttura dei
bilanci è deliberata dal Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, in quanto ciò potrebbe compromettere
l'esigenza di uniformità e leggibilità dei documenti di
bilancio.
Antonio BOCCIA, presidente, concorda con il
sottosegretario Giarda relativamente all'inopportunità di
affidare al Consiglio di presidenza la definizione della
struttura dei bilanci.
Guido POSSA (FI) chiede se, in base alla nuova
formulazione dell'articolo 17 proposta dal sottosegretario
Giarda il funzionario responsabile del fondo previsto dalla
disposizione farà capo alla struttura del Ministero del tesoro
ovvero a quella della Presidenza del consiglio. Esprime,
altresì, in linea generale, perplessità sull'opportunità di
riconoscere autonomia di gestione finanziaria al Consiglio di
Stato ed ai tribunali amministrativi regionali, trattandosi di
organi che svolgono una funzione tipicamente statale quale
quella giurisdizionale.
Antonio BOCCIA, presidente, rileva come la
disposizione dell'articolo 17 definisca un meccanismo
assolutamente lineare sul piano formale, nel quale il
coinvolgimento delle strutture ministeriali è in sostanza
limitato alla determinazione
Pag. 45
delle risorse assegnate per le spese della giustizia
amministrative, le quali saranno gestite dal Consiglio di
presidenza.
Il sottosegretario Raffaele CANANZI sottolinea come gli
organi della giustizia amministrativa costituiscano organi a
rilevanza costituzionale: non appare pertanto incongruo
riconoscere ad essi la potestà di gestire autonomamente le
proprie spese.
Il sottosegretario Dino Piero GIARDA in riferimento
alla richiesta di chiarimenti del deputato Possa conferma che
il fondo per le spese degli organi di giustizia amministrativa
sarà istituito presso un Centro di responsabilità dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, la cui responsabilità
amministrativa è ovviamente affidata ad un dirigente del
Ministero medesimo. In riferimento all'articolo 19, comma 4,
evidenzia come l'istituzione della figura di segretario
delegato possa comportare maggiori oneri, per i quali occorre
prevedere idonea copertura, salvo specificare che l'incarico è
attribuito a titolo gratuito.
Il Sottosegretario Raffaele CANANZI ritiene che
l'istituzione della figura del segretario delegato comporti
sicuramente degli oneri, ai quali si potrebbe tuttavia far
fronte nell'ambito delle risorse attribuite per il
funzionamento degli organi di giustizia amministrativa,
gestite autonomamente dal Consiglio di presidenza.
Il sottosegretario Dino Piero GIARDA precisa che le
dimensioni e l'ammontare delle risorse attribuite alla
gestione del Consiglio di presidenza saranno ovviamente
fissate in base agli oneri di funzionamento derivanti dalla
normativa vigente: pertanto, la previsione della nuova figura
inciderà sulla determinazione del fondo, dovendosi pertanto
individuare una copertura nell'ambito del provvedimento in
esame. Esprime altresì l'avviso contrario del Governo
sull'articolo 20.
Il Sottosegretario Raffaele CANANZI concorda con
l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 20,
rilevando invece l'utilità della previsione di cui al comma 2
del medesimo articolo, il quale consente di coprire le
eventuali vacanze organiche presso i tribunali amministrativi
attraverso comando da altre amministrazioni: tale previsione
risulta necessaria per applicare la disciplina generale dei
comandi anche al settore della giustizia amministrativa, il
quale è disciplinato da un regime sotto molti aspetti
peculiare.
Il sottosegretario Dino Piero GIARDA ritiene che la
norma di cui al secondo comma risulti sostanzialmente
superflua, in quanto la possibilità di disporre il comando di
personale delle pubbliche amministrazioni è già contemplata
dalla normativa vigente: ritiene pertanto necessario
sopprimere anche tale disposizione, la quale potrebbe
determinare difficoltà applicative e maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Antonio BOCCIA, presidente, non ritiene che la
norma di cui al comma 2 possa determinare maggiori oneri per
la finanza pubblica; ritiene comunque opportuno approfondire
l'effettiva utilità della disposizione.
Il sottosegretario Dino Piero GIARDA in merito
all'articolo 21, sottolinea la necessità di modificare la
quantificazione degli oneri recati dal provvedimento,
comprendendovi anche le spese relative all'istituzione dei
segretari delegati di cui all'articolo 19, comma 4.
Sergio CHIAMPARINO (DS-U) relatore, alla luce
delle risultanze emerse dal dibattito, formula la seguente
proposta di parere:
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di
merito
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 2, sia introdotta apposita disposizione che
rimetta alla parte interessata
Pag. 46
il compito di attivare il commissario ad acta nominato dal
giudice amministrativo ai sensi del comma 2, in modo da
evitare che il commissario medesimo agisca sempre e comunque,
anche solo per verificare che l'amministrazione abbia
ottemperato, comportando ciò un notevole aggravio di oneri per
il saldo del dovuto ad un numero elevatissimo di commissari ad
acta; si provveda a coordinare tale previsione con il disposto
del comma 3;
all'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
"A decorrere dalla stessa data, la dotazione organica del
personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura
complessiva di 40 unità, da ripartirsi tra le sedi interessate
dagli aumenti di cui al comma 1";
all'articolo 11, sia aggiunto, in fine, il seguente
comma: "4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno
2001";
all'articolo 15, sia aggiunto, in fine, il seguente
comma: "4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata
la spesa di lire 470 milioni annue per il 2000 e di lire 940
milioni annue a decorrere dall'anno 2001";
all'articolo 19, capoverso "Art. 4", atteso che il
medesimo reca oneri non quantificati né coperti derivanti
dall'attribuzione degli incarichi di segretario delegato di
cui al comma 4, sia prevista apposita autorizzazione di spesa
relativa ai medesimi e siano di conseguenza riportate le somme
corrispondenti all'articolo 21, comma 1, nella formulazione
indicata dal presente parere;
sia soppresso l'articolo 20;
all'articolo 21, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
"1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire
470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a
decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per l'anno
2000, quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire
31 milioni ed a lire 1.740 milioni rispettivamente per gli
anni 2001 e 2002 utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia, quanto a lire 639 milioni per
l'anno 2001 utilizzando l'accantonamento del Ministero dei
trasporti e della navigazione e quanto a lire 1.070 milioni
per l'anno 2001 utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole."
Siano aggiornati gli importi in relazione alla condizione
formulata in merito al medesimo articolo 19.
Sia conseguentemente soppresso l'articolo 12.
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
all'articolo 17, capoverso 53-bis, al comma 1, primo
periodo, le parole: "dall'anno 1999" siano sostituite dalle
seguenti: "dall'anno 2001" e le parole da: "Segretariato
generale" sino alla fine del periodo siano sostituite dalle
seguenti: " "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica"
all'articolo 17, capoverso 53-bis, il comma 2 sia
sostituito dal seguente: "Il consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il
funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato
e dei tribunali amministrativi regionali";
Pag. 47
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 11, comma 3, andrebbe precisato che i
concorsi ivi previsti sono riferiti ai posti di cui al comma 1
ed inoltre, attesa la previsione dello scorrimento della
graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a
concorso, visto che, ai sensi del secondo periodo, sono messi
a concorso la metà delle unità indicate al comma 1, andrebbe
chiarito a quale entità va commisurata la percentuale degli
scorrimenti;
all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di indicare specificamente i commi della
nuova formulazione dell'articolo 7 della legge n. 186 del 1982
le cui disposizioni si intende estendere l'applicazione.
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
| |