Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115869
SMC0652-0062
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.62 (che inizia a pag.44 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C2228. LAVCOMM
C2228.
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa. Testo unificato C. 2228 e abb. (Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).
Antonio BOCCIA, presidente. Il sottosegretario Raffaele CANANZI. Il sottosegretario Dino Piero GIARDA. Guido POSSA. Sergio CHIAMPARINO.
Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Dino Piero Giarda ed alla Presidenza del Consiglio Raffaele Cananzi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII
     Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  rileva l'opportunità
  di verificare l'effetto dell'estensione delle modifiche
  apportate dall'articolo 15 all'articolo 7 della legge n. 186
  del 1982 al Consiglio della Presidenza della Corte dei
  conti.
 
     Il sottosegretario Raffaele CANANZI in riferimento ai
  rilievi espressi dal relatore nella precedente seduta,
  chiarisce che la norma dell'articolo 17 prevede la redazione
  di due bilanci, relativi rispettivamente al Consiglio di Stato
  e ai tribunali amministrativi regionali: la gestione di
  entrambi sarà comunque affidata al Consiglio di presidenza
  della giustizia amministrativa.
 
     Il sottosegretario Dino Piero GIARDA esprime
  perplessità sulla norma nel suo complesso, rilevando altresì
  l'opportunità di apportare alcune modifiche alla formulazione
  tecnica della disposizione; in particolare, ritiene necessario
  eliminare la previsione secondo la quale la struttura dei
  bilanci è deliberata dal Consiglio di presidenza della
  giustizia amministrativa, in quanto ciò potrebbe compromettere
  l'esigenza di uniformità e leggibilità dei documenti di
  bilancio.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  concorda con il
  sottosegretario Giarda relativamente all'inopportunità di
  affidare al Consiglio di presidenza la definizione della
  struttura dei bilanci.
 
     Guido POSSA (FI) chiede se, in base alla nuova
  formulazione dell'articolo 17 proposta dal sottosegretario
  Giarda il funzionario responsabile del fondo previsto dalla
  disposizione farà capo alla struttura del Ministero del tesoro
  ovvero a quella della Presidenza del consiglio.  Esprime,
  altresì, in linea generale, perplessità sull'opportunità di
  riconoscere autonomia di gestione finanziaria al Consiglio di
  Stato ed ai tribunali amministrativi regionali, trattandosi di
  organi che svolgono una funzione tipicamente statale quale
  quella giurisdizionale.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  rileva come la
  disposizione dell'articolo 17 definisca un meccanismo
  assolutamente lineare sul piano formale, nel quale il
  coinvolgimento delle strutture ministeriali è in sostanza
  limitato alla determinazione
 
                              Pag. 45
 
  delle risorse assegnate per le spese della giustizia
  amministrative, le quali saranno gestite dal Consiglio di
  presidenza.
     Il sottosegretario Raffaele CANANZI sottolinea come gli
  organi della giustizia amministrativa costituiscano organi a
  rilevanza costituzionale: non appare pertanto incongruo
  riconoscere ad essi la potestà di gestire autonomamente le
  proprie spese.
 
     Il sottosegretario Dino Piero GIARDA in riferimento
  alla richiesta di chiarimenti del deputato Possa conferma che
  il fondo per le spese degli organi di giustizia amministrativa
  sarà istituito presso un Centro di responsabilità dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro, la cui responsabilità
  amministrativa è ovviamente affidata ad un dirigente del
  Ministero medesimo.  In riferimento all'articolo 19, comma 4,
  evidenzia come l'istituzione della figura di segretario
  delegato possa comportare maggiori oneri, per i quali occorre
  prevedere idonea copertura, salvo specificare che l'incarico è
  attribuito a titolo gratuito.
     Il Sottosegretario Raffaele CANANZI ritiene che
  l'istituzione della figura del segretario delegato comporti
  sicuramente degli oneri, ai quali si potrebbe tuttavia far
  fronte nell'ambito delle risorse attribuite per il
  funzionamento degli organi di giustizia amministrativa,
  gestite autonomamente dal Consiglio di presidenza.
 
     Il sottosegretario Dino Piero GIARDA precisa che le
  dimensioni e l'ammontare delle risorse attribuite alla
  gestione del Consiglio di presidenza saranno ovviamente
  fissate in base agli oneri di funzionamento derivanti dalla
  normativa vigente: pertanto, la previsione della nuova figura
  inciderà sulla determinazione del fondo, dovendosi pertanto
  individuare una copertura nell'ambito del provvedimento in
  esame.  Esprime altresì l'avviso contrario del Governo
  sull'articolo 20.
     Il Sottosegretario Raffaele CANANZI concorda con
  l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 20,
  rilevando invece l'utilità della previsione di cui al comma 2
  del medesimo articolo, il quale consente di coprire le
  eventuali vacanze organiche presso i tribunali amministrativi
  attraverso comando da altre amministrazioni: tale previsione
  risulta necessaria per applicare la disciplina generale dei
  comandi anche al settore della giustizia amministrativa, il
  quale è disciplinato da un regime sotto molti aspetti
  peculiare.
 
     Il sottosegretario Dino Piero GIARDA ritiene che la
  norma di cui al secondo comma risulti sostanzialmente
  superflua, in quanto la possibilità di disporre il comando di
  personale delle pubbliche amministrazioni è già contemplata
  dalla normativa vigente: ritiene pertanto necessario
  sopprimere anche tale disposizione, la quale potrebbe
  determinare difficoltà applicative e maggiori oneri per la
  finanza pubblica.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  non ritiene che la
  norma di cui al comma 2 possa determinare maggiori oneri per
  la finanza pubblica; ritiene comunque opportuno approfondire
  l'effettiva utilità della disposizione.
 
     Il sottosegretario Dino Piero GIARDA in merito
  all'articolo 21, sottolinea la necessità di modificare la
  quantificazione degli oneri recati dal provvedimento,
  comprendendovi anche le spese relative all'istituzione dei
  segretari delegati di cui all'articolo 19, comma 4.
 
     Sergio CHIAMPARINO (DS-U)  relatore,  alla luce
  delle risultanze emerse dal dibattito, formula la seguente
  proposta di parere:
     sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di
  merito
                      PARERE FAVOREVOLE
       con le seguenti condizioni, volte a garantire il
  rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
  Costituzione:
       all'articolo 2, sia introdotta apposita disposizione che
  rimetta alla parte interessata
 
                              Pag. 46
 
  il compito di attivare il commissario ad acta nominato dal
  giudice amministrativo ai sensi del comma 2, in modo da
  evitare che il commissario medesimo agisca sempre e comunque,
  anche solo per verificare che l'amministrazione abbia
  ottemperato, comportando ciò un notevole aggravio di oneri per
  il saldo del dovuto ad un numero elevatissimo di commissari ad
  acta; si provveda a coordinare tale previsione con il disposto
  del comma 3;
       all'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente:
  "A decorrere dalla stessa data, la dotazione organica del
  personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei
  tribunali amministrativi regionali è aumentata nella misura
  complessiva di 40 unità, da ripartirsi tra le sedi interessate
  dagli aumenti di cui al comma 1";
       all'articolo 11, sia aggiunto, in fine, il seguente
  comma: "4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata
  la spesa di lire 16.600 milioni annue a decorrere dall'anno
  2001";
       all'articolo 15, sia aggiunto, in fine, il seguente
  comma: "4.  Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata
  la spesa di lire 470 milioni annue per il 2000 e di lire 940
  milioni annue a decorrere dall'anno 2001";
       all'articolo 19, capoverso "Art. 4", atteso che il
  medesimo reca oneri non quantificati né coperti derivanti
  dall'attribuzione degli incarichi di segretario delegato di
  cui al comma 4, sia prevista apposita autorizzazione di spesa
  relativa ai medesimi e siano di conseguenza riportate le somme
  corrispondenti all'articolo 21, comma 1, nella formulazione
  indicata dal presente parere;
       sia soppresso l'articolo 20;
       all'articolo 21, il comma 1 sia sostituito dal seguente:
  "1.  All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire
  470 milioni per l'anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a
  decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
  parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni,
  l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per l'anno
  2000, quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e 2002
  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire
  31 milioni ed a lire 1.740 milioni rispettivamente per gli
  anni 2001 e 2002 utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero della giustizia, quanto a lire 639 milioni per
  l'anno 2001 utilizzando l'accantonamento del Ministero dei
  trasporti e della navigazione e quanto a lire 1.070 milioni
  per l'anno 2001 utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero per le politiche agricole."
     Siano aggiornati gli importi in relazione alla condizione
  formulata in merito al medesimo articolo 19.
     Sia conseguentemente soppresso l'articolo 12.
       nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
       all'articolo 17, capoverso 53-bis, al comma 1, primo
  periodo, le parole: "dall'anno 1999" siano sostituite dalle
  seguenti: "dall'anno 2001" e le parole da: "Segretariato
  generale" sino alla fine del periodo siano sostituite dalle
  seguenti: " "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del
  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica"
       all'articolo 17, capoverso 53-bis, il comma 2 sia
  sostituito dal seguente: "Il consiglio di presidenza della
  giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il
  funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato
  e dei tribunali amministrativi regionali";
 
                              Pag. 47
 
     e con le seguenti osservazioni:
       all'articolo 11, comma 3, andrebbe precisato che i
  concorsi ivi previsti sono riferiti ai posti di cui al comma 1
  ed inoltre, attesa la previsione dello scorrimento della
  graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a
  concorso, visto che, ai sensi del secondo periodo, sono messi
  a concorso la metà delle unità indicate al comma 1, andrebbe
  chiarito a quale entità va commisurata la percentuale degli
  scorrimenti;
       all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di
  merito l'opportunità di indicare specificamente i commi della
  nuova formulazione dell'articolo 7 della legge n. 186 del 1982
  le cui disposizioni si intende estendere l'applicazione.
     Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=CP NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0062 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D CN PAGINIZ=0044 RIGINIZ=024 PAGFIN=0047 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=44 PAGEFIN=47 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0062 TIPDOCB DOCTIT0062 NDOC0062



Ritorna al menu della banca dati