| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Lucio TESTA (D-U), relatore, osserva che il
provvedimento reca disposizioni riguardanti il personale delle
forze armate e delle forze di polizia; esso è in prima lettura
ed è corredato della relazione tecnica.
L'articolo 1, comma 1 e l'articolo 2, comma 1, prevedono
l'attribuzione, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, di un
emolumento pensionabile di 480 mila lire annue per gli
assistenti capi della polizia di Stato, della polizia
penitenziaria e del corpo forestale, agli appuntati scelti
dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di
finanza, nonché ai caporal maggiori capo scelti con almeno 16
anni di servizio delle forze armate.
L'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 3, dispongono
l'attribuzione, con la stessa decorrenza, di un emolumento
pensionabile di 450 mila lire annue ai sovrintendenti capo
della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del
corpo forestale, ai brigadieri capo dell'arma dei carabinieri
e del corpo della guardia di finanza, nonché ai sergenti
maggiori capo delle forze armate con almeno 30 anni di
servizio.
La relazione tecnica quantifica complessivamente in 18.791
milioni per l'anno 1999, 13.074 milioni per il 2000, 14.379
milioni per il 2001 e per il 2002 gli oneri derivanti
dall'articolo 1, commi 1 e 3, mentre manca ogni
quantificazione in ordine agli oneri derivanti dall'articolo
2, commi 1 e 3: appare pertanto necessario acquisire ulteriori
chiarimenti dal Governo in merito a tali ultime
disposizioni.
Per quanto riguarda l'articolo 1, il Servizio bilancio
rileva che la quantificazione risulta corretta.
Per quanto attiene all'articolo 2 il Servizio bilancio
osserva che, secondo un'informazione ricevuta per le vie brevi
dal Ministero della difesa, tale mancata considerazione appare
dovuta al fatto che i soggetti interessati dalla norma, i cui
trattamenti vengono omogeneizzati rispetto alle corrispondenti
categorie di personale delle altre Forze, allo stato attuale
non hanno ancora conseguito l'anzianità di servizio necessaria
per l'ottenimento dell'emolumento in esame. I gradi
considerati dalle norme sono infatti di recente istituzione,
ad opera del decreto legislativo n. 196 del 1995 (concernente
l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze armate).
Al riguardo osserva che, ferma restando la necessità di un
formale chiarimento circa la situazione dei destinatari della
norma, appare comunque necessaria una quantificazione dei
relativi oneri, anche se afferenti a periodi successivi al
triennio di riferimento, al fine di considerarne le possibili
modalità di copertura.
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Ciò considerando che, in ogni caso, gli effetti finanziari
sono determinati a decorrere dal 1^ gennaio 1998, secondo
quanto disposto dal comma 1 dell'articolo in esame.
L'articolo 3 prevede l'incremento, a decorrere dal 1^
gennaio 1999, della retribuzione individuale di anzianità
riconosciuta agli ufficiali provenienti da carriere militari
diverse, in misura pari alla differenza tra le classi e scatti
stipendiali attribuiti a livello di inquadramento ed il valore
delle stesse classi e scatti riconosciuto al VII livello
contributivo. La disposizione è finalizzata a perequare la
posizione degli ufficiali provenienti dalla carriera dei
sottufficiali che sono acceduti al secondo livello retributivo
successivamente al 31 gennaio 1981 con quella degli ufficiali
che in tale data si trovavano in quel livello stipendiale,
rendendo in tal modo applicabile anche ai primi l'articolo 17,
comma 3, del decreto - legge n. 283 del 1981 (convertito dalla
legge n. 432 del 1981), il quale stabilisce che il trattamento
retributivo degli ufficiali è determinato considerando il VII
livello stipendiale quale livello iniziale.
La relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dalla
disposizione in 3.034 milioni per il 1999, 3.165 per il 2000 e
3.261 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
Il Servizio bilancio osserva che la quantificazione
risulta corretta.
L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri
permanenti derivanti dal provvedimento, pari a lire 21.833
milioni per il 1999, 16.217 milioni per il 2000 e 17.641
milioni a decorrere dal 2001, a valere sul fondo speciale di
parte corrente iscritto nel bilancio triennale 1999-2001,
mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
In ordine a tale disposizione ribadisce in via preliminare
la necessità che vengano quantificati gli oneri recati
dall'articolo 2, eventualmente attraverso la predisposizione
di una relazione tecnica integrativa.
Rileva inoltre l'opportunità di specificare che l'onere
relativo al 1999 grava sul bilancio triennale 1999-2001,
mentre quelli relativi al periodo 2000-2002 gravano sul
bilancio triennale in esercizio, specificando altresì l'onere
per l'ultimo anno considerato.
Per quanto riguarda il meccanismo di copertura della quota
relativa al 1999, a valere sul bilancio triennale 1999-2001,
rileva come il provvedimento sia compreso nell'elenco degli
slittamenti di copertura predisposto ai sensi dell'articolo
11- bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978.
L'inserimento in tale elenco appare del resto corretto alla
luce dello stesso articolo 11- bis, trattandosi di
obbligazioni derivanti da contratti.
Per quanto attiene invece l'utilizzo dell'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno, si sottolinea come esso
non preveda alcuna finalizzazione specifica per il
provvedimento, dovendosi pertanto utilizzare la voce
programmatica "Ristoro ai comuni". Tale utilizzo costituisce
inoltre copertura in difformità per quanto riguarda gli oneri
relativi al personale delle forze armate.
Il sottosegretario Dino Piero GIARDA in riferimento
alle norme di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, sottolinea la
necessità di fissare la decorrenza degli oneri derivanti da
tali disposizioni, le quali troveranno applicazione solo tra
qualche anno, ed in particolare non prima dell'anno 2009, nel
momento in cui il personale interessato maturerà la necessaria
anzianità di servizio.
Lucio TESTA (D-U) relatore, concorda con il
rilievo del sottosegretario, rilevando inoltre la necessità di
quantificare gli oneri derivanti da tali disposizioni;
inoltre, occorre indicare una modalità di copertura degli
stessi, tenendo conto del fatto che essi si determineranno in
un momento successivo al triennio considerato dalla normativa
di contabilità di Stato.
Antonio BOCCIA, presidente, rinvia ad altra
seduta il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di
consentire l'approfondimento delle questioni evidenziate.
Il Comitato prende atto.
La seduta termina alle 9.25.
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