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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115876
SMC0652-0069
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.69 (che inizia a pag.55 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C2792; C3210. LAVCOMM
C2792; C3210.
Recupero del patrimonio storico-culturale della guerra 1915-1918. N.T. C. 2792, C. 3210. (Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).
Giuseppe NIEDDA. Il sottosegretario Bruno SOLAROLI. Antonio BOCCIA, presidente. Livio PROIETTI. Guido POSSA.
Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII
     Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
 
     Giuseppe NIEDDA (PD-U),  relatore,  osserva che il
  provvedimento, recante norme per la tutela del patrimonio
  storico-culturale della prima guerra mondiale, risulta da due
  proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2792 e
  3210) unificate nel testo base elaborato dalla Commissione di
  merito il 3 novembre 1998.  Il Comitato ha già esaminato il
  provvedimento, esprimendo, nella seduta del 22 settembre 1999,
  parere favorevole con alcune condizioni; la Commissione di
  merito ha recepito le condizioni formulate dal Comitato, in
  particolare specificando che l'istituzione del comitato
  tecnico- scientifico di cui all'articolo 3, comma 3, non deve
  determinare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica e
  riformulando la clausola di copertura di cui all'articolo
  6.
     Tuttavia, a seguito del passaggio al nuovo anno, appare
  comunque necessario riformulare ulteriormente l'articolo 6.
     In particolare, al comma 1 occorre fissare la decorrenza
  dell'onere per il limite di impegno quindicennale al 2001, non
  essendo ulteriormente disponibili risorse a tale titolo per
  l'anno in corso.  Conseguentemente, al comma 2, occorre
  prevedere che la durata degli oneri per limite di impegno si
  estenda dal 2001 al 2015.
     Per ciò che riguarda l'anno 2000, occorre inoltre
  precisare che l'autorizzazione di spesa pari a lire 1 miliardo
  è riconosciuta a titolo di contributo.
     Quanto alla copertura degli oneri derivanti dal
  provvedimento, occorre precisare che essi vengano imputati al
  Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio
  triennale 2000-2002, nell'ambito della relativa unità
  previsionale di base contenuta nello stato di previsione del
  Ministero del bilancio per l'anno 2000, utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
  attività culturali.  Rileva come in tale accantonamento
  utilizzato siano presenti adeguate disponibilità e sia
  prevista specifica finalizzazione programmatica.
     Alla luce di tali considerazioni, l'articolo 6 dovrebbe
  essere sostituito con il seguente:
     "1.  Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
  presente legge è autorizzato per l'anno 2000 un contributo
  pari a lire un miliardo.  E' altresì autorizzato un limite di
  impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a
  decorrere dall'anno 2001.
     2.  All'onere derivante dall'attuazione della presente
  legge, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni che
  vanno dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e
  2002, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro,
 
                              Pag. 56
 
  del bilancio e della programmazione economica per l'anno
  2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
  relativo al Ministero per i beni e le attività culturali."
 
     Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le
  osservazioni del relatore, rilevando peraltro l'insussistenza
  delle risorse relative all'anno 2000: appare inoltre
  necessario specificare meglio quali siano gli enti competenti
  ad erogare i contributi e quali siano le modalità di
  erogazione dello stesso.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  in riferimento alle
  considerazioni del sottosegretario rileva come, secondo i dati
  a disposizione della Commissione, sussistano,
  nell'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero
  per i beni e le attività culturali risorse sufficienti a
  coprire anche gli oneri relativi al 2000; concorda altresì con
  l'opportunità di specificare meglio le modalità di
  attribuzione dei contributi, inserendo a tal fine una
  condizione nel parere.
 
     Livio PROIETTI (AN) rileva come l'esame del
  provvedimento evidenzi ancora una volta una certa schizofrenia
  nell'utilizzo dei fondi speciali, che rischia di pregiudicare
  il finanziamento di provvedimenti per i quali è prevista
  specifica finalizzazione, a causa dell'utilizzo di tali
  risorse per la copertura di altri provvedimenti.  A questo
  riguardo ritiene opportuno segnalare preventivamente alle
  Commissione di merito lo stato delle disponibilità finanziarie
  esistenti presso i fondi speciali, al fine di evitare di
  procedere inutilmente nell'esame di provvedimenti per i quali
  non siano disponibili sufficienti risorse.
 
     Guido POSSA (FI) conviene con la necessità di segnalare
  alla Commissione di merito l'esigenza di esplicitare meglio i
  criteri in base ai quali saranno attribuite le risorse
  stanziate dal provvedimento.
 
     Giuseppe NIEDDA (PD-U),  relatore,  formula la
  seguente proposta di parere:
     "sul testo del provvedimento elaborato dalla
  Commissione:
                      PARERE FAVOREVOLE
       con la seguente condizione, volta a garantire il
  rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
  Costituzione:
       l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:
     "1.  Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
  presente legge è autorizzato per l'anno 2000 un contributo
  pari a lire un miliardo.  E' altresì autorizzato un limite di
  impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a
  decorrere dall'anno 2001.
     2.  All'onere derivante dall'attuazione della presente
  legge, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni che
  vanno dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e
  2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
  'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
  attività culturali."
     e con le seguenti ulteriori condizioni:
       sia individuato il soggetto competente per l'erogazione
  dei finanziamenti di cui all'articolo 6 e le modalità
  attraverso cui a tale erogazione debba darsi corso;
       siano altresì individuati nell'ambito del provvedimento
  i criteri generali cui il Ministero per i beni e le attività
  culturali deve attenersi nel definire i criteri e le modalità
  di applicazione del provvedimento".
     Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
  relatore.
 
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