| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, osserva che il
provvedimento, recante norme per la tutela del patrimonio
storico-culturale della prima guerra mondiale, risulta da due
proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 2792 e
3210) unificate nel testo base elaborato dalla Commissione di
merito il 3 novembre 1998. Il Comitato ha già esaminato il
provvedimento, esprimendo, nella seduta del 22 settembre 1999,
parere favorevole con alcune condizioni; la Commissione di
merito ha recepito le condizioni formulate dal Comitato, in
particolare specificando che l'istituzione del comitato
tecnico- scientifico di cui all'articolo 3, comma 3, non deve
determinare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica e
riformulando la clausola di copertura di cui all'articolo
6.
Tuttavia, a seguito del passaggio al nuovo anno, appare
comunque necessario riformulare ulteriormente l'articolo 6.
In particolare, al comma 1 occorre fissare la decorrenza
dell'onere per il limite di impegno quindicennale al 2001, non
essendo ulteriormente disponibili risorse a tale titolo per
l'anno in corso. Conseguentemente, al comma 2, occorre
prevedere che la durata degli oneri per limite di impegno si
estenda dal 2001 al 2015.
Per ciò che riguarda l'anno 2000, occorre inoltre
precisare che l'autorizzazione di spesa pari a lire 1 miliardo
è riconosciuta a titolo di contributo.
Quanto alla copertura degli oneri derivanti dal
provvedimento, occorre precisare che essi vengano imputati al
Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito della relativa unità
previsionale di base contenuta nello stato di previsione del
Ministero del bilancio per l'anno 2000, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali. Rileva come in tale accantonamento
utilizzato siano presenti adeguate disponibilità e sia
prevista specifica finalizzazione programmatica.
Alla luce di tali considerazioni, l'articolo 6 dovrebbe
essere sostituito con il seguente:
"1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge è autorizzato per l'anno 2000 un contributo
pari a lire un miliardo. E' altresì autorizzato un limite di
impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a
decorrere dall'anno 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni che
vanno dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e
2002, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,
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del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali."
Il sottosegretario Bruno SOLAROLI concorda con le
osservazioni del relatore, rilevando peraltro l'insussistenza
delle risorse relative all'anno 2000: appare inoltre
necessario specificare meglio quali siano gli enti competenti
ad erogare i contributi e quali siano le modalità di
erogazione dello stesso.
Antonio BOCCIA, presidente, in riferimento alle
considerazioni del sottosegretario rileva come, secondo i dati
a disposizione della Commissione, sussistano,
nell'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali risorse sufficienti a
coprire anche gli oneri relativi al 2000; concorda altresì con
l'opportunità di specificare meglio le modalità di
attribuzione dei contributi, inserendo a tal fine una
condizione nel parere.
Livio PROIETTI (AN) rileva come l'esame del
provvedimento evidenzi ancora una volta una certa schizofrenia
nell'utilizzo dei fondi speciali, che rischia di pregiudicare
il finanziamento di provvedimenti per i quali è prevista
specifica finalizzazione, a causa dell'utilizzo di tali
risorse per la copertura di altri provvedimenti. A questo
riguardo ritiene opportuno segnalare preventivamente alle
Commissione di merito lo stato delle disponibilità finanziarie
esistenti presso i fondi speciali, al fine di evitare di
procedere inutilmente nell'esame di provvedimenti per i quali
non siano disponibili sufficienti risorse.
Guido POSSA (FI) conviene con la necessità di segnalare
alla Commissione di merito l'esigenza di esplicitare meglio i
criteri in base ai quali saranno attribuite le risorse
stanziate dal provvedimento.
Giuseppe NIEDDA (PD-U), relatore, formula la
seguente proposta di parere:
"sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:
"1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge è autorizzato per l'anno 2000 un contributo
pari a lire un miliardo. E' altresì autorizzato un limite di
impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a
decorrere dall'anno 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni che
vanno dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e
2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
'Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali."
e con le seguenti ulteriori condizioni:
sia individuato il soggetto competente per l'erogazione
dei finanziamenti di cui all'articolo 6 e le modalità
attraverso cui a tale erogazione debba darsi corso;
siano altresì individuati nell'ambito del provvedimento
i criteri generali cui il Ministero per i beni e le attività
culturali deve attenersi nel definire i criteri e le modalità
di applicazione del provvedimento".
Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
relatore.
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