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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115877
SMC0652-0070
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.70 (che inizia a pag.57 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
            ...COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C3778. LAVCOMM
C3778.
Pag. 57 Avanzamento ufficiali in ausiliaria. C. 3778. (Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11- ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).
Michele VENTURA. Antonio BOCCIA, presidente. Il sottosegretario Bruno SOLAROLI.
Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Bruno Solaroli.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII ZZFF
     Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
 
     Michele VENTURA (DS-U),  relatore,  osserva che la
  proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, reca la modifica
  dell'articolo 56 della legge n. 113 del 1954, in materia di
  avanzamento degli ufficiali in ausiliaria.  Esso è in prima
  lettura ed è privo di relazione tecnica.
     L'articolo unico del provvedimento sostituisce, in attesa
  dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'ausiliaria
  dettata dal decreto legislativo n. 165 del 1997 e dal decreto
  legislativo n. 498 del 1998, il primo comma dell'articolo 56
  della legge n. 113 del 1954, come sostituito da ultimo
  dall'articolo 6 della legge n. 404 del 1990.  Tale norma
  stabilisce in otto anni, a partire dal 30 dicembre 1989, la
  durata massima dell'ausiliaria, precedentemente ridotta a
  cinque anni dall'articolo 4 della legge n. 224 del 1986, a
  decorrere dal 1^ gennaio 1985.
     La nuova formulazione proposta intende rendere applicabile
  la misura degli otto anni a tutti gli ufficiali che, alla data
  del 30 dicembre 1989, non avessero maturato tale periodo in
  ausiliaria ed a coloro che abbiano lasciato il servizio attivo
  in un periodo successivo.  Tale disposizione varrebbe ad
  eliminare i dubbi insorti in merito all'attuale formulazione
  della norma, che è stata interpretata nel senso di escludere
  dalla possibilità di permanere sino ad otto anni in ausiliaria
  gli ufficiali che avessero già maturato cinque anni in tale
  collocazione alla data del 30 dicembre 1989.
     In ordine a tale disposizione ricorda che la permanenza in
  ausiliaria comporta, a fronte della disponibilità a prestare
  servizio presso l'amministrazione della difesa e del divieto
  ad accettare impieghi o incarichi presso imprese che abbiano
  rapporti con tale amministrazione, la corresponsione di
  un'indennità, aggiuntiva rispetto all'assegno di quiescenza,
  pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di
  quiescenza percepito e il trattamento riconosciuto al
  personale di pari grado in servizio attivo.  Pertanto,
  l'ampliamento della platea dei soggetti che possono fruire
  dell'allargamento del periodo di ausiliaria ad otto anni
  determinerebbe maggiori oneri per il bilancio statale, non
  quantificati né coperti.
     Rileva al riguardo che nella seduta della Commissione
  Difesa del 29 febbraio 2000 il sottosegretario per la difesa
  Rivera ha affermato che gli oneri derivanti dal provvedimento
  in esame, "sommariamente quantificati", ammonterebbero a lire
  63 miliardi per il primo anno ed a lire 6 miliardi annue a
  regime.  Nella seduta della Commissione medesima svoltasi il
  successivo 8 marzo, sempre il Sottosegretario Rivera ha
  espresso la contrarietà del Governo all'ulteriore corso del
  provvedimento.
     Il Servizio bilancio conferma che il provvedimento
  determina oneri non quantificati né coperti, in relazione al
  riconoscimento dell'indennità aggiuntiva di cui si è detto
  sopra.  In particolare, tale riconoscimento riguarda gli
  ufficiali che, al 30.12.1989, si trovavano nella seguente
  posizione:
       erano stati collocati in ausiliaria da più di 5 anni, ma
  da meno di 8;
       avevano presentato domanda per la riduzione del periodo
  di ausiliaria da 8 a 5 anni, ai sensi dell'articolo 44 della
  legge n. 224 del 1986.
     Il Servizio bilancio segnala altresì che la proposta in
  questione non elimina analoga disparità di trattamento nei
  confronti di coloro che furono collocati in ausiliaria dal
  2.1.1980 al 30.12.1981 che, in base al medesimo articolo 44
  della legge n. 224 del 1986, avevano presentato domanda per la
  riduzione del periodo di ausiliaria da 8 a 5 anni.  Invero, la
  posizione giuridica di questi ultimi è del
 
                              Pag. 58
 
  tutto simile a quella degli ufficiali beneficiari del
  presente provvedimento, differenziandosene per la sola
  circostanza che per essi, al 30.12.1989, erano già decorsi 8
  anni dal momento del collocamento in ausiliaria.
 
     Antonio BOCCIA,  presidente,  propone di chiedere
  al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul
  provvedimento.
 
     Il sottosegretario Bruno SOLAROLI si associa alla
  richiesta del Presidente.
     Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal
  Presidente.
 
     La seduta termina alle 15.10.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=CP NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0070 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D PAGINIZ=0057 RIGINIZ=001 PAGFIN=0058 RIGFIN=013 UPAG=NO PAGEIN=57 PAGEFIN=58 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0070 TIPDOCB DOCTIT0070 NDOC0070



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