| (Rilievi alla VII Commissione).
(Esame e conclusione).
Giuseppe NIEDDA (PD-U) relatore, osserva che
il regolamento in esame, recante norme in materia di
organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, è
stato predisposto in attuazione dell'articolo 75 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, che ha individuato i princìpi e i
criteri direttivi del riordino dell'area dell'istruzione non
universitaria a livello centrale e periferico.
Il provvedimento, assegnato in via primaria alla
Commissione affari costituzionali, è deferito alla Commissione
bilancio per la valutazione delle conseguenze di carattere
finanziario, ai sensi dell'articolo 96- ter, comma 2, del
Regolamento. Esso risulta privo della relazione tecnica.
Per quanto i profili di competenza della Commissione
rileva, in linea generale, come l'articolo 75, comma 4, del
decreto legislativo n. 300 del 1999 preveda espressamente che
il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria debba
avvenire garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
organiche del personale rispetto a quella derivante dalle
dotazioni ora previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 30 luglio 1996. L'articolo 18,
comma 4, dello schema di regolamento in esame dispone che
dall'attuazione del regolamento non potranno derivare aggravi
di oneri per la finanza pubblica.
Gli articoli da 3 a 8 dello schema di regolamento
definiscono in particolare l'articolazione degli uffici di
diretta collaborazione col Ministro e con i sottosegretari.
L'articolo 3 definisce le funzioni dell'Ufficio di
Gabinetto del Ministro, stabilendo, tra l'altro, al comma 3,
che il Ministro "può nominare consiglieri per specifiche aree
di attività".
In merito a tale disposizione, che non determina un numero
massimo di soggetti che possono essere nominati a tale titolo,
appare opportuno chiarire se tale personale rientri nel tetto
massimo di risorse umane che, ai sensi dell'articolo 7, può
essere assegnato agli uffici di diretta collaborazione (pari a
238 dipendenti pubblici più 20 estranei alle pubbliche
amministrazioni).
L'articolo 8 stabilisce il trattamento economico del
personale di tali uffici, sia con riferimento ai soggetti
dipendenti da pubbliche amministrazioni, sia con riferimento
al personale estraneo, anche assunto a tempo determinato o con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
In merito a tale disposizione evidenzia come la disciplina
introdotta appaia del tutto nuova rispetto alla normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
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n. 297 del 1994, recante approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, che
non contiene alcuna previsione in merito. Inoltre, le
previsioni in oggetto non risultano pienamente coerenti con
quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica n.
477 del 1999, recante l'organizzazione del Ministero
dell'università, nonostante la relazione illustrativa del
provvedimento affermi espressamente che il testo del
regolamento in esame intenda realizzare un sostanziale
adeguamento dell'assetto degli uffici di diretta
collaborazione del Ministero della pubblica istruzione alla
nuova struttura già delineata per il Ministero
dell'università, in relazione alla prevista unificazione delle
due strutture. Appare pertanto opportuno che il Governo
fornisca ulteriori chiarimenti in merito alle conseguenze
finanziarie determinate dalla disciplina recata dall'articolo
in questione, con particolare riferimento ai meccanismi di
determinazione del trattamento economico dei soggetti ivi
indicati.
Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere espresso in data
3 aprile sullo schema di regolamento, ha sollevato alcuni
rilievi sulla disposizione che appaiono rilevanti sul piano
delle conseguenze finanziare determinate dal provvedimento,
segnalando in particolare:
a) in riferimento ai commi 3 e 5, l'opportunità di
rendere più trasparente il meccanismo di determinazione degli
emolumenti spettanti ai dirigenti di seconda fascia;
b) in merito al comma 6, l'esigenza di chiarire
come debba essere calcolato il limite massimo di spesa
stabilito relativamente al trattamento del personale assunto
con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa; tale aspetto appare
di particolare rilevanza per valutare la congruità del
meccanismo di copertura di tali oneri, che lo stesso comma 6
imputa sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base
"Gabinetto ed uffici di collaborazione all'opera del Ministro"
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, dotata nel bilancio per l'anno 2000 di lire 39.560
milioni;
c) per quanto attiene al comma 7, l'opportunità di
fissare una misura massima dell'indennità accessoria di
diretta collaborazione corrisposta al personale non
dirigenziale in sostituzione della componente retributiva di
incentivazione della produttività, in attesa che la stessa
indennità sia determinata da norma contrattuale;
d) in ordine al comma 8, il quale contempla la
possibilità di assegnare personale dipendente da altre
amministrazioni, anche internazionali, agli uffici di diretta
collaborazione, in posizione di aspettativa, di comando o di
fuori ruolo, la circostanza che la previsione risulta in
contrasto con quella dell'articolo 17, comma 4, della legge n.
127 del 1997, la quale prevede l'utilizzo di personale di
altre amministrazioni solo in posizione di fuori ruolo o di
comando.
Il Servizio bilancio segnala al riguardo la necessità di
acquisire chiarimenti sui meccanismi per l'attribuzione dei
trattamenti economici al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione, in particolare circa la possibilità
che le norme del regolamento, innovando la legislazione
vigente, comportino eventuali maggiori oneri rispetto agli
ordinari stanziamenti di bilancio dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione.
L'articolo 14 istituisce presso ciascun capoluogo di
regione un ufficio scolastico regionale, di livello
dirigenziale generale, al quale sono assegnate le funzioni
degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica
istruzione nonché quelle delle sovrintendenze scolastiche, che
sono contestualmente soppresse. Il comma 4 prevede la
creazione, presso ciascun ufficio regionale, di un organo
collegiale a composizione mista Stato-regione, già pre-visto
dall'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del
1999, competente a coordinare l'azione delle amministrazioni
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interessate in materia di istruzione scolastica non
universitaria.
In merito a tale norma appare necessario che il Governo
fornisca ulteriori elementi in ordine agli oneri derivanti
dalla costituzione del nuovo organo, chiarendo se ad essi si
possa far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il Servizio bilancio rileva al riguardo l'esigenza di un
chiarimento in ordine al rispetto del vincolo sull'invarianza
della spesa in relazione alle norme in esame. In particolare,
appare necessario chiarire se le spese di funzionamento
continuino ad essere attribuite all'amministrazione
provinciale in cui ha sede l'ufficio, come espressamente ora
previsto dal comma 3 dell'articolo 613 del decreto legislativo
n. 297 del 1994 nonché, per i provveditorati agli studi, dal
comma 4 dell'articolo 614 dello stesso decreto legislativo,
soprattutto in considerazione del fatto che entrambi tali due
uffici sono soppressi dall'articolo 19 del provvedimento in
esame (che abroga espressamente gli articoli 613 e 614 del
citato decreto legislativo n. 297 del 1994).
L'articolo 16 prevede che i capi dei dipartimenti ed i
dirigenti generali del Ministero, compresi quelli a capo degli
uffici periferici, si riuniscano periodicamente in conferenza,
con il supporto tecnico ed organizzativo dell'Ufficio di
gabinetto, per il coordinamento dell'attività delle rispettive
strutture.
In ordine a tale disposizione appare utile che il Governo
fornisca qualche chiarimento circa gli oneri derivanti dalla
partecipazione alle riunioni della conferenza dei dirigenti
preposti agli uffici periferici.
L'articolo 18 provvede a determinare la dotazione organica
dell'Amministrazione della pubblica istruzione, sostituendo la
dotazione organica attualmente prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996. Ai sensi
del comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo la
dotazione così rideterminata sarà automaticamente ridotta a
seguito dei trasferimenti di personale connessi con il
trasferimento di funzioni alle regioni previsto dal decreto
legislativo n. 112 del 1998. Sebbene l'articolo 75, comma 4,
del decreto legislativo n. 300 del 1999 preveda espressamente
- come detto - che il riordino dell'area dell'istruzione non
universitaria debba avvenire garantendo l'invarianza della
spesa per le dotazioni organiche del personale rispetto a
quella derivante dalle dotazioni ora previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1996, il
comma 2 dispone che la rideterminazione dell'organico sia
realizzata comunque in diminuzione rispetto a quello attuale;
il successivo comma 3 specifica che i risparmi derivanti da
tale operazione saranno utilizzati a copertura degli oneri per
gli interventi di riqualificazione del personale previsti
dall'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del
1999.
In merito a tale disposizione sottolinea come la nuova
dotazione organica, pari nel complesso a circa 11.000 unità,
risulti inferiore alla dotazione prevista dal citato decreto
del Presidente del Consiglio del 1996 di circa 900 unità.
Appare in proposito necessario che il Governo specifichi
più dettagliatamente le ipotesi in base alle quali si è
proceduto alla riduzione dell'organico ed a definire le
dimensioni di quest'ultimo; in particolare, per valutare la
praticabilità di tale riduzione, è necessario chiarire si il
contingente indicato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 1996 corrisponda al personale effettivamente
in servizio, ovvero se esso costituisca solamente l'organico
di diritto teoricamente raggiungibile. Segnala al riguardo
come anche il Consiglio di Stato abbia segnalato, nel parere
reso in data 3 aprile 2000 sullo schema di regolamento,
l'impossibilità di comprendere, per il personale diverso da
quello dirigenziale di prima fascia e di livello
dipartimentale, le modalità seguite per giungere alla
determinazione delle nuove dotazioni organiche, evidenziando
altresì alcune discrepanze tra la dotazione di alcuni livelli
dirigenziali riportata in tabella ed il numero di tale
personale desumibile dal testo del provvedimento.
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Il Servizio bilancio rileva al riguardo la necessità che
il Governo confermi l'effettiva invarianza della spesa
prevista dall'articolo in esame, con particolare riferimento
alla nuova distribuzione delle qualifiche rispetto alla
precedente dotazione organica. A tal proposito, segnala
altresì che la rideterminazione, nonostante l'incremento di
unità nelle qualifiche più alte, sembra effettivamente
comportare, secondo una stima di massima effettuata dal
medesimo Servizio, l'invarianza della spesa per il
personale.
Guido POSSA (FI) sottolinea come l'organizzazione
territoriale degli uffici dell'amministrazione della pubblica
istruzione non appaia sufficiente a far fronte ai bisogni
reali del sistema scolastico, in considerazione delle forti
diversità, sul piano demografico e strutturale, che
caratterizzano le diverse regioni italiane.
Livio PROIETTI (AN) esprime perplessità circa la
soppressione delle sovraintendenze scolastiche e dei
provveditorati conseguente al processo di riorganizzazione
dell'amministrazione della pubblica istruzione: occorre in
particolare chiarire se l'eliminazione dei provveditorati
incida anche sulle competenze in materia attribuite alle
province, in contraddizione con l'esigenza, più volte
ribadita, di favorire il massimo decentramento
amministrativo.
Il sottosegretario Silvia BARBIERI sottolinea come il
provvedimento realizzi, nel settore della pubblica
amministrazione, la riforma del Governo avviata con il decreto
legislativo n. 300 del 1999; tale processo di riassestamento
delle strutture ministeriali si connette evidentemente con il
riconoscimento dell'autonomia degli istituti scolastici: in
tale prospettiva, occorre eliminare alcune strutture
amministrative, quali ad esempio i provveditorati, le cui
funzioni saranno affidate ai singoli istituti. Peraltro, è
necessario mantenere comunque un punto di riferimento a
livello locale, che sarà rappresentato dagli uffici scolastici
regionali e dai servizi di consulenza e supporto articolati
sul territorio provinciale. Sul piano degli effetti finanziari
rileva come le modifiche apportate dal provvedimento non
intendono in alcun modo ampliare le dotazioni organiche
attualmente previste né determinare maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il sottosegretario Santino PAGANO sottolinea, in
riferimento all'articolo 3, come il personale da adibire, ai
sensi del comma 3, a specifiche aree di attività, non possa
superare il limite di 40 unità complessive di cui all'articolo
7. In relazione a tale ultima disposizione ritiene che il
problema relativo all'eventuale differenza di costo tra
l'attuale contingente di personale e quello derivante dal n
uovo assetto degli uffici di diretta collaborazione possa
essere considerato superato, in quanto l'amministrazione ha
provveduto a coprire per intero l'onere derivante dal nuovo
contingente di 238 unità.
Per quanto riguarda l'articolo 8, il trattamento economico
aggiuntivo ivi previsto deve considerarsi coperto dalle
economie di spesa derivanti dalla rimodulazione della
dotazione organica; in ogni caso le eventuali maggiori spese
potranno eventualmente essere fronteggiate con le
disponibilità destinate ai corsi di riqualificazione.
Circa gli articoli 14 e 15, sottolinea come gli oneri di
funzionamento degli uffici scolastici regionali dovrebbero
anche essi trovare copertura nelle economie derivanti dalla
modificazione della dotazione organica.
In ordine all'articolo 18, occorre rilevare come le
disposizioni contenute dall'articolo 75, comma 4, del decreto
legislativo n. 300 del 1999 definiscono una particolare
disciplina all'amministrazione della pubblica amministrazione:
pertanto, il vincolo dell'invarianza di spesa sulle dotazioni
organiche deve essere riferito all'organico di diritto, come
indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 luglio 1996.
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Guido POSSA (FI) chiede quali siano gli effetti, sul
piano della riduzione dell'organico, derivante dalla
soppressione delle sovraintendenze scolastiche e dei
provveditorati agli studi e dalla contestuale istituzione
degli uffici scolastici regionali.
Il sottosegretario Silvia BARBIERI sottolinea come
l'assetto organizzativo delle strutture periferiche
dell'amministrazione potrà essere definito solo dopo la nomina
dei dirigenti responsabili; rileva, peraltro, come tali uffici
dovranno innanzitutto procedere allo smaltimento delle
pratiche amministrative relative soprattutto al personale non
ancora concluse dalle sovraintendenze, impegnando a tal fine
una certa aliquota di personale. Non ritiene pertanto di poter
fornire una indicazione in termini numerici circa la dotazione
di personale che dovrà essere utilizzato presso tali
strutture.
Guido POSSA (FI) sottolinea l'opportunità di valutare
con attenzione le conseguenze organizzative della riforma
proposta, nonché le relative ricadute della spesa; in alcuni
casi, infatti, il decentramento di funzione può comportare
aggravi di costi legati al venir meno delle economie di
scala.
Il sottosegretario Silvia BARBIERI, in riferimento
all'osservazione Possa, sottolinea come gli Istituti
scolastici avranno comunque la possibilità di creare strutture
comuni per lo svolgimento di servizi di supporto alle stesse
istituzioni, garantendo in tal modo effetti di risparmio.
Giuseppe NIEDDA (PD-U) alla luce dei chiarimenti
forniti dal Governo sugli aspetti problematici del
provvedimento, propone di valutarlo favorevolmente e senza
rilievi.
La Commissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle 15.45.
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