Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115878
SMC0652-0071
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.71 (che inizia a pag.58 dello stampato)
               ...V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
 
ESAME AI SENSI DELL'ART 96-TER, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Giuseppe NIEDDA. Guido POSSA. Livio PROIETTI. Il sottosegretario Silvia BARBIERI. Il sottosegretario Santino PAGANO.
Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Augusto FANTOZZI. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio, il tesoro e la programmazione economica Santino Pagano e per la pubblica istruzione Silvia Barbieri.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZC5 ZZNO ZZCO96 ZZFF
  (Rilievi alla VII Commissione).
  (Esame e conclusione).
 
     Giuseppe NIEDDA (PD-U)  relatore,  osserva che
  il regolamento in esame, recante norme in materia di
  organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, è
  stato predisposto in attuazione dell'articolo 75 del decreto
  legislativo n. 300 del 1999, che ha individuato i princìpi e i
  criteri direttivi del riordino dell'area dell'istruzione non
  universitaria a livello centrale e periferico.
     Il provvedimento, assegnato in via primaria alla
  Commissione affari costituzionali, è deferito alla Commissione
  bilancio per la valutazione delle conseguenze di carattere
  finanziario, ai sensi dell'articolo 96- ter,  comma 2, del
  Regolamento.  Esso risulta privo della relazione tecnica.
     Per quanto i profili di competenza della Commissione
  rileva, in linea generale, come l'articolo 75, comma 4, del
  decreto legislativo n. 300 del 1999 preveda espressamente che
  il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria debba
  avvenire garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni
  organiche del personale rispetto a quella derivante dalle
  dotazioni ora previste dal decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri del 30 luglio 1996.  L'articolo 18,
  comma 4, dello schema di regolamento in esame dispone che
  dall'attuazione del regolamento non potranno derivare aggravi
  di oneri per la finanza pubblica.
     Gli articoli da 3 a 8 dello schema di regolamento
  definiscono in particolare l'articolazione degli uffici di
  diretta collaborazione col Ministro e con i sottosegretari.
     L'articolo 3 definisce le funzioni dell'Ufficio di
  Gabinetto del Ministro, stabilendo, tra l'altro, al comma 3,
  che il Ministro "può nominare consiglieri per specifiche aree
  di attività".
     In merito a tale disposizione, che non determina un numero
  massimo di soggetti che possono essere nominati a tale titolo,
  appare opportuno chiarire se tale personale rientri nel tetto
  massimo di risorse umane che, ai sensi dell'articolo 7, può
  essere assegnato agli uffici di diretta collaborazione (pari a
  238 dipendenti pubblici più 20 estranei alle pubbliche
  amministrazioni).
     L'articolo 8 stabilisce il trattamento economico del
  personale di tali uffici, sia con riferimento ai soggetti
  dipendenti da pubbliche amministrazioni, sia con riferimento
  al personale estraneo, anche assunto a tempo determinato o con
  contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
     In merito a tale disposizione evidenzia come la disciplina
  introdotta appaia del tutto nuova rispetto alla normativa di
  cui al decreto del Presidente della Repubblica
 
                              Pag. 59
 
  n. 297 del 1994, recante approvazione del testo unico delle
  disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, che
  non contiene alcuna previsione in merito.  Inoltre, le
  previsioni in oggetto non risultano pienamente coerenti con
  quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica n.
  477 del 1999, recante l'organizzazione del Ministero
  dell'università, nonostante la relazione illustrativa del
  provvedimento affermi espressamente che il testo del
  regolamento in esame intenda realizzare un sostanziale
  adeguamento dell'assetto degli uffici di diretta
  collaborazione del Ministero della pubblica istruzione alla
  nuova struttura già delineata per il Ministero
  dell'università, in relazione alla prevista unificazione delle
  due strutture.  Appare pertanto opportuno che il Governo
  fornisca ulteriori chiarimenti in merito alle conseguenze
  finanziarie determinate dalla disciplina recata dall'articolo
  in questione, con particolare riferimento ai meccanismi di
  determinazione del trattamento economico dei soggetti ivi
  indicati.
     Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere espresso in data
  3 aprile sullo schema di regolamento, ha sollevato alcuni
  rilievi sulla disposizione che appaiono rilevanti sul piano
  delle conseguenze finanziare determinate dal provvedimento,
  segnalando in particolare:
       a)  in riferimento ai commi 3 e 5, l'opportunità di
  rendere più trasparente il meccanismo di determinazione degli
  emolumenti spettanti ai dirigenti di seconda fascia;
       b)  in merito al comma 6, l'esigenza di chiarire
  come debba essere calcolato il limite massimo di spesa
  stabilito relativamente al trattamento del personale assunto
  con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di
  collaborazione coordinata e continuativa; tale aspetto appare
  di particolare rilevanza per valutare la congruità del
  meccanismo di copertura di tali oneri, che lo stesso comma 6
  imputa sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base
  "Gabinetto ed uffici di collaborazione all'opera del Ministro"
  dello stato di previsione del Ministero della pubblica
  istruzione, dotata nel bilancio per l'anno 2000 di lire 39.560
  milioni;
       c)  per quanto attiene al comma 7, l'opportunità di
  fissare una misura massima dell'indennità accessoria di
  diretta collaborazione corrisposta al personale non
  dirigenziale in sostituzione della componente retributiva di
  incentivazione della produttività, in attesa che la stessa
  indennità sia determinata da norma contrattuale;
       d)  in ordine al comma 8, il quale contempla la
  possibilità di assegnare personale dipendente da altre
  amministrazioni, anche internazionali, agli uffici di diretta
  collaborazione, in posizione di aspettativa, di comando o di
  fuori ruolo, la circostanza che la previsione risulta in
  contrasto con quella dell'articolo 17, comma 4, della legge n.
  127 del 1997, la quale prevede l'utilizzo di personale di
  altre amministrazioni solo in posizione di fuori ruolo o di
  comando.
     Il Servizio bilancio segnala al riguardo la necessità di
  acquisire chiarimenti sui meccanismi per l'attribuzione dei
  trattamenti economici al personale assegnato agli uffici di
  diretta collaborazione, in particolare circa la possibilità
  che le norme del regolamento, innovando la legislazione
  vigente, comportino eventuali maggiori oneri rispetto agli
  ordinari stanziamenti di bilancio dello stato di previsione
  del Ministero della pubblica istruzione.
     L'articolo 14 istituisce presso ciascun capoluogo di
  regione un ufficio scolastico regionale, di livello
  dirigenziale generale, al quale sono assegnate le funzioni
  degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica
  istruzione nonché quelle delle sovrintendenze scolastiche, che
  sono contestualmente soppresse.  Il comma 4 prevede la
  creazione, presso ciascun ufficio regionale, di un organo
  collegiale a composizione mista Stato-regione, già pre-visto
  dall'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del
  1999, competente a coordinare l'azione delle amministrazioni
 
                              Pag. 60
 
  interessate in materia di istruzione scolastica non
  universitaria.
     In merito a tale norma appare necessario che il Governo
  fornisca ulteriori elementi in ordine agli oneri derivanti
  dalla costituzione del nuovo organo, chiarendo se ad essi si
  possa far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
     Il Servizio bilancio rileva al riguardo l'esigenza di un
  chiarimento in ordine al rispetto del vincolo sull'invarianza
  della spesa in relazione alle norme in esame.  In particolare,
  appare necessario chiarire se le spese di funzionamento
  continuino ad essere attribuite all'amministrazione
  provinciale in cui ha sede l'ufficio, come espressamente ora
  previsto dal comma 3 dell'articolo 613 del decreto legislativo
  n. 297 del 1994 nonché, per i provveditorati agli studi, dal
  comma 4 dell'articolo 614 dello stesso decreto legislativo,
  soprattutto in considerazione del fatto che entrambi tali due
  uffici sono soppressi dall'articolo 19 del provvedimento in
  esame (che abroga espressamente gli articoli 613 e 614 del
  citato decreto legislativo n. 297 del 1994).
     L'articolo 16 prevede che i capi dei dipartimenti ed i
  dirigenti generali del Ministero, compresi quelli a capo degli
  uffici periferici, si riuniscano periodicamente in conferenza,
  con il supporto tecnico ed organizzativo dell'Ufficio di
  gabinetto, per il coordinamento dell'attività delle rispettive
  strutture.
     In ordine a tale disposizione appare utile che il Governo
  fornisca qualche chiarimento circa gli oneri derivanti dalla
  partecipazione alle riunioni della conferenza dei dirigenti
  preposti agli uffici periferici.
     L'articolo 18 provvede a determinare la dotazione organica
  dell'Amministrazione della pubblica istruzione, sostituendo la
  dotazione organica attualmente prevista dal decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996.  Ai sensi
  del comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo la
  dotazione così rideterminata sarà automaticamente ridotta a
  seguito dei trasferimenti di personale connessi con il
  trasferimento di funzioni alle regioni previsto dal decreto
  legislativo n. 112 del 1998.  Sebbene l'articolo 75, comma 4,
  del decreto legislativo n. 300 del 1999 preveda espressamente
  - come detto - che il riordino dell'area dell'istruzione non
  universitaria debba avvenire garantendo l'invarianza della
  spesa per le dotazioni organiche del personale rispetto a
  quella derivante dalle dotazioni ora previste dal decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 1996, il
  comma 2 dispone che la rideterminazione dell'organico sia
  realizzata comunque in diminuzione rispetto a quello attuale;
  il successivo comma 3 specifica che i risparmi derivanti da
  tale operazione saranno utilizzati a copertura degli oneri per
  gli interventi di riqualificazione del personale previsti
  dall'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del
  1999.
     In merito a tale disposizione sottolinea come la nuova
  dotazione organica, pari nel complesso a circa 11.000 unità,
  risulti inferiore alla dotazione prevista dal citato decreto
  del Presidente del Consiglio del 1996 di circa 900 unità.
     Appare in proposito necessario che il Governo specifichi
  più dettagliatamente le ipotesi in base alle quali si è
  proceduto alla riduzione dell'organico ed a definire le
  dimensioni di quest'ultimo; in particolare, per valutare la
  praticabilità di tale riduzione, è necessario chiarire si il
  contingente indicato dal decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri del 1996 corrisponda al personale effettivamente
  in servizio, ovvero se esso costituisca solamente l'organico
  di diritto teoricamente raggiungibile.  Segnala al riguardo
  come anche il Consiglio di Stato abbia segnalato, nel parere
  reso in data 3 aprile 2000 sullo schema di regolamento,
  l'impossibilità di comprendere, per il personale diverso da
  quello dirigenziale di prima fascia e di livello
  dipartimentale, le modalità seguite per giungere alla
  determinazione delle nuove dotazioni organiche, evidenziando
  altresì alcune discrepanze tra la dotazione di alcuni livelli
  dirigenziali riportata in tabella ed il numero di tale
  personale desumibile dal testo del provvedimento.
 
                              Pag. 61
 
     Il Servizio bilancio rileva al riguardo la necessità che
  il Governo confermi l'effettiva invarianza della spesa
  prevista dall'articolo in esame, con particolare riferimento
  alla nuova distribuzione delle qualifiche rispetto alla
  precedente dotazione organica.  A tal proposito, segnala
  altresì che la rideterminazione, nonostante l'incremento di
  unità nelle qualifiche più alte, sembra effettivamente
  comportare, secondo una stima di massima effettuata dal
  medesimo Servizio, l'invarianza della spesa per il
  personale.
 
     Guido POSSA (FI) sottolinea come l'organizzazione
  territoriale degli uffici dell'amministrazione della pubblica
  istruzione non appaia sufficiente a far fronte ai bisogni
  reali del sistema scolastico, in considerazione delle forti
  diversità, sul piano demografico e strutturale, che
  caratterizzano le diverse regioni italiane.
 
     Livio PROIETTI (AN) esprime perplessità circa la
  soppressione delle sovraintendenze scolastiche e dei
  provveditorati conseguente al processo di riorganizzazione
  dell'amministrazione della pubblica istruzione: occorre in
  particolare chiarire se l'eliminazione dei provveditorati
  incida anche sulle competenze in materia attribuite alle
  province, in contraddizione con l'esigenza, più volte
  ribadita, di favorire il massimo decentramento
  amministrativo.
 
     Il sottosegretario Silvia BARBIERI sottolinea come il
  provvedimento realizzi, nel settore della pubblica
  amministrazione, la riforma del Governo avviata con il decreto
  legislativo n. 300 del 1999; tale processo di riassestamento
  delle strutture ministeriali si connette evidentemente con il
  riconoscimento dell'autonomia degli istituti scolastici: in
  tale prospettiva, occorre eliminare alcune strutture
  amministrative, quali ad esempio i provveditorati, le cui
  funzioni saranno affidate ai singoli istituti.  Peraltro, è
  necessario mantenere comunque un punto di riferimento a
  livello locale, che sarà rappresentato dagli uffici scolastici
  regionali e dai servizi di consulenza e supporto articolati
  sul territorio provinciale.  Sul piano degli effetti finanziari
  rileva come le modifiche apportate dal provvedimento non
  intendono in alcun modo ampliare le dotazioni organiche
  attualmente previste né determinare maggiori oneri per la
  finanza pubblica.
 
     Il sottosegretario Santino PAGANO sottolinea, in
  riferimento all'articolo 3, come il personale da adibire, ai
  sensi del comma 3, a specifiche aree di attività, non possa
  superare il limite di 40 unità complessive di cui all'articolo
  7.  In relazione a tale ultima disposizione ritiene che il
  problema relativo all'eventuale differenza di costo tra
  l'attuale contingente di personale e quello derivante dal n
  uovo assetto degli uffici di diretta collaborazione possa
  essere considerato superato, in quanto l'amministrazione ha
  provveduto a coprire per intero l'onere derivante dal nuovo
  contingente di 238 unità.
     Per quanto riguarda l'articolo 8, il trattamento economico
  aggiuntivo ivi previsto deve considerarsi coperto dalle
  economie di spesa derivanti dalla rimodulazione della
  dotazione organica; in ogni caso le eventuali maggiori spese
  potranno eventualmente essere fronteggiate con le
  disponibilità destinate ai corsi di riqualificazione.
     Circa gli articoli 14 e 15, sottolinea come gli oneri di
  funzionamento degli uffici scolastici regionali dovrebbero
  anche essi trovare copertura nelle economie derivanti dalla
  modificazione della dotazione organica.
     In ordine all'articolo 18, occorre rilevare come le
  disposizioni contenute dall'articolo 75, comma 4, del decreto
  legislativo n. 300 del 1999 definiscono una particolare
  disciplina all'amministrazione della pubblica amministrazione:
  pertanto, il vincolo dell'invarianza di spesa sulle dotazioni
  organiche deve essere riferito all'organico di diritto, come
  indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
  del 30 luglio 1996.
 
                              Pag. 62
 
     Guido POSSA (FI) chiede quali siano gli effetti, sul
  piano della riduzione dell'organico, derivante dalla
  soppressione delle sovraintendenze scolastiche e dei
  provveditorati agli studi e dalla contestuale istituzione
  degli uffici scolastici regionali.
 
     Il sottosegretario Silvia BARBIERI sottolinea come
  l'assetto organizzativo delle strutture periferiche
  dell'amministrazione potrà essere definito solo dopo la nomina
  dei dirigenti responsabili; rileva, peraltro, come tali uffici
  dovranno innanzitutto procedere allo smaltimento delle
  pratiche amministrative relative soprattutto al personale non
  ancora concluse dalle sovraintendenze, impegnando a tal fine
  una certa aliquota di personale.  Non ritiene pertanto di poter
  fornire una indicazione in termini numerici circa la dotazione
  di personale che dovrà essere utilizzato presso tali
  strutture.
 
     Guido POSSA (FI) sottolinea l'opportunità di valutare
  con attenzione le conseguenze organizzative della riforma
  proposta, nonché le relative ricadute della spesa; in alcuni
  casi, infatti, il decentramento di funzione può comportare
  aggravi di costi legati al venir meno delle economie di
  scala.
 
     Il sottosegretario Silvia BARBIERI, in riferimento
  all'osservazione Possa, sottolinea come gli Istituti
  scolastici avranno comunque la possibilità di creare strutture
  comuni per lo svolgimento di servizi di supporto alle stesse
  istituzioni, garantendo in tal modo effetti di risparmio.
 
     Giuseppe NIEDDA (PD-U) alla luce dei chiarimenti
  forniti dal Governo sugli aspetti problematici del
  provvedimento, propone di valutarlo favorevolmente e senza
  rilievi.
     La Commissione approva la proposta del relatore.
 
     La seduta termina alle 15.45.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=05 SEDE=C9 NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0071 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C5 D PAGINIZ=0058 RIGINIZ=014 PAGFIN=0062 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=62 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0071 TIPDOCB DOCTIT0071 NDOC0071



Ritorna al menu della banca dati