| Al comma 1, sostituire le parole: dall'applicazione
della con le seguenti: dalla realizzazione degli
interventi previsti dalla.
3. 4. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, dopo le parole: n. 23 inserire le
seguenti: e per assicurare alle strutture edilizie uno
sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio
adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative,
culturali economiche e sociali.
3. 3. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Pag. 69
Al comma 1, dopo le parole: legge 11 gennaio 1996,
n. 23 inserire le seguenti: ed in particolare per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della
medesima legge.
3. 1. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 80 miliardi con
le seguenti: 100 miliardi.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le
parole: 80.000 milioni con le seguenti: 100.000
milioni.
3. 11. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 80 miliardi con
le seguenti: 90 miliardi.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le
parole: 80.000 milioni con le seguenti: 90.000
milioni.
3. 12. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 40 miliardi con
le seguenti: 60 miliardi.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le
parole: 40.000 milioni con le seguenti: 60.000
milioni.
3. 9. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 40 miliardi con
le seguenti: 50 miliardi.
Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, sostituire le
parole: 40.000 milioni con le seguenti: 50.000
milioni.
3. 10. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da adottare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede all'assegnazione sulla base degli oneri di
parte corrente, in proporzione al totale provinciale,
sostenute da ciascun comune in media nell'arco del triennio
1993-1995 per il funzionamento degli edifici scolastici.
3. 7. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e
l'ANCI.
3. 5. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e
l'UPI.
3. 6. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e
l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani
(UNCEM).
3. 8. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
del Governo 3.01.
Al comma 1, sopprimere le parole da: Restano
validi fino a: adottati e.
0. 3. 01. 1. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, sopprimere le parole: gli atti ed.
0. 3. 01. 5. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Pag. 70
Al comma 1, sopprimere le parole: ed i
provvedimenti.
0. 3. 01. 3. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, sopprimere le parole: e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi.
0. 3. 01. 2. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
con esclusione dell'articolo 2.
0. 3. 01. 4. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3- bis.
(Sanatoria degli effetti del decreto-legge 30 dicembre
1999, n. 501).
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del
decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501.
3. 01. Governo.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo
del Governo 3.02.
Al comma 1, sostituire le parole: La perdita di
entrata realizzata con le seguenti: Le minori entrate
realizzate.
0. 3. 02. 2. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 1998
con le seguenti: a decorrere dall'anno 1998.
0. 3. 02. 3. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, dopo la parola: 1998 aggiungere le
seguenti: e successivi.
0. 3. 02. 1. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Al comma 1, sostituire le parole: come determinato
dall'articolo con le seguenti: previsto ai sensi
dell'articolo.
0. 3. 02. 4. Giancarlo Giorgetti, Ballaman,
Faustinelli.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3- bis.
(Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a
statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla
benzina).
1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a
statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione
dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata
dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come
determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello
Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella A- bis
allegata alla presente legge.
3. 02. Governo.
Tabella A- bis
(prevista dall'articolo 3-ter)
Perdita di entrata realizzata per l'anno 1998 dalle
Regioni a statuto ordinario per effetto delle disposizioni di
cui all'articolo 17, comma 22, della legge n. 449 del 1997.
REGIONI Minori entrate
- (in milioni di lire)
-
Piemonte ........................... 44.502
Lombardia .......................... 27.803
Veneto ............................. 90.870
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Liguria ............................ 28.482
Emilia-Romagna ..................... 45.195
Toscana ............................ 84.985
Marche ................................ 232
Umbria ............................. 13.000
Lazio ............................. 101.935
Abruzzo ................................. -
Molise .................................. -
Campania .......................... 175.924
Puglia ............................. 33.652
Basilicata .......................... 3.067
Calabria ........................... 13.686
Totale ............................ 663.333
3. 02. Governo.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
3- bis.
1. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste
dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 1, comma 143 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono elevate, rispettivamente al 55
per cento ed al 38 per cento.
3. 09. Giancarlo Giorgetti, Molgora,
Faustinelli.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
3- bis.
1. Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste
dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 e dall'articolo 1, comma 143 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono elevate, rispettivamente al 50
per cento ed al 33 per cento.
3. 07. Giancarlo Giorgetti, Molgora,
Faustinelli.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
3- bis.
1. Le regioni Sicilia e Sardegna provvedono al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi
territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai
contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma
9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni e, ad integrazione,
le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa
l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 e non si provvede alle compensazioni di
cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, anche con riferimento agli esercizi
precedenti.
3. 08. Giancarlo Giorgetti, Molgora,
Faustinelli.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
3- bis.
1. Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo, terzo
e quarto periodo dell'articolo 2, comma 3, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
3. 06. Giancarlo Giorgetti, Molgora,
Faustinelli.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3- bis.
(Disposizioni in materia di addizionale sul consumo di
energia elettrica).
1. All'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999,
n. 133, al terzo
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periodo, le parole: "I trasferimenti ai comuni sono decurtati
in misura pari alla somma del maggior gettito" sono sostituite
dalle seguenti: "I trasferimenti ai comuni sono variati in
diminuzione o in aumento in misura pari, alla somma del
maggiore o minore gettito".
3. 04 (nuova formulazione). Giancarlo Giorgetti,
Ballaman, Faustinelli.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3- bis.
(Disposizioni compensative del minore gettito della
addizionale sul consumo di energia elettrica realizzato dalle
Province e dai Comuni).
All'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n.
133, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Non si
procede alla decurtazione dei trasferimenti erariali qualora
il gettito dell'addizionale sul consumo di energia elettrica
riscosso da una Provincia o da un Comune risulti inferiore a
quello dell'esercizio precedente.
3. 05. Giancarlo Giorgetti.
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