| Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
Art. 4.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1,
pari a complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3,
pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000
milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000
milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni a decorrere
dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a
lire 21.000 milioni a decorrere dall'anno 2001,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
3. All'onere derivante dall'articolo 3- ter, pari a
complessive lire 663.333 milioni per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
4. 1. Il Governo.
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