| (Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento
in titolo.
Fabrizio BRACCO (DS-U) riferisce sullo schema di
regolamento all'ordine del giorno, che stabilisce i
presupposti, le condizioni e le modalità dell'autorizzazione
ad alienare o ad affidare in concessione o mediante
convenzione beni immobili di interesse artistico e storico
appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province e ai
comuni. Lo schema di regolamento è stato emanato a norma
dell'articolo 32 della legge n. 448 del 1999, nel cui ambito
si era svolto un ampio dibattito.
Fa presente che l'articolo 32 della citata legge n. 448
aveva ribadito l'inalienabilità dei beni immobili di interesse
storico-artistico dello Stato, delle regioni e degli enti
locali, salvi i casi di autorizzazione ministeriale, che
avrebbero dovuto essere individuati e disciplinati da apposito
regolamento di delegificazione. Il principio di inalienabilità
costituisce quindi il principio fondamentale della normativa
sul patrimonio storico e artistico. L'articolo 32, inoltre, ha
dettato i criteri per l'adozione del regolamento di
delegificazione (tipologia dei beni suscettibili di
autorizzazione, prescrizioni relative all'uso e alla
conservazione dei beni medesimi, risoluzione dei contratti di
alienazione, predisposizione di un elenco dei beni immobili di
interesse storico e artistico, diritto di prelazione,
abrogazione delle norme incompatibili).
Lo schema di regolamento individua i beni sottoposti al
vincolo dell'inalienabilità assoluta e precisa che i beni che
possono essere alienati devono rientrare in appositi elenchi
predisposti dagli enti pubblici. L'accertamento dell'interesse
artistico e storico è affidato al soprintendente regionale per
i beni e le attività culturali. Sono poi dettate norme per
evitare che dall'alienazione possano derivare danni, per
consentire la fruizione dell'immobile da parte dei cittadini e
la valorizzazione dello stesso. Sono previsti, inoltre, due
tipi di procedura di alienazione, una semplificata, per i beni
di minore importanza, per i quali è necessario garantire la
tutela, ed una aggravata, per beni di maggiore importanza, in
cui è richiesta la presentazione di un programma di interventi
sull'utilizzazione del bene.
Osserva che lo schema di regolamento rispetta i criteri
individuati dal Parlamento nella legge n. 448 e che le
procedure previste garantiscono il controllo pubblico sulle
dismissioni. Ritiene tuttavia eccessivamente lungo il termine
di cinque anni necessario per rendere disponibili gli elenchi;
ritiene altresì che alcuni aspetti della procedura di
concessione possano essere perfezionati e che l'attività del
soprintendente regionale debba poter contare su una
appropriata consulenza tecnica.
Dopo aver ribadito che lo schema di regolamento è conforme
ai criteri previsti dalla legge, si riserva di presentare una
proposta di parere.
Giovanni CASTELLANI, presidente, rinvia il
seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.
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