| Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5- bis.
1. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza
delle nuove tecnologie della informazione e comunicazione
presso la popolazione studentesca, è istituito un Fondo di
garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 65 miliardi per
l'anno 2000 e in lire 135 miliardi per l'anno 2001, destinato
alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche in
attuazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e l'Associazione Bancaria italiana al programma
denominato "PC per gli studenti".
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica verranno stabilite le modalità
di istituzione e funzionamento del Fondo di garanzia di cui al
comma 1. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate
al termine del detto programma sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con Decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo stato di previsione del medesimo Ministero per
consentire la realizzazione di ulteriori iniziative da
assumersi da parte del Forum per la Società
dell'informazione e dirette a promuovere la diffusione e la
conoscenza delle tecnologie dell'informazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
lire 65 miliardi per l'anno 2000 e lire 135 miliardi per
l'anno 2001, si provvede quanto a lire 30 miliardi per l'anno
2000 e lire 35 miliardi per l'anno 2001 mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni
2000 e 2001 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero,
quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, quanto a lire 10 miliardi per
l'anno 2000 e lire 15 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni e
quanto a lire 35 miliardi per l'anno 2000 e lire 100 miliardi
per l'anno 2001 con utilizzo della maggiori entrate per
imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del
programma di cui al comma 1.
Conseguentemente sostituire il comma 1 dell'articolo 6
con il seguente:
"1. E' autorizzata la spesa di lire 69,5 miliardi per
l'anno 2000; di lire 119,5 miliardi per l'anno 2001, di lire
180 miliardi per l'anno 2002 e di lire 20 miliardi per l'anno
2003, da destinare alle istituzioni scolastiche per l'acquisto
di attrezzature informatiche per completare il programma di
sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero
della pubblica istruzione e per attivare un servizio di
comodato in favore dei docenti. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo
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scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero".
Conseguentemente all'articolo 21:
Al comma 4 il primo periodo è sostituito dai
seguenti:
"4. E' conferita al Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46 la somma di lire 100 miliardi
per ciascuno degli anni 2000 e 2001, di lire 110 miliardi per
l'anno 2002 e di lire 20 miliardi per l'anno 2003. Di tale
somma sono assegnati lire 70 miliardi per ciascuno degli anni
2000 e 2001, lire 80 miliardi per l'anno 2002 e lire 20
miliardi per il 2003 alle finalità di cui al comma 1, e lire
30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 alle
finalità di cui al comma 2".
Al comma 6 dopo le parole "del presente articolo"
sopprimere le parole "pari a lire 110 miliardi annui per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002".
5. 02. Il Governo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5- bis.
1. Al fine di promuovere la diffusione e la conoscenza
delle nuove tecnologie della informazione e comunicazione
pressa la popolazione studentesca, è istituito un Fondo di
garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per
l'anno 2000 e in lire 125 miliardi per l'anno 2001, destinato
alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche in
attuazione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e l'Associazione Bancaria italiana relativa al
programma denominato "PC per gli studenti".
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica verranno stabilite le modalità
di istituzione e funzionamento del Fondo di garanzia di cui al
comma 1. Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate
al termine del detto programma sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con Decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo stato di previsione del medesimo Ministero per
consentire la realizzazione di ulteriori iniziative da
assumersi da parte del Forum per la Società dell'Informazione
e dirette a promuovere la diffusione e la conoscenza delle
tecnologie dell'informazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
lire 65 miliardi per l'anno 2000 e lire 135 miliardi per
l'anno 2001, si provvede quanto a lire 30 miliardi per l'anno
2000 e lire 35 miliardi per l'anno 2001 mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando, quanto a
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a lire
10 miliardi per l'anno 2000 e lire 15 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni e
quanto a lire 35 miliardi per l'anno 2000 e lire 100 miliardi
per l'anno 2001 con utilizzo delle maggiori entrate per
imposta sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del
programma di cui al comma 1.
Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 6 è così
modificato:
"1. E' autorizzata la spesa di lire 69,5 miliardi per
l'anno 2000, di lire 119,5 miliardi per l'anno 2001, di lire
180 miliardi per l'anno 2002 e di lire 20 miliardi per l'anno
2003, da destinare alle istituzioni scolastiche per l'acquisto
di attrezzature informatiche per completare il programma di
sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero
della pubblica istruzione e per attivare un servizio di
comodato in favore dei docenti. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente
Pag. 82
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero".
5. 02 (seconda versione) Il Governo.
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