Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115910
SMC0652-0103
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.103 (che inizia a pag.86 dello stampato)
              ...XI COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Lavoro pubblico e privato)
 
 
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10. SEDE REFERENTE
C998, C1554, C6235, C6294. LAVCOMM
C998, C1554, C6235, C6294.
Totalizzazione dei periodi assicurativi. (C. 998 Poli Bortone, C. 1554, Copercini, C. 6235 Delbono, C. 6294 Pagliarini).
(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione del testo base).
Emilio DELBONO. Il sottosegretario Raffaele MORESE. Elena Emma CORDONI. Angelo SANTORI. Pietro GASPERONI. Alfredo STRAMBI. Renzo INNOCENTI, presidente.
Mercoledì 24 maggio 2000. Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZC11 ZZNO ZZXX ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il
  19 gennaio 2000.
 
     Emilio DELBONO (PD-U),  relatore,  illustra il
  testo unificato elaborato dal Comitato ristretto  (vedi
  allegato),  sottolineando che l'opera di riduzione ad unità
  degli spunti offerti dalle diverse proposte di legge ha
  condotto a risultati condivisi, almeno in linea di principio,
  da tutti i gruppi.  Per parte sua, comunque, considera il testo
  unificato suscettibile di miglioramenti ed auspica in
  proposito un fattivo apporto del Governo.
     L'obiettivo che ha orientato il lavoro del Comitato
  ristretto, e che corrisponde anche alle indicazioni contenute
  in alcune pronunce della Corte costituzionale, è quello di
  realizzare condizioni di maggiore equità del sistema
  previdenziale, consentendo ai lavoratori di cumulare, ai fini
  della liquidazione di un'unica pensione, le anzianità
  contributive maturate presso gestioni diverse, senza dover
  sopportare gli oneri derivanti dai procedimenti di
  ricongiunzione dei periodi contributivi.
     A tal fine, l'articolo 1 del testo unificato definisce le
  gestioni previdenziali cui si applicano le norme in materia di
  totalizzazione: si tratta di quasi tutti gli enti
  previdenziali, ad eccezione dei fondi
 
                              Pag. 87
 
  di previdenza complementare e di quelli che erogano
  prestazioni di natura integrativa rispetto al trattamento di
  base.  Si chiarisce, poi, cosa debba intendersi per periodi
  assicurativi e contributivi e si definisce il concetto di
  totalizzazione.
     L'articolo 2 afferma il diritto alla totalizzazione, che
  compete a tutti i lavoratori, a condizione che possano vantare
  un requisito minimo, cioè un'anzianità contributiva non
  inferiore ad un anno in ciascuna delle gestioni interessate.
  Importante è poi il principio in base al quale ciascuna
  gestione continua ad applicare, per la determinazione del
  diritto e della misura della pensione, il proprio
  ordinamento.
     L'articolo 3 detta le norme per la concreta applicazione
  del meccanismo di totalizzazione, utilizzando il cosiddetto
  criterio del  pro-rata  per la definizione della quota di
  pensione a carico di ciascuna gestione previdenziale.
  Richiama, in particolare, le disposizioni del comma 5
  dell'articolo 3, ai sensi del quale il trattamento
  complessivamente liquidato al lavoratore deve essere
  considerato come un'unica pensione, che è rivalutata ed
  eventualmente integrata al minimo sulla base dell'ordinamento
  della gestione che liquida la quota di importo maggiore.
  Quest'ultima precisazione è apparsa ragionevole al Comitato
  ristretto, ma non è certo l'unica scelta possibile.
     L'articolo 4 contiene le norme necessarie per applicare la
  totalizzazione alle pensioni da liquidare con il sistema
  contributivo, mentre l'articolo 5 sancisce il diritto alla
  totalizzazione anche in capo ai superstiti di assicurato.
  L'articolo 6, a sua volta, chiarisce la decorrenza degli
  effetti giuridici ed economici della totalizzazione.
     Giudica di estremo rilievo le disposizioni dell'articolo
  7, che consentono, a coloro i quali abbiano avviato il
  procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi,
  di optare per la totalizzazione.  L'articolo 8, infine,
  contiene le norme di cui si rende necessaria l'abrogazione
  espressa a seguito dell'entrata in vigore della nuova
  normativa.
     Precisa che il testo unificato non contiene allo stato una
  clausola di copertura finanziaria.  Questo non significa, com'è
  evidente, che il Comitato ristretto ed il relatore non siano
  consapevoli dell'impatto finanziario che le disposizioni in
  esame determineranno sulle gestioni previdenziali.  Vi è
  piuttosto la necessità di affinare le quantificazioni riferite
  al testo unificato, che per ora sono di larga massima,
  aggiornando le stime a suo tempo rese note dal Ragioniere
  generale dello Stato presso la Commissione parlamentare di
  controllo sugli enti previdenziali.  Personalmente ritiene che
  nelle valutazioni di ordine finanziario non sia corretto
  ipotizzare che la totalizzazione comporti in modo automatico
  il raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione
  da parte dei cosiddetti assicurati "silenti".  Chiede,
  tuttavia, al sottosegretario Morese di farsi interprete della
  necessità che il Governo fornisca in tempi brevi i dati
  necessari per individuare un'idonea copertura finanziaria per
  il testo unificato.
     In ogni caso, reputa che l'affermazione del diritto alla
  totalizzazione in conformità con il dettato costituzionale
  rappresenti un  prius  logico rispetto ad ogni ipotesi di
  riforma del sistema previdenziale.
 
     Il sottosegretario Raffaele MORESE auspica che il
  seguito dell'esame possa chiarire alcuni aspetti del testo
  unificato.  In primo luogo, occorre precisare se nell'ambito di
  applicazione definito all'articolo 1 rientrino o meno alcuni
  enti previdenziali in via di privatizzazione, come l'Enpaf.
  Analogamente, occorre comprendere se la clausola di esclusione
  stabilita all'articolo 1, comma 4, riguardi anche le
  prestazioni integrative che hanno però natura obbligatoria,
  come quelle erogate dall'Enasarco.
     Sottolinea che le disposizioni dell'articolo 3
  comporteranno inevitabilmente maggiori pensionamenti e quindi
  maggiori oneri per le gestioni previdenziali che consentono
  pensionamenti di anzianità con requisiti contributivi ridotti
  rispetto alle altre.
 
                              Pag. 88
 
     Si riserva, poi, di valutare meglio il meccanismo
  delineato all'articolo 3, comma 4.
     Assicura sin d'ora, infine, la disponibilità sua personale
  e del Ministero del lavoro a collaborare per la esatta
  quantificazione degli effetti finanziari determinati dal testo
  unificato.
 
     Elena Emma CORDONI (DS-U) chiede al relatore se
  nell'articolo 1 sia ricompreso anche il fondo di previdenza
  per le casalinghe.
 
     Emilio DELBONO (PD-U),  relatore,  conferma che il
  fondo cui si riferisce il deputato Cordoni è quello indicato
  all'articolo 1, comma 1, lettera e).  Precisa in proposito che
  le valutazioni finanziarie di larga massima cui accennava in
  precedenza non tengono conto degli effetti che le disposizioni
  del testo unificato determinano sugli assicurati del fondo in
  questione.
 
     Angelo SANTORI (FI) dichiara di condividere
  l'affermazione del relatore secondo cui la possibilità per i
  lavoratori di avvalersi della totalizzazione rappresenta il
  presupposto perché si possa porre mano ad una riforma del
  sistema previdenziale.
     Giudica in larga parte soddisfacente il testo unificato
  elaborato dal Comitato ristretto, pur ritenendo che esso possa
  essere migliorato per alcuni aspetti.
     Condivide la scelta di rinviare la definizione della
  clausola di copertura finanziaria ad un momento in cui vi
  possa essere maggiore certezza sui dati.
 
     Pietro GASPERONI (DS-U) ritiene prematuro indicare
  quest'oggi una norma di copertura finanziaria, dal momento che
  le stime degli oneri recati dal testo unificato debbono essere
  attentamente vagliate e verificate con il Governo, anche
  tenendo conto che solo una parte degli oneri è a carico del
  bilancio dello Stato.
     Reputa, comunque, che il provvedimento in esame sia
  assolutamente indispensabile: la crescente mobilità dei
  lavoratori imposta da un mercato del lavoro in continua
  evoluzione rende assolutamente anacronistico il sostanziale
  divieto di cumulare le anzianità contributive maturate in
  gestioni diverse ai fini della liquidazione di un'unica
  pensione.
 
     Alfredo STRAMBI (comunista) condivide l'opinione di
  quanti hanno affermato che una precisa individuazione dei
  mezzi di copertura finanziaria debba essere rinviata ad una
  fase successiva.  Auspica, tuttavia, che il Governo si mostri
  sollecito nel fornire le informazioni richieste.
     E' invece assolutamente contrario allo stabilire un nesso
  - a suo modo di vedere del tutto inesistente - fra la
  totalizzazione e future, eventuali riforme del sistema
  previdenziale.  La totalizzazione, infatti, risponde
  semplicemente ad un principio di equità.
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente,  ritiene anch'egli
  che la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal
  testo unificato sconti in questa fase un'eccessiva
  approssimazione.  Si tratta, d'altro canto, di una questione
  cruciale, che la Commissione ha il dovere di definire.  Chiede
  pertanto al rappresentante del Governo e al relatore di
  adoperarsi affinché nella prossima seduta dedicata all'esame
  del testo unificato la Commissione possa conoscere con
  sufficiente certezza la dimensione finanziaria
  dell'intervento.
     La Commissione delibera di adottare il testo unificato
  elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il
  seguito dell'esame.
 
     Renzo INNOCENTI,  presidente,  rinvia ad altra
  seduta il seguito dell'esame.
 
     La seduta termina alle 15.40.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=11 SEDE=XX NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0103 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C11D PAGINIZ=0086 RIGINIZ=017 PAGFIN=0088 RIGFIN=067 UPAG=NO PAGEIN=86 PAGEFIN=88 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0103 TIPDOCB DOCTIT0103 NDOC0103



Ritorna al menu della banca dati