| La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il
19 gennaio 2000.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, illustra il
testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi
allegato), sottolineando che l'opera di riduzione ad unità
degli spunti offerti dalle diverse proposte di legge ha
condotto a risultati condivisi, almeno in linea di principio,
da tutti i gruppi. Per parte sua, comunque, considera il testo
unificato suscettibile di miglioramenti ed auspica in
proposito un fattivo apporto del Governo.
L'obiettivo che ha orientato il lavoro del Comitato
ristretto, e che corrisponde anche alle indicazioni contenute
in alcune pronunce della Corte costituzionale, è quello di
realizzare condizioni di maggiore equità del sistema
previdenziale, consentendo ai lavoratori di cumulare, ai fini
della liquidazione di un'unica pensione, le anzianità
contributive maturate presso gestioni diverse, senza dover
sopportare gli oneri derivanti dai procedimenti di
ricongiunzione dei periodi contributivi.
A tal fine, l'articolo 1 del testo unificato definisce le
gestioni previdenziali cui si applicano le norme in materia di
totalizzazione: si tratta di quasi tutti gli enti
previdenziali, ad eccezione dei fondi
Pag. 87
di previdenza complementare e di quelli che erogano
prestazioni di natura integrativa rispetto al trattamento di
base. Si chiarisce, poi, cosa debba intendersi per periodi
assicurativi e contributivi e si definisce il concetto di
totalizzazione.
L'articolo 2 afferma il diritto alla totalizzazione, che
compete a tutti i lavoratori, a condizione che possano vantare
un requisito minimo, cioè un'anzianità contributiva non
inferiore ad un anno in ciascuna delle gestioni interessate.
Importante è poi il principio in base al quale ciascuna
gestione continua ad applicare, per la determinazione del
diritto e della misura della pensione, il proprio
ordinamento.
L'articolo 3 detta le norme per la concreta applicazione
del meccanismo di totalizzazione, utilizzando il cosiddetto
criterio del pro-rata per la definizione della quota di
pensione a carico di ciascuna gestione previdenziale.
Richiama, in particolare, le disposizioni del comma 5
dell'articolo 3, ai sensi del quale il trattamento
complessivamente liquidato al lavoratore deve essere
considerato come un'unica pensione, che è rivalutata ed
eventualmente integrata al minimo sulla base dell'ordinamento
della gestione che liquida la quota di importo maggiore.
Quest'ultima precisazione è apparsa ragionevole al Comitato
ristretto, ma non è certo l'unica scelta possibile.
L'articolo 4 contiene le norme necessarie per applicare la
totalizzazione alle pensioni da liquidare con il sistema
contributivo, mentre l'articolo 5 sancisce il diritto alla
totalizzazione anche in capo ai superstiti di assicurato.
L'articolo 6, a sua volta, chiarisce la decorrenza degli
effetti giuridici ed economici della totalizzazione.
Giudica di estremo rilievo le disposizioni dell'articolo
7, che consentono, a coloro i quali abbiano avviato il
procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi,
di optare per la totalizzazione. L'articolo 8, infine,
contiene le norme di cui si rende necessaria l'abrogazione
espressa a seguito dell'entrata in vigore della nuova
normativa.
Precisa che il testo unificato non contiene allo stato una
clausola di copertura finanziaria. Questo non significa, com'è
evidente, che il Comitato ristretto ed il relatore non siano
consapevoli dell'impatto finanziario che le disposizioni in
esame determineranno sulle gestioni previdenziali. Vi è
piuttosto la necessità di affinare le quantificazioni riferite
al testo unificato, che per ora sono di larga massima,
aggiornando le stime a suo tempo rese note dal Ragioniere
generale dello Stato presso la Commissione parlamentare di
controllo sugli enti previdenziali. Personalmente ritiene che
nelle valutazioni di ordine finanziario non sia corretto
ipotizzare che la totalizzazione comporti in modo automatico
il raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione
da parte dei cosiddetti assicurati "silenti". Chiede,
tuttavia, al sottosegretario Morese di farsi interprete della
necessità che il Governo fornisca in tempi brevi i dati
necessari per individuare un'idonea copertura finanziaria per
il testo unificato.
In ogni caso, reputa che l'affermazione del diritto alla
totalizzazione in conformità con il dettato costituzionale
rappresenti un prius logico rispetto ad ogni ipotesi di
riforma del sistema previdenziale.
Il sottosegretario Raffaele MORESE auspica che il
seguito dell'esame possa chiarire alcuni aspetti del testo
unificato. In primo luogo, occorre precisare se nell'ambito di
applicazione definito all'articolo 1 rientrino o meno alcuni
enti previdenziali in via di privatizzazione, come l'Enpaf.
Analogamente, occorre comprendere se la clausola di esclusione
stabilita all'articolo 1, comma 4, riguardi anche le
prestazioni integrative che hanno però natura obbligatoria,
come quelle erogate dall'Enasarco.
Sottolinea che le disposizioni dell'articolo 3
comporteranno inevitabilmente maggiori pensionamenti e quindi
maggiori oneri per le gestioni previdenziali che consentono
pensionamenti di anzianità con requisiti contributivi ridotti
rispetto alle altre.
Pag. 88
Si riserva, poi, di valutare meglio il meccanismo
delineato all'articolo 3, comma 4.
Assicura sin d'ora, infine, la disponibilità sua personale
e del Ministero del lavoro a collaborare per la esatta
quantificazione degli effetti finanziari determinati dal testo
unificato.
Elena Emma CORDONI (DS-U) chiede al relatore se
nell'articolo 1 sia ricompreso anche il fondo di previdenza
per le casalinghe.
Emilio DELBONO (PD-U), relatore, conferma che il
fondo cui si riferisce il deputato Cordoni è quello indicato
all'articolo 1, comma 1, lettera e). Precisa in proposito che
le valutazioni finanziarie di larga massima cui accennava in
precedenza non tengono conto degli effetti che le disposizioni
del testo unificato determinano sugli assicurati del fondo in
questione.
Angelo SANTORI (FI) dichiara di condividere
l'affermazione del relatore secondo cui la possibilità per i
lavoratori di avvalersi della totalizzazione rappresenta il
presupposto perché si possa porre mano ad una riforma del
sistema previdenziale.
Giudica in larga parte soddisfacente il testo unificato
elaborato dal Comitato ristretto, pur ritenendo che esso possa
essere migliorato per alcuni aspetti.
Condivide la scelta di rinviare la definizione della
clausola di copertura finanziaria ad un momento in cui vi
possa essere maggiore certezza sui dati.
Pietro GASPERONI (DS-U) ritiene prematuro indicare
quest'oggi una norma di copertura finanziaria, dal momento che
le stime degli oneri recati dal testo unificato debbono essere
attentamente vagliate e verificate con il Governo, anche
tenendo conto che solo una parte degli oneri è a carico del
bilancio dello Stato.
Reputa, comunque, che il provvedimento in esame sia
assolutamente indispensabile: la crescente mobilità dei
lavoratori imposta da un mercato del lavoro in continua
evoluzione rende assolutamente anacronistico il sostanziale
divieto di cumulare le anzianità contributive maturate in
gestioni diverse ai fini della liquidazione di un'unica
pensione.
Alfredo STRAMBI (comunista) condivide l'opinione di
quanti hanno affermato che una precisa individuazione dei
mezzi di copertura finanziaria debba essere rinviata ad una
fase successiva. Auspica, tuttavia, che il Governo si mostri
sollecito nel fornire le informazioni richieste.
E' invece assolutamente contrario allo stabilire un nesso
- a suo modo di vedere del tutto inesistente - fra la
totalizzazione e future, eventuali riforme del sistema
previdenziale. La totalizzazione, infatti, risponde
semplicemente ad un principio di equità.
Renzo INNOCENTI, presidente, ritiene anch'egli
che la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal
testo unificato sconti in questa fase un'eccessiva
approssimazione. Si tratta, d'altro canto, di una questione
cruciale, che la Commissione ha il dovere di definire. Chiede
pertanto al rappresentante del Governo e al relatore di
adoperarsi affinché nella prossima seduta dedicata all'esame
del testo unificato la Commissione possa conoscere con
sufficiente certezza la dimensione finanziaria
dell'intervento.
La Commissione delibera di adottare il testo unificato
elaborato dal Comitato ristretto quale testo base per il
seguito dell'esame.
Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia ad altra
seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 15.40.
| |