| (Definizioni e ambito di applicazione).
1. Ai fini della presente legge, per "gestioni
previdenziali" si intendono:
a) l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e autonomi e le forme pensionistiche obbligatorie
sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa;
b) la gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni;
c) gli enti di cui decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni;
d) le forme previdenziali istituite ai sensi del
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
e) il Fondo di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
f) l'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
2. Per "periodi assicurativi" si intendono i periodi di
tempo in corrispondenza dei quali l'interessato risulti
iscritto in una gestione previdenziale. Per "periodi
contributivi" si intendono i periodi di tempo in
corrispondenza dei quali a favore dell'interessato risultino
accreditati presso le diverse gestioni, anche sulla base di
convenzioni internazionali, contributi pensionistici
obbligatori, facoltativi, figurativi o derivanti da riscatto,
ricongiunzione o prosecuzione volontaria.
3. Per "totalizzazione" si intende il computo di tutti i
periodi assicurativi e contributivi accreditati ad un medesimo
soggetto presso le diverse gestioni previdenziali, ai fini del
conseguimento del diritto alla pensione e per la
determinazione della misura della stessa, ancorché tali
periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti
minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano
alle prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, né alle prestazioni
complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di
fine rapporto, né alla relativa contribuzione.
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