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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115913
SMC0652-0106
Bollettino Giunte e Commissioni n. 652 del 24 maggio 2000 - edizione definitiva - (SMC13-652)
(suddiviso in 149 Unità Documento)
Unità Documento n.106 (che inizia a pag.89 dello stampato)
              ...XI COMMISSIONE PERMANENTE
                 (Lavoro pubblico e privato)
 
 
...SEDE REFERENTE
...C998, C1554, C6235, C6294. LAVCOMM
...C998, C1554, C6235, C6294.
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO Norme per la totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi
Art. 1.
Mercoledì 24 maggio 2000. Mercoledì 24 maggio 2000. - Presidenza del Presidente Renzo INNOCENTI. Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Raffaele Morese.
ZZSMC ZZRES ZZSMC240500 ZZSMC000524 ZZSMC000500 ZZSMC000000 ZZSMC652 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC11 ZZRE
           (Definizioni e ambito di applicazione).
     1.  Ai fini della presente legge, per "gestioni
  previdenziali" si intendono:
       a)  l'assicurazione generale obbligatoria per
  l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
  dipendenti e autonomi e le forme pensionistiche obbligatorie
  sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa;
       b)  la gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
  della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
  modificazioni;
       c)  gli enti di cui decreto legislativo 30 giugno
  1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni;
       d)  le forme previdenziali istituite ai sensi del
  decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
       e)  il Fondo di cui all'articolo 1 del decreto
  legislativo 16 settembre 1996, n. 565;
         f)  l'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV
  del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
     2.  Per "periodi assicurativi" si intendono i periodi di
  tempo in corrispondenza dei quali l'interessato risulti
  iscritto in una gestione previdenziale.  Per "periodi
  contributivi" si intendono i periodi di tempo in
  corrispondenza dei quali a favore dell'interessato risultino
  accreditati presso le diverse gestioni, anche sulla base di
  convenzioni internazionali, contributi pensionistici
  obbligatori, facoltativi, figurativi o derivanti da riscatto,
  ricongiunzione o prosecuzione volontaria.
     3.  Per "totalizzazione" si intende il computo di tutti i
  periodi assicurativi e contributivi accreditati ad un medesimo
  soggetto presso le diverse gestioni previdenziali, ai fini del
  conseguimento del diritto alla pensione e per la
  determinazione della misura della stessa, ancorché tali
  periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti
  minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni.
     4.  Le disposizioni della presente legge non si applicano
  alle prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
  trattamento pensionistico obbligatorio, né alle prestazioni
  complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di
  fine rapporto, né alla relativa contribuzione.
 
DATA=000524 FASCID=SMC13-652 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=11 SEDE=RE NSTA=0652 TOTPAG=0107 TOTDOC=0149 NDOC=0106 TIPDOC=P DOCTIT=0105 COMM=C11D TX PAGINIZ=0089 RIGINIZ=006 PAGFIN=0089 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=89 PAGEFIN=89 SORTRES=0005243 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00652 SORTNAV=5³005240 00652 b00000 ZZSMC652 NDOC0106 TIPDOCP DOCTIT0105 NDOC0105



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